Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22135/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

fino [OSCURATO:PERSONA] eAlfonso [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domiciliataall’indirizzo PEC dei propri difensori- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domiciliataall’indirizzo PEC del proprio difensore- controricorrente -Numero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, recante il n. 2808/2022 epubblicata in data 1.9.2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno21.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 7.11.2015, venneingiunto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguitoHDI) la somma di € 14.722,49, oltre interessi e spese del procedimentomonitorio; tanto sulla premessa per cui, a garanzia del mutuo/finanziamentocontro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, in essere tra l’ingiuntae [OSCURATO:SOCIETA]., era stato stipulato un contratto di assicurazione in favore diquest’ultima, volto a coprire il rischio della mancata restituzione dell’integraleimporto oggetto del finanziamento, a fronte dell’eventuale verificarsi dideterminati eventi, incidenti sull’occupazione della mutuataria e assicurata(perdita della vita o dell’occupazione).

Espose la ricorrente in monitorio che siera verificata la perdita dell’occupazione della mutuataria per risoluzione delrapporto di lavoro, sicché essa Compagnia era stata chiamata dalla finanziatriceIBL Banca a saldare il debito residuo.

Pertanto, la ricorrente esercitò col ricorsomonitorio il diritto di surrogazione previsto dal contratto di finanziamento e dallecondizioni generali annesse al contratto di assicurazione.Con atto di citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] propose opposizioneal detto decreto ingiuntivo, negando che in capo ad HDI fosse mai sorto un dirittodi credito e/o surrogazione nei suoi confronti, posto che la relativa clausolacontrattuale era da considerarsi vessatoria e, quindi, avrebbe dovuto essereNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026oggetto di apposita sottoscrizione; dedusse l’opponente, poi, che il rischioassicurativo, che secondo la tesi dell’opposta avrebbe giustificato lasurrogazione, in realtà non si era verificato e, quindi, il contratto avrebbe dovutoconsiderarsi nullo ex art. 1895 c.c.; negò poi l’esistenza di accordi transattivicon HDI in merito alla posizione creditoria fatta valere sulla base di unainesistente ricognizione di debito.Costituitasi l’opposta ed istruita la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza n.9120/2019, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, evidenziandoche HDI non aveva provato l’elemento costitutivo del diritto azionato, permancata produzione della fonte convenzionale che riguardava il rischiointeressato ai fatti oggetto di contenzioso; che le motivazioni formulate da HDIa sostegno della domanda in sede monitoria fossero “differenti da quelle coltivatein sede di cognizione, trattandosi di due fattispecie diverse di contrattiassicurativi, ma con titoli diversi”; che, inoltre, non potesse ravvisarsi un’ipotesidi riconoscimento di debito, “atteso che il testo asseritamente in grado dicostituire prova della domanda non menziona il contratto del quale si riconoscela propria posizione debitoria”.HDI impugnò la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Milano che, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], rigettò il gravame con sentenzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando la prima decisione, seppur con diversa motivazione.Osservò il giudice d’appello – per quanto qui interessa - che alcun diritto disurrogazione in favore dell’assicuratore potesse configurarsi nella specie,giacché la disciplina codicistica solo prevede che l’assicuratore possa surrogarsiesclusivamente nei diritti che l’assicurato vanta verso i terzi responsabili delNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026danno; ad opinare diversamente, secondo il giudice d’appello, la Pellegrinosarebbe rimasta priva della garanzia dei rischi che, a fronte del pagamento delpremio da parte sua, ella aveva inteso trasferire ad HDI mediante la stipula delcontratto assicurativo, così pure venendo meno la ragione giustificativadell’intera operazione di finanziamento; che la [OSCURATO:PERSONA] era da considerareconsumatore e che clausole come quella di cui all’art. 4 del contratto diassicurazione erano da considerare vessatorie.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione HDI, sulla base di quattro motivi,cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell‘ art.1411 cod. civ., in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 cpc.

Errore di dirittoconsistito nella errata qualificazione giuridica della fattispecie, che doveva esseresussunta nell’alveo della richiamata norma - Mancata applicazione di princìpi didiritto sancìti in subiecta materia dalla Suprema Corte affermanti la legittimitàdel diritto di surroga (Cass. Civ. Sez.

III, Ord. 9866/2022).

Ha errato la Corteterritoriale milanese nell’aver ritenuto illegittimo il diritto di surroga dell’HDIAss.ni alla società finanziaria [OSCURATO:SOCIETA] nei diritti da questa vantati neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], diritto riconosciuto da entrambi i rapportigiuridici tra di essi collegati (contratto di mutuo e contratto di assicurazione),poiché non ha tenuto conto che, pur essendo il premio stato pagato dallaPellegrino, tuttavia l’interesse protetto dalla complessiva operazione negozialeNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026era quello della finanziaria mutuante, e non quello della mutuataria, per cui lasurroga è pienamente legittima e giustificata causalmente”.1.2 – Il motivo è fondato, benché sotto prospettiva diversa da quella perorata,anche in questa sede, dalla Compagnia ricorrente.Del resto, è noto che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso peruna ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempreche essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (v.

Cass. n.18775/2017; Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 2811/2020; Cass. n. 5611/2021;Cass. n. 26991/2021; Cass. n. 18421/2022), come è nella specie, e sul puntonon si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 4272/2021), il che è ovviamenteda escludere.1.3 - Ora, pur a fronte delle non sempre puntuali allegazioni della stessaricorrente sin dalla fase monitoria (derivanti, a ben vedere, anche dal nonperfetto allineamento tra alcune clausole del contratto di finanziamento – ove,all’art. 4 delle condizioni generali, il cedente si impegna a stipulare una polizzacon compagnia di gradimento del cessionario –, la stessa “proposta” dellaPellegrino, con cui ella autorizza la banca a richiedere ad HDI “in suo nome e persuo conto” la stipula del contratto assicurativo, nonché le condizioni inquest’ultimo consacrate, come si dirà subito appresso), è certo che la polizza percui è processo ascrive alla [OSCURATO:PERSONA] la qualità non già di contraente, ma diportatore del rischio oggetto del contratto (cioè di persona dalla cui esistenza invita - ovvero dal cui licenziamento - dipendeva l’insorgere del dirittoall’indennizzo); ad [OSCURATO:SOCIETA] quella di contraente/beneficiaria (titolaredell’interesse esposto al rischio ex art. 1904 c.c.) e alla Compagnia quella –Numero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026com’è naturale – di assicuratrice.

Tanto emerge, senza dubbio, dalla stessasentenza qui impugnata (p. 7 della motivazione, primi cinque righi), specie ovesi tenga conto che la polizza in discorso è una polizza collettiva, stipulata da HDIe da [OSCURATO:SOCIETA] in epoca precedente alla stessa conclusione del contratto difinanziamento suddetto (v. in fasc. ric.te).Ne consegue che, quale logico corollario di quanto precede, le sole parti delcontratto assicurativo in questione non possono che essere la banca el’assicuratrice, non anche la [OSCURATO:PERSONA]: e tanto spiega perché questa harilasciato l’autorizzazione alla stipula dell’assicurazione per il caso della propriamorte ai sensi dell’art. 1919, comma 2, c.c., essendo intuitivo che non occorreautorizzare chicchessia qualora si intenda assicurare la propria vitadirettamente, ai sensi del primo comma della citata disposizione.In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] – anche e proprio in forza dell’autorizzazione ut supraresa – non può che essere soggetto terzo rispetto al contratto assicurativo, incui (a scanso di equivoci) la banca non avrebbe mai potuto spendere la qualitàdi mandataria con rappresentanza della stessa [OSCURATO:PERSONA] (come sarebbe statolecito attendersi qualora quest’ultima fosse stata l’effettiva titolare dell’iniziativa,stando al tenore letterale della “proposta”: in realtà, la funzione di questa èquella di estendere gli effetti della polizza collettiva preesistente al finanziamentodel dichiarante/assicurato, anche mediante rilascio dell’autorizzazione ex art.1919 c.c.).1.4 - Il contratto assicurativo in parola, quindi, è un’assicurazione stipulata dallabanca in nome proprio e per conto proprio (non un contratto a favore del terzo,come sostenuto da HDI col mezzo qui in esame, e neppure un’assicurazione perNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026conto altrui ex art. 1891 c.c.: sulla differenza tra questi ultimi è sufficiente quirinviare all’insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 5556/2002), a garanziadell’adempimento dei propri cessionari (tra cui, per effetto della sua “proposta”,la stessa [OSCURATO:PERSONA]), tanto è vero che la stipula della polizza era condizione dellaconcessione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (aisensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 180/1950) e non appartiene affatto ad unaautonoma iniziativa della finanziata, a tutela del proprio patrimonio (comemostra di aver inteso la Corte meneghina, che ha impropriamente valorizzato lacircostanza per cui le somme per il pagamento del premio vennero detrattedall’accredito seguente al finanziamento, ossia vennero di fatto sborsate dallacedente [OSCURATO:PERSONA]).In altre parole, il rischio assicurato era il mancato rimborso del mutuo, nonl’integrità patrimoniale di chi ha ceduto il quinto dello stipendio (in pienacoerenza con il citato art. 54 del d.P.R. n. 180/1950).1.5 - Né risulta pertinente il richiamo operato dalla Corte meneghina al principioaffermato da Cass. n. 21863/2022, che non aveva affatto ad oggetto una“fattispecie analoga”, come erroneamente dalla stessa ritenuto.

