Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:88
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 marzo 2010 – GL2006 Europe / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑435/09 R)
«Procedimento sommario – Programmi comunitari di ricerca e di sviluppo tecnologici – Clausola compromissoria – Ordine di riscossione – Nota di addebito – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Assenza di circostanze eccezionali urgenza – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Procedimento sommario – Identificazione del convenuto (Regolamento di procedura
del Tribunale, art. 44, n. 1) (v. punti 16‑17)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni
iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale
del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale,
art. 104, n. 2) (v. punti 27‑29)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile
– Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Onere della prova (Art. 278
TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 31‑33)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile
– Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione con riguardo
alla situazione del gruppo cui appartiene – Applicazione a una persona fisica che esercita il controllo su tale società (Art. 278
TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 35‑37)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 10 luglio 2009 con cui essa
ha posto fine alla partecipazione della richiedente a due progetti comunitari, nonché delle note di addebito emesse il 7 agosto
2009 con cui essa ha chiesto il rimborso delle somme versate nell’ambito dei progetti comunitari cui la richiedente aveva
partecipato.
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] europea è considerata come sola parte resistente.
2)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
3)
Le spese sono riservate.