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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15089/2026

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RTA' di L'aquilaUdita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso e, in ipotesi di inammissibilità dello stesso, perl’esclusione della condanna al versamento della somma in favore della Cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di L’Aquila, sezione misure cautelari personali, con l’ordinanzaindicata in epigrafe, ha riformato parzialmente il provvedimento con cui, in data22 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramoaveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere dispostanei confronti del predetto imputato.Giova premettere che [OSCURATO:PERSONA] risulta sottoposto a procedimento penale perdelitti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito del quale gli erastata applicata, il 26 marzo 2025, la misura cautelare della custodia in carcere.All'esito del giudizio abbreviato, l'imputato riportava condanna alla pena di anni 3e mesi 4 di reclusione.Ciò premesso, la difesa presentava istanza di sostituzione della misurainframuraria con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, prospettando —tra l'altro — l'incensuratezza dell'imputato, l'entità del residuo di pena da espiare(ormai inferiore a tre anni) e la disponibilità della fidanzata, cittadina italiana privadi precedenti penali, a ospitarlo presso la propria abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA],località distante dal locus commissi delicti.[OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo, con ilprovvedimento del 22 dicembre 2025, respingeva la richiesta.Il Tribunale di L’Aquila, investito dell'appello cautelare, ha accoltoparzialmente il gravame.Da un lato, ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordinealla persistenza delle esigenze cautelari, rilevando che la difesa non avesseprospettato argomentazioni fondate su elementi di fatto connotati da carattere dinovità e che il semplice decorso del tempo, per costante e condivisibilegiurisprudenza di legittimità, non comporta di per sé attenuazione delle esigenzecautelari.

Ha perciò ritenuto che non sia venuto meno il pericolo di reiterazione diulteriori reati.D'altro canto, il Tribunale — aderendo al parere favorevole alla sostituzioneformulato dal pubblico ministero in data 22 dicembre 2025 — ha affermato che,alla luce della pena in concreto irrogata e del presofferto, la custodia inframurariapossa essere sostituita con gli arresti domiciliari, misura giudicata sufficiente aelidere le esigenze cautelari sussistenti, anche in considerazione del fatto che lapena residua da espiare risultava inferiore a tre anni.Pertanto ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arrestidomiciliari presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA],prescrivendo l'applicazione del braccialetto elettronico e subordinando l'esecuzionedella misura alla concreta disponibilità del dispositivo.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso, proposto ai sensi dell'art. 311, comma 1,cod.proc.pen., ai seguenti motivi, premettendo che, alla data del 18 gennaio 2026,egli si trovava ancora detenuto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], acausa della mancata disponibilità del braccialetto elettronico.2.1.

Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneagli artt. 274, 275, 275 bis e 284 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione.Sotto un primo profilo, lamenta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nellaparte in cui ha subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla concretadisponibilità del braccialetto elettronico.A giudizio del ricorrente, nessuna disposizione di legge consente dicondizionare l'esecuzione di una misura cautelare già ritenuta adeguata eproporzionata a un evento futuro e incerto quale la disponibilità di un dispositivoelettronico di controllo.Il Tribunale, pur avendo valutato gli arresti domiciliari come misura idonea afronteggiare le esigenze cautelari, ne avrebbe illegittimamente paralizzatol'operatività, con la conseguenza che l'imputato permane in regime detentivoinframurario nonostante l'intervenuto accoglimento, sia pure parziale, delgravame.2.2.

Sotto un secondo, ma connesso profilo, il ricorrente denuncia il difettoassoluto di motivazione in ordine alla necessità di applicazione del braccialettoelettronico.L'ordinanza impugnata, osserva la difesa, non reca alcun riferimento allanatura e al grado delle esigenze cautelari che avrebbero reso necessarie particolarimodalità di controllo.La circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il pericolo direiterazione non sposta, ad avviso del ricorrente, i termini della questione.E’ evidente che, nel momento in cui si dispone la sostituzione della custodia incarcere con gli arresti domiciliari, le esigenze cautelari permangono; ciò chemanca, nel provvedimento impugnato, è la specifica giustificazione delle ragioniper le quali si renda indispensabile il ricorso al braccialetto elettronico, in assenzadi qualsivoglia valutazione circa la natura e l'intensità del rischio cautelare cheimporrebbero siffatta prescrizione.Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanzaimpugnata, con conseguente applicazione degli arresti domiciliari pressol'abitazione indicata, senza subordinazione alla disponibilità del dispositivoelettronico.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.

In proposito ha osservato che, medio tempore,l’affievolimento della misura ha trovato pronta esecuzione, essendosi resoimmediatamente disponibile il dispositivo elettronico, ed ha trovato esecuzione lamisura degli arresti domiciliari.4.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, evidenziando che, almomento della proposizione del ricorso, l’imputato era ancora detenuto perindisponibilità del braccialetto elettronico e ribadendo l’illegittimità dellasubordinazione degli arresti domiciliari alla concreta disponibilità del dispositivo;in subordine, ha chiesto che, ove il ricorso sia ritenuto inammissibile persopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non vengaapplicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile con riguardo al primo motivo, per sopravvenutacarenza di interesse; manifestamente infondato con riguardo al secondo.1.1.

Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione di legge in relazioneagli artt. 274, 275, 275-bis e 284 cod.proc.pen., dolendosi della illegittimitàdell'ordinanza nella parte in cui ha subordinato l'applicazione degli arrestidomiciliari alla concreta disponibilità del c.d. braccialetto elettronico.Ad avviso della difesa, nessuna disposizione di legge consentirebbe dicondizionare l'esecuzione di una misura cautelare, già ritenuta adeguata eproporzionata, a un evento futuro e incerto quale la reperibilità del dispositivoelettronico di controllo.Deve rilevarsi come, nel caso concreto, la questione posta dal ricorrente conil primo motivo risulti priva di attualità.Va richiamato in merito l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. il quale disponeche "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse".La disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare,reale e personale, richiede che l'interesse sia attuale e concreto.Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in materiadi impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuatanella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di uninteresse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutatasituazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalitàperseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concretapunto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj,Rv. 251694).Nel caso di specie, dalle informazioni acquisite dalla Procura generale emerge,infatti, che l'affievolimento della misura, medio tempore, ha trovato esecuzione; ilprovvedimento, infatti, è stato notificato al detenuto, il quale ha prestato consensoall'applicazione del braccialetto elettronico, e la misura degli arresti domiciliari haricevuto concreta attuazione.Ove si consideri che il ricorrente non ha contestato nel merito la scelta delTribunale di sostituzione della custodia inframuraria con gli arresti domiciliari, néha censurato la valutazione relativa alla persistenza delle esigenze cautelari, masi è limitato a denunciare la contrarietà a legge della clausola condizionale, neconsegue che il primo motivo di ricorso risulta inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse.Tale interesse, infatti, era strettamente correlato alla protrazione dellacustodia cautelare in carcere, medio tempore sostituita con la misura domiciliare.2.

Deve ora esaminarsi il secondo profilo di censura, con il quale il ricorrentedenuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità di applicazionedel braccialetto elettronico.La difesa lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non rechi alcunriferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari che avrebbero resoindispensabili le particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 biscod.proc.pen.2.1 Il motivo è manifestamente infondato.Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno muovere dalla ricostruzione delquadro normativo che disciplina l'istituto.L'art. 275 bis cod.proc.pen. — introdotto dall'art. 16, comma 2, del decretolegge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 —ha subito nel corso degli anni significative modifiche, che ne hannoprogressivamente ridisegnato la fisionomia.L’intervento normativo di maggior rilievo, ai fini che qui interessano, risale aldecreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014,n. 10, che ha sostituito la locuzione «se lo ritiene necessario» con quella «salvoche le ritenga non necessarie», ribaltando i termini della valutazione rimessa algiudice.

Mentre nella formulazione originaria l'adozione delle procedure di controlloelettronico era subordinata a una positiva valutazione di necessità da parte delgiudice, nella nuova versione della norma i meccanismi di controllo devono esseresempre prescritti, a meno che il giudice non li ritenga non necessari in relazionealla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.Le Sezioni Unite, nel ribadire l'obbligo del giudice di considerare il braccialettoelettronico come alternativa alla custodia in carcere, hanno posto il giudice difronte alla necessità di motivare specificamente sulla inidoneità degli arrestidomiciliari con controllo elettronico, laddove opti per la più severa misurainframuraria (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01).Si è altresì affermato che la disposizione codicistica, abilitando il giudice aimporre il controllo elettronico con gli arresti domiciliari, ha introdotto unamodalità di esecuzione della misura detentiva domestica, la cui utilità può essererapportata anche solo al riscontro della capacità effettiva dell'interessato diautolimitare la propria libertà personale, assumendo il contestuale impegno diinstallare il dispositivo e di osservare le relative prescrizioni (Sez. 6, n. 555 del21/10/2015, dep. 02016, Rv. 265760 - 01; Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv.253716 - 01).Muovendo da queste premesse, l'onere motivazionale grava sul giudice cheesclude il braccialetto, non su quello che lo prescrive, ove abbia disposto lasostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura domiciliarecontrollata.La prescrizione del dispositivo di controllo, in altri termini, costituisce uneffetto ordinario e fisiologico dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari,sicché la sua adozione non richiede un autonomo corredo argomentativo.Conseguentemente, questa Corte ha avuto modo di precisare, in epocarecente, che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione delcosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misuracoercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, perdisporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere dimotivazione aggiuntiva. (Sez. 2, n.6350 del 11/01/2024, non mass., par.1.2.pagg. 2 e 3; Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262600 - 01).Si è pure affermato che non è autonomamente impugnabile il provvedimentoapplicativo del cd.