In quel caso,infatti, il contratto aveva ad oggetto il rischio morte, non il rischio perdita diimpiego; era stato stipulato dal mutuatario nell’interesse proprio; infine, nonprevedeva alcun diritto di surrogazione dell’assicuratore nei confronti delmutuatario.1.6 - Pertanto, ha errato la Corte milanese nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosseparte del contratto assicurativo, rivestendo ella, invece, la qualità di merosoggetto esposto al rischio ex art. 1904 c.c.: ci si trova al cospetto di un normaleNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026contratto di assicurazione del credito stipulato dalla banca in nome proprio e perconto proprio, restando del tutto irrilevante che il premio sia addossato almutuatario per patto espresso (come statuito, in un caso sostanzialmenteanalogo, da Cass. n. 9866/2022).

Di conseguenza, al verificarsi del rischio,l’assicuratore è tenuto a pagare l’indennizzo al contraente/beneficiario ed èdunque legittimato ad agire verso il responsabile del danno (ossia, il mutuatarioinadempiente, che ha causato l’ammanco patrimoniale per la banca) ai sensidell’art. 1916 c.c.2.1 – Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1341 cod. civ., 33 e ss.

D.Lgs. 206/2005, in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - Mancata applicazione di princìpi di diritto sancìti insubiecta materia dalla Suprema Corte di Cassazione, sempre in riferimentoall’art. 360, co. 1, n. 3, cpc; - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1203,comma 1, n. 3, cod. civ., in riferimento all’art. 360 n. 3, cpc., per non avere laCorte di merito ravvisato che in realtà, essendo l’interesse tutelato dalcollegamento negoziale quello della finanziaria mutuante, la surroga non hacarattere vessatorio; inoltre, non sussiste ‘in radice’ alcuna vessatorietà, inquanto la surroga non fa che riprodurre un meccanismo previsto già dalla legge,all’art. 1203 cod. civ.”.2.2 – Il motivo è parimenti fondato, anche qui per ragioni non del tutto collimanticon la prospettazione della censura (v. supra, par. 1.2).2.3 - Anzitutto, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non era parte del contratto assicurativoper cui è processo, non può ovviamente discutersi di vessatorietà o meno di unaclausola che ella, per definizione, non ha sottoscritto.Numero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/20262.4 - Davvero ad abundantiam, può comunque osservarsi che - al lume delladescritta funzione del contratto assicurativo in discorso - la clausola di surrogain favore dell’assicuratore giammai può assumere contenuto vessatorio oabusivo, non determinando alcuno squilibrio tra le posizioni dei soggetticoinvolti, ma mirando a tutelare il legittimo interesse dell’assicuratore rispettoal rischio assicurato.Inoltre, la surrogazione dell’assicuratore contro i danni (ramo nel quale rientral’assicurazione contro le perdite pecuniarie e l’assicurazione del credito) èprevista dall’art. 1916 c.c., e giammai potrebbe ritenersi “vessatoria” unaclausola che riproduca una previsione di legge.3.1 – Con il terzo motivo si lamenta “Omesso esame su un fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., poiché la Corte di appello, dopo aver premesso che una ricognizione didebito non è ravvisabile a carico della [OSCURATO:PERSONA] nel carteggio intercorso tra gliavvocati delle parti, non ha ravvisato la decisiva circostanza che, in seguito aquell‘accordo tra il legale dell’HDI Ass.ni e quello della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimaversò la prima rata prevista da quell’accordo, pari ad € 200,00, avallando cosìper implicitum e/o per facta concludentia la sussistenza di una ricognizione didebito; con tutto ciò che ne sarebbe dovuto conseguire in ordine alleconseguenze giuridiche (di astrazione processuale) di cui all‘ art. 1988 cod. civ.sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.3.2 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta la “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 115 cpc, in relazione all’art. 360, n. 4, cpc su una circostanzache ha formato oggetto di discussione tra le parti, per essere la Corte di appelloNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G.

Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026incappata in un errore di percezione sul contenuto oggettivo della provadocumentale: invero, pur dopo aver riconosciuto la provenienza dalla Pellegrinodella dichiarazione autografa del 02.07.2009 di cui all’allegato 2 del fascicolo diparte opposta nel giudizio di cognizione, non si è avveduta del chiaro ed evidenteriferimento del documento al numero del contratto di finanziamento intercorsocon la Finanziaria IBL nonché al numero delle rate, all’importo di ciascuna di esseed alla data del contratto; con la conseguenza che essa corte avrebbe dovutoritenere sussistente la ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ., il suo regimedi astrazione processuale in favore della HDI ed il conseguente rigettodell’opposizione a decreto ingiuntivo”.3.3 – Il terzo e il quarto motivo restano conseguentemente assorbiti, per effettodell’accoglimento dei motivi precedenti.4.1 - In definitiva, i primi due motivi sono accolti, mentre il terzo e il quartorestano assorbiti.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, conrinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà aisuperiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno21.4.2026.Il PresidenteMarco Rossetti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fino [OSCURATO:PERSONA] eAlfonso [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domiciliataall’indirizzo PEC dei propri difensori- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domiciliataall’indirizzo PEC del proprio difensore- controricorrente -Numero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, recante il n. 2808/2022 epubblicata in data 1.9.2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno21.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 7.11.2015, venneingiunto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguitoHDI) la somma di € 14.722,49, oltre interessi e spese del procedimentomonitorio; tanto sulla premessa per cui, a garanzia del mutuo/finanziamentocontro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, in essere tra l’ingiuntae [OSCURATO:SOCIETA]., era stato stipulato un contratto di assicurazione in favore diquest’ultima, volto a coprire il rischio della mancata restituzione dell’integraleimporto oggetto del finanziamento, a fronte dell’eventuale verificarsi dideterminati eventi, incidenti sull’occupazione della mutuataria e assicurata(perdita della vita o dell’occupazione). Espose la ricorrente in monitorio che siera verificata la perdita dell’occupazione della mutuataria per risoluzione delrapporto di lavoro, sicché essa Compagnia era stata chiamata dalla finanziatriceIBL Banca a saldare il debito residuo. Pertanto, la ricorrente esercitò col ricorsomonitorio il diritto di surrogazione previsto dal contratto di finanziamento e dallecondizioni generali annesse al contratto di assicurazione.Con atto di citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] propose opposizioneal detto decreto ingiuntivo, negando che in capo ad HDI fosse mai sorto un dirittodi credito e/o surrogazione nei suoi confronti, posto che la relativa clausolacontrattuale era da considerarsi vessatoria e, quindi, avrebbe dovuto essereNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026oggetto di apposita sottoscrizione; dedusse l’opponente, poi, che il rischioassicurativo, che secondo la tesi dell’opposta avrebbe giustificato lasurrogazione, in realtà non si era verificato e, quindi, il contratto avrebbe dovutoconsiderarsi nullo ex art. 1895 c.c.; negò poi l’esistenza di accordi transattivicon HDI in merito alla posizione creditoria fatta valere sulla base di unainesistente ricognizione di debito.Costituitasi l’opposta ed istruita la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza n.9120/2019, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, evidenziandoche HDI non aveva provato l’elemento costitutivo del diritto azionato, permancata produzione della fonte convenzionale che riguardava il rischiointeressato ai fatti oggetto di contenzioso; che le motivazioni formulate da HDIa sostegno della domanda in sede monitoria fossero “differenti da quelle coltivatein sede di cognizione, trattandosi di due fattispecie diverse di contrattiassicurativi, ma con titoli diversi”; che, inoltre, non potesse ravvisarsi un’ipotesidi