CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 29476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 26894/ 20 15 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, P.[OSCURATO:PERSONA]. APOSTOLI N. 66 -controricorrente – avverso la sentenza n. 1422/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel corso dell’anno 2005, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aderì, in qualità di consolidata, al consolidato fiscale nazionale di [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi degli artt. 117 e segg. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In relazione a tale annualità furono notificati alla società consolidante e alla consolidata due avvisi di accertamento conseguenti ad infedele dichiarazione; la consolidata fu così destinataria anche di un atto di irrogazione di sanzioni, ai sensi dell’art. 127, comma secondo, lett. b), del citato d.P.R. 2. Quest’ultimo atto, impugnato dalla consolidata innanzi alla C.T.P. di Milano, fu annullato; la sentenza, appellata dall’Agenzia delle entrate, fu confermata dalla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale rilevò che l’atto di erogazione delle sanzioni promanava da un avviso di accertamento annullato dal giudice tributario, con sentenza confermata in grado di appello. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, sulla base di due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’agenzia ricorrente denunzia violazione dell’art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ, deducendo l’insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità fra l’atto di irrogazione di sanzioni ed il precedente avviso di accertamento annullato dal giudice tributario di merito, peraltro ancora sub judice in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non disporre la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sull’accertamento presupposto. 3. Con nota di produzione documenti depositata l’8 giugno 2019, contenente allegati, la controricorrente ha dato atto di aver formulato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. nella l. n. 136 del 2018, versando l’importo dovuto e contestualmente chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi del comma 10 della norma citata. A tale nota ha fatto seguito il deposito da parte dell’Amministrazione finanziaria, in data 7 giugno 2022, di istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, sul rilievo dell’intervenuta definizione della controversia nei termini descritti dalla società contribuente. Tali circostanze determinano l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018, conv. nella l. n. 136 del 2018, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiar