CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14240/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7471-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 738/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07471 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- i, , RILEVATO che, con sentenza del 6 agosto 2019, la Corte d'Appello di Palermo, chiamato quale giudice di rinvio a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47, d.P.R. n.639/1970 la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13 I. n. 257/1992 per esposizione all'amianto, in riforma di quella decisione rigettava la domanda; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] ma infondata nel merito la stessa non avendo il Cannizzaro assolto all'onere della prova dell'esposizione decennale all'agente morbigeno e della rischiosità concreta dell'ambiente di lavoro, per essere il medesimo da questa decaduto ai sensi dell'art. 208 c.p.c., declaratoria in relazione alla quale non è stata proposta nelle udienze successive istanza di revoca né articolata tempestiva censura, essendosi il Cannizzaro limitato nel precedente giudizio di appello a formulare la richiesta di ammissione del mezzo istruttorio, ignorando del tutto il provvedimento che in primo grado aveva dichiarato la decadenza e restando ininfluente che nel precedente giudizio d'appello la prova fosse stata ammessa nei confronti di altra parte ; stante l'autonomia delle rispettive posizioni processuali e la scindibilità delle cause; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Cannizzaro, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver valorizzato l'elemento formale della dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale ex art. 208 c.p.c., senza dare rilievo al dato della mancata menzione della decadenza dalla prova nella sentenza di primo grado nonché agli elementi probatori acquisiti in giudizio in ragione dell'espletamento dei mezzi istruttori (stessi testi sul medesimo capitolato) forniti dal litisconsorte la cui domanda era stata accolta; che il motivo deve ritenersi inammissibile alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 22397/2019) in base al quale "l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita ad un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico- naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendono il paradigma normativo a quest'ultimo profilo" come è nella specie, denunciando il ricorrente l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale della circostanza della mancata menzione nella sentenza di primo grado della decadenza dalla prova per imputare alla Corte stessa di non aver tratto da tale dato l'argomento, qui dal ricorrente prospettato, dell'irrilevanza della dichiarata decadenza dalla prova, a prescindere dalla formale revoca e dell'attingibilità di questa relativamente al fatto costitutivo della pretesa azionata dall'istruttoria comunque espletata; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 900,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camera