riconoscimento di debito, “atteso che il testo asseritamente in grado dicostituire prova della domanda non menziona il contratto del quale si riconoscela propria posizione debitoria”.HDI impugnò la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Milano che, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], rigettò il gravame con sentenzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando la prima decisione, seppur con diversa motivazione.Osservò il giudice d’appello – per quanto qui interessa - che alcun diritto disurrogazione in favore dell’assicuratore potesse configurarsi nella specie,giacché la disciplina codicistica solo prevede che l’assicuratore possa surrogarsiesclusivamente nei diritti che l’assicurato vanta verso i terzi responsabili delNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026danno; ad opinare diversamente, secondo il giudice d’appello, la Pellegrinosarebbe rimasta priva della garanzia dei rischi che, a fronte del pagamento delpremio da parte sua, ella aveva inteso trasferire ad HDI mediante la stipula delcontratto assicurativo, così pure venendo meno la ragione giustificativadell’intera operazione di finanziamento; che la [OSCURATO:PERSONA] era da considerareconsumatore e che clausole come quella di cui all’art. 4 del contratto diassicurazione erano da considerare vessatorie.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione HDI, sulla base di quattro motivi,cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell‘ art.1411 cod. civ., in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 cpc. Errore di dirittoconsistito nella errata qualificazione giuridica della fattispecie, che doveva esseresussunta nell’alveo della richiamata norma - Mancata applicazione di princìpi didiritto sancìti in subiecta materia dalla Suprema Corte affermanti la legittimitàdel diritto di surroga (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 9866/2022). Ha errato la Corteterritoriale milanese nell’aver ritenuto illegittimo il diritto di surroga dell’HDIAss.ni alla società finanziaria [OSCURATO:SOCIETA] nei diritti da questa vantati neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], diritto riconosciuto da entrambi i rapportigiuridici tra di essi collegati (contratto di mutuo e contratto di assicurazione),poiché non ha tenuto conto che, pur essendo il premio stato pagato dallaPellegrino, tuttavia l’interesse protetto dalla complessiva operazione negozialeNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026era quello della finanziaria mutuante, e non quello della mutuataria, per cui lasurroga è pienamente legittima e giustificata causalmente”.1.2 – Il motivo è fondato, benché sotto prospettiva diversa da quella perorata,anche in questa sede, dalla Compagnia ricorrente.Del resto, è noto che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso peruna ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempreche essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (v. Cass. n.18775/2017; Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 2811/2020; Cass. n. 5611/2021;Cass. n. 26991/2021; Cass. n. 18421/2022), come è nella specie, e sul puntonon si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 4272/2021), il che è ovviamenteda escludere.1.3 - Ora, pur a fronte delle non sempre puntuali allegazioni della stessaricorrente sin dalla fase monitoria (derivanti, a ben vedere, anche dal nonperfetto allineamento tra alcune clausole del contratto di finanziamento – ove,all’art. 4 delle condizioni generali, il cedente si impegna a stipulare una polizzacon compagnia di gradimento del cessionario –, la stessa “proposta” dellaPellegrino, con cui ella autorizza la banca a richiedere ad HDI “in suo nome e persuo conto” la stipula del contratto assicurativo, nonché le condizioni inquest’ultimo consacrate, come si dirà subito appresso), è certo che la polizza percui è processo ascrive alla [OSCURATO:PERSONA] la qualità non già di contraente, ma diportatore del rischio oggetto del contratto (cioè di persona dalla cui esistenza invita - ovvero dal cui licenziamento - dipendeva l’insorgere del dirittoall’indennizzo); ad [OSCURATO:SOCIETA] quella di contraente/beneficiaria (titolaredell’interesse esposto al rischio ex art. 1904 c.c.) e alla Compagnia quella –Numero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026com’è