CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 32208/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35788/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 416, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E TRIESTE 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 906/2018 depositata il 01/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Ortona notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento Tari, relativo all'anno 2014, contestando il mancato pagamento del tributo comunale nonché applicando gli interessi e le relative sanzioni. La società contribuente impugnava tale avviso, dinanzi alla C.T.P. di Chieti, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione dell’atto impositivo, illogicità della tariffa applicata e illegittimità del Regolamento, erroneità della superficie tassata. [OSCURATO:PERSONA] aditarespingeva il ricorso della contribuente che avverso tale decisione proponeva appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Abruzzo – Sezione staccata di Pescara la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il gravame. Avverso la sentenza, la società [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione sorretto da otto motivi, cui resiste il Comune di Ortona con controricorso. Udita la relazione nella pubblica udienza del 9/11/2023 [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis che ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivod'impugnazione la ricorrente deduce la violazione degli artt. 62, comma 2, e 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, nonché del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., poiché la C.T.R. ha ritenuto tassabile l’intero specchio d’acqua oggetto di concessione (mq. 12.900 circa), destinato a transito e manovra dei natanti, non indicato nella dichiarazione Tarsu stante l’inidoneità a produrre rifiuti. Con il secondo motivodeduce la violazione degli artt. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, 1, d.l. n. 8 del 1999, convertito dalla l. n. 75 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., poiché la C.T.R. ha ritenuto escluse dal tributo comunale le solearee pertinenziali delle abitazioni e non anche quelle pertinenziali rispetto a insediamenti non abitativi, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di aree scoperte operative o meramente accessorie. Con il terzo motivodeduce la violazione degli artt. 69, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., perché la C.T.R. ha ritenuto non soggetta a motivazione la delibera tariffaria del Comune di Ortona, in ordine alla determinazione della tariffa applicata e ai rapporti tra le diverse categorie tariffarie. Con il quarto motivodeduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., poiché la C.T.R. ha ritenuto soggetta a tassazione la superficie acquea equiparata ad una qualsiasi superficie scoperta, senza considerare che l’imponibilità deve essere limitata alla porzione di specchio destinata all’ormeggio dei natanti. Con il quinto motivodeduce la violazione degli artt. 132 n.4 cod.proc.civ., 112 cod. proc.civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., poiché ove si ritenesse che la decisione della C.T.R. abbia disatteso implicitamente la deduzione concernente lo stralcio dell’area destinata al transito ed alla manovra dei natanti, comunque si tratterebbe di decisione non motivata. Con il sesto motivola ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, nonché del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., poiché la C.T.R. erroneamente ha ritenuto imponibile l’intera superficie acquea e non solo quella corrispondente ai “posti barca”. Con il settimo motivo deduce omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., poiché la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi sul riproposto difetto di motivazione dell’avviso impugnato sotto il profilo della tariffa applicata (depositi chiusi e magazzini) essendosi il giudice del gravame limitato a rispondere sulla motivazione della delibera comunale. Con l’ottavo motivodeduce la violazione degli artt. 132 n.4 cod.proc.civ., 112 cod.proc.civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., poiché la CTR non ha motivato in merito al rigetto ancorché implicito, della eccezione di difetto di motivazione dell’impugnato avviso di accertamento. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’accordo delle parti sul punto(v. documentazione in atti). Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processo edintegralmente compensate le spese del giudizio. Cos