naturale – di assicuratrice. Tanto emerge, senza dubbio, dalla stessasentenza qui impugnata (p. 7 della motivazione, primi cinque righi), specie ovesi tenga conto che la polizza in discorso è una polizza collettiva, stipulata da HDIe da [OSCURATO:SOCIETA] in epoca precedente alla stessa conclusione del contratto difinanziamento suddetto (v. in fasc. ric.te).Ne consegue che, quale logico corollario di quanto precede, le sole parti delcontratto assicurativo in questione non possono che essere la banca el’assicuratrice, non anche la [OSCURATO:PERSONA]: e tanto spiega perché questa harilasciato l’autorizzazione alla stipula dell’assicurazione per il caso della propriamorte ai sensi dell’art. 1919, comma 2, c.c., essendo intuitivo che non occorreautorizzare chicchessia qualora si intenda assicurare la propria vitadirettamente, ai sensi del primo comma della citata disposizione.In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] – anche e proprio in forza dell’autorizzazione ut supraresa – non può che essere soggetto terzo rispetto al contratto assicurativo, incui (a scanso di equivoci) la banca non avrebbe mai potuto spendere la qualitàdi mandataria con rappresentanza della stessa [OSCURATO:PERSONA] (come sarebbe statolecito attendersi qualora quest’ultima fosse stata l’effettiva titolare dell’iniziativa,stando al tenore letterale della “proposta”: in realtà, la funzione di questa èquella di estendere gli effetti della polizza collettiva preesistente al finanziamentodel dichiarante/assicurato, anche mediante rilascio dell’autorizzazione ex art.1919 c.c.).1.4 - Il contratto assicurativo in parola, quindi, è un’assicurazione stipulata dallabanca in nome proprio e per conto proprio (non un contratto a favore del terzo,come sostenuto da HDI col mezzo qui in esame, e neppure un’assicurazione perNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026conto altrui ex art. 1891 c.c.: sulla differenza tra questi ultimi è sufficiente quirinviare all’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 5556/2002), a garanziadell’adempimento dei propri cessionari (tra cui, per effetto della sua “proposta”,la stessa [OSCURATO:PERSONA]), tanto è vero che la stipula della polizza era condizione dellaconcessione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (aisensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 180/1950) e non appartiene affatto ad unaautonoma iniziativa della finanziata, a tutela del proprio patrimonio (comemostra di aver inteso la Corte meneghina, che ha impropriamente valorizzato lacircostanza per cui le somme per il pagamento del premio vennero detrattedall’accredito seguente al finanziamento, ossia vennero di fatto sborsate dallacedente [OSCURATO:PERSONA]).In altre parole, il rischio assicurato era il mancato rimborso del mutuo, nonl’integrità patrimoniale di chi ha ceduto il quinto dello stipendio (in pienacoerenza con il citato art. 54 del d.P.R. n. 180/1950).1.5 - Né risulta pertinente il richiamo operato dalla Corte meneghina al principioaffermato da Cass. n. 21863/2022, che non aveva affatto ad oggetto una“fattispecie analoga”, come erroneamente dalla stessa ritenuto. In quel caso,infatti, il contratto aveva ad oggetto il rischio morte, non il rischio perdita diimpiego; era stato stipulato dal mutuatario nell’interesse proprio; infine, nonprevedeva alcun diritto di surrogazione dell’assicuratore nei confronti delmutuatario.1.6 - Pertanto, ha errato la Corte milanese nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosseparte del contratto assicurativo, rivestendo ella, invece, la qualità di merosoggetto esposto al rischio ex art. 1904 c.c.: ci si trova al cospetto di un normaleNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026contratto di assicurazione del credito stipulato dalla banca in nome proprio e perconto proprio, restando del tutto irrilevante che il premio sia addossato almutuatario per patto espresso (come statuito, in un caso sostanzialmenteanalogo, da Cass. n. 9866/2022). Di conseguenza, al verificarsi del rischio,l’assicuratore è tenuto a pagare l’indennizzo al contraente/beneficiario ed èdunque legittimato ad agire verso il responsabile del danno (ossia, il mutuatarioinadempiente, che ha causato l’ammanco patrimoniale per la banca) ai sensidell’art. 1916 c.c.2.1 – Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1341 cod. civ., 33 e ss. D.Lgs. 206/2005, in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - Mancata applicazione di princìpi di diritto sancìti insubiecta materia dalla Suprema Corte di Cassazione, sempre in riferimentoall’art. 360, co. 1, n. 3, cpc; - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1203,comma 1, n. 3, cod. civ., in riferimento all’art. 360 n. 3, cpc., per non avere laCorte di merito ravvisato che in realtà, essendo l’interesse tutelato dalcollegamento negoziale quello della finanziaria mutuante, la surroga non hacarattere vessatorio; inoltre, non sussiste ‘in radice’ alcuna vessatorietà, inquanto la surroga non fa che riprodurre un meccanismo previsto già dalla legge,all’art. 1203 cod. civ.”.2.2 – Il motivo è parimenti fondato, anche qui per ragioni non del tutto collimanticon la prospettazione della censura (v. supra, par. 1.2).2.3 - Anzitutto, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non era parte del contratto assicurativoper cui è processo, non può ovviamente discutersi di vessatorietà o meno di unaclausola che ella, per definizione, non ha sottoscritto.Numero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/20262.4 - Davvero ad abundantiam, può comunque osservarsi che - al lume delladescritta funzione del contratto assicurativo in discorso - la clausola di surrogain favore dell’assicuratore giammai può assumere contenuto vessatorio oabusivo, non determinando alcuno squilibrio tra le posizioni dei soggetticoinvolti, ma mirando a tutelare il legittimo interesse dell’assicuratore rispettoal rischio assicurato.Inoltre, la surrogazione dell’assicuratore contro i danni (ramo nel quale rientral’assicurazione contro le perdite pecuniarie e l’assicurazione del credito) èprevista dall’art. 1916 c.c., e giammai potrebbe ritenersi “vessatoria” unaclausola che riproduca una previsione di legge.3.1 – Con il terzo motivo si lamenta “Omesso esame su un fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., poiché la Corte di appello, dopo aver premesso che una ricognizione didebito non è ravvisabile a carico della [OSCURATO:PERSONA] nel carteggio intercorso tra gliavvocati delle parti, non ha ravvisato la decisiva circostanza che, in seguito aquell‘accordo tra il legale dell’HDI Ass.ni e quello della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimaversò la prima rata prevista da quell’accordo, pari ad € 200,00, avallando cosìper implicitum e/o per facta concludentia la sussistenza di una ricognizione didebito; con tutto ciò che ne sarebbe dovuto conseguire in ordine alleconseguenze giuridiche (di astrazione processuale) di cui all‘ art. 1988 cod. civ.sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.3.2 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta la “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 115 cpc, in relazione all’art. 360, n. 4, cpc su una circostanzache ha formato oggetto di discussione tra le parti, per essere la Corte di appelloNumero registro generale 5627/2023N. 5627/23 R.G. Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 22135/2026Data pubblicazione 27/06/2026incappata in un errore di percezione sul contenuto oggettivo della provadocumentale: invero, pur dopo aver riconosciuto la provenienza dalla Pellegrinodella dichiarazione autografa del 02.07.2009 di cui all’allegato 2 del fascicolo diparte opposta nel giudizio di cognizione, non si è avveduta del chiaro ed evidenteriferimento del documento al numero del contratto di finanziamento intercorsocon la Finanziaria IBL nonché al numero delle rate, all’importo di ciascuna di esseed alla data del contratto; con la conseguenza che essa corte avrebbe dovutoritenere sussistente la ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ., il suo regimedi astrazione processuale in favore della HDI ed il conseguente rigettodell’opposizione a decreto ingiuntivo”.3.3 – Il terzo e il quarto motivo restano conseguentemente assorbiti, per effettodell’accoglimento dei motivi precedenti.4.1 - In definitiva, i primi due motivi sono accolti, mentre il terzo e il quartorestano assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, conrinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà aisuperiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno21.4.2026.Il PresidenteMarco Rossetti