"braccialetto elettronico", non integrando un aggravamentodella misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva dellastessa (Sez. 5, n. 20136 del 13/02/2024 , Rv. 286385 – 01).Entro questa cornice, la doglianza formulata dal ricorrente si rivelamanifestamente infondata.Il Tribunale, nel disporre la sostituzione della custodia in carcere con gli arrestidomiciliari, ha prescritto il braccialetto elettronico conformandosi alla regoladettata dall'art. 275 bis cod.proc.pen. nella sua attuale formulazione.Ove si consideri che il provvedimento impugnato ha accertato la persistenzadel pericolo di reiterazione di ulteriori reati — ritenendo che la difesa non avesseprospettato elementi di fatto dotati di carattere di novità e che il semplice decorsodel tempo, per costante giurisprudenza di legittimità, non comporta ex secolloca in piena coerenza con la valutazione cautelare complessivamente operatadal giudice dell'appello.3.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conriguardo al primo motivo, per sopravvenuta carenza di interesse, e con riguardoal secondo, perché manifestamente infondato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità delricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non può trovare accoglimento la richiesta difensiva di escludere la sanzionepecuniaria, dovendosi rilevare che l’ipotesi di inammissibilità non imputabilepresuppone l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità;evenienza che, nella specie, non si ravvisa, atteso che il ricorso è stato comunqueproseguito anche con riferimento al secondo motivo manifestamente infondato.Deve pertanto disporsi la condanna al pagamento della somma, che, alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, si stima equoliquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di L'aquilaUdita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso e, in ipotesi di inammissibilità dello stesso, perl’esclusione della condanna al versamento della somma in favore della Cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di L’Aquila, sezione misure cautelari personali, con l’ordinanzaindicata in epigrafe, ha riformato parzialmente il provvedimento con cui, in data22 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramoaveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere dispostanei confronti del predetto imputato.Giova premettere che [OSCURATO:PERSONA] risulta sottoposto a procedimento penale perdelitti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito del quale gli erastata applicata, il 26 marzo 2025, la misura cautelare della custodia in carcere.All'esito del giudizio abbreviato, l'imputato riportava condanna alla pena di anni 3e mesi 4 di reclusione.Ciò premesso, la difesa presentava istanza di sostituzione della misurainframuraria con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, prospettando —tra l'altro — l'incensuratezza dell'imputato, l'entità del residuo di pena da espiare(ormai inferiore a tre anni) e la disponibilità della fidanzata, cittadina italiana privadi precedenti penali, a ospitarlo presso la propria abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA],località distante dal locus commissi delicti.[OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo, con ilprovvedimento del 22 dicembre 2025, respingeva la richiesta.Il Tribunale di L’Aquila, investito dell'appello cautelare, ha accoltoparzialmente il gravame.Da un lato, ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordinealla persistenza delle esigenze cautelari, rilevando che la difesa non avesseprospettato argomentazioni fondate su elementi di fatto connotati da carattere dinovità e che il semplice decorso del tempo, per costante e condivisibilegiurisprudenza di legittimità, non comporta di per sé attenuazione delle esigenzecautelari. Ha perciò ritenuto che non sia venuto meno il pericolo di reiterazione diulteriori reati.D'altro canto, il Tribunale — aderendo al parere favorevole alla sostituzioneformulato dal pubblico ministero in data 22 dicembre 2025 — ha affermato che,alla luce della pena in concreto irrogata e del presofferto, la custodia inframurariapossa essere sostituita con gli arresti domiciliari, misura giudicata sufficiente aelidere le esigenze cautelari sussistenti, anche in considerazione del fatto che lapena residua da espiare risultava inferiore a tre anni.Pertanto ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arrestidomiciliari presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA],prescrivendo l'applicazione del braccialetto elettronico e subordinando l'esecuzionedella misura alla concreta disponibilità del dispositivo.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso, proposto ai sensi dell'art. 311, comma 1,cod.proc.pen., ai seguenti motivi, premettendo che, alla data del 18 gennaio 2026,egli si trovava ancora detenuto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], acausa della mancata disponibilità del braccialetto elettronico.2.1. Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneagli artt. 274, 275, 275 bis e 284 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione.Sotto un primo profilo, lamenta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nellaparte in cui ha subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla concretadisponibilità del braccialetto elettronico.A giudizio del ricorrente, nessuna disposizione di legge consente dicondizionare l'esecuzione di una misura cautelare già ritenuta adeguata eproporzionata a un evento futuro e incerto quale la disponibilità di un dispositivoelettronico di controllo.Il Tribunale, pur avendo valutato gli arresti domiciliari come misura idonea afronteggiare le esigenze cautelari, ne avrebbe illegittimamente paralizzatol'operatività, con la conseguenza che l'imputato permane in regime detentivoinframurario nonostante l'intervenuto accoglimento, sia pure parziale, delgravame.2.2. Sotto un secondo, ma connesso profilo, il ricorrente denuncia il difettoassoluto di motivazione in ordine alla necessità di applicazione del braccialettoelettronico.L'ordinanza impugnata, osserva la difesa, non reca alcun riferimento allanatura e al grado delle esigenze cautelari che avrebbero reso necessarie particolarimodalità di controllo.La circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il pericolo direiterazione non sposta, ad avviso del ricorrente, i termini della questione.E’ evidente che, nel momento in cui si dispone la sostituzione della custodia incarcere con gli arresti domiciliari, le esigenze cautelari permangono; ciò chemanca, nel provvedimento impugnato, è la specifica giustificazione delle ragioniper le quali si renda indispensabile il ricorso al braccialetto elettronico, in assenzadi qualsivoglia valutazione circa la natura e l'intensità del rischio cautelare cheimporrebbero siffatta prescrizione.Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanzaimpugnata, con conseguente applicazione degli arresti domiciliari pressol'abitazione indicata, senza subordinazione alla disponibilità del dispositivoelettronico.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso. In proposito ha osservato che, medio tempore,l’affievolimento della misura ha trovato pronta esecuzione, essendosi resoimmediatamente disponibile il dispositivo elettronico, ed ha trovato esecuzione lamisura degli arresti domiciliari.4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, evidenziando che, almomento della proposizione del ricorso, l’imputato era ancora detenuto perindisponibilità del braccialetto elettronico e ribadendo l’illegittimità dellasubordinazione degli arresti domiciliari alla concreta disponibilità del dispositivo;in subordine, ha chiesto che, ove il ricorso sia ritenuto inammissibile persopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non vengaapplicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile con riguardo al primo motivo, per sopravvenutacarenza di interesse; manifestamente infondato con riguardo al secondo.1.1. Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione di legge in relazioneagli artt. 274, 275, 275-bis e 284 cod.proc.pen., dolendosi della illegittimitàdell'ordinanza nella parte in cui ha subordinato l'applicazione degli arrestidomiciliari alla concreta disponibilità del c.d. braccialetto elettronico.Ad avviso della difesa, nessuna disposizione di legge consentirebbe dicondizionare l'esecuzione di una misura cautelare, già ritenuta adeguata eproporzionata, a un evento futuro e incerto quale la reperibilità del dispositivoelettronico di controllo.Deve rilevarsi come, nel caso concreto, la questione posta dal ricorrente conil primo motivo risulti priva di attualità.Va richiamato in merito l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. il quale disponeche "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse".La disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare,reale e personale, richiede che l'interesse sia attuale e concreto.Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in materiadi impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuatanella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di uninteresse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutatasituazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalitàperseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concretapunto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj,Rv. 251694).Nel caso di specie, dalle informazioni acquisite dalla Procura generale emerge,infatti, che l'affievolimento della misura, medio tempore, ha trovato esecuzione; ilprovvedimento, infatti, è stato notificato al detenuto, il quale ha prestato consensoall'applicazione del braccialetto elettronico, e la misura degli arresti domiciliari haricevuto concreta attuazione.Ove si consideri che il ricorrente non ha contestato nel merito la scelta delTribunale di sostituzione della custodia inframuraria con gli arresti domiciliari, néha censurato la valutazione relativa alla persistenza delle esigenze cautelari, masi è limitato a denunciare la contrarietà a legge della clausola condizionale, neconsegue che il primo motivo di ricorso risulta inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse.Tale interesse, infatti, era strettamente correlato alla protrazione dellacustodia cautelare in carcere, medio tempore sostituita con la misura domiciliare.2. Deve ora esaminarsi il secondo profilo di censura, con il quale il ricorrentedenuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità di applicazionedel braccialetto elettronico.La difesa lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non rechi alcunriferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari che avrebbero resoindispensabili le particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 biscod.proc.pen.2.1 Il motivo è manifestamente infondato.Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno muovere dalla ricostruzione delquadro normativo che disciplina l'istituto.L'art. 275 bis cod.proc.pen. — introdotto dall'art. 16, comma 2, del decretolegge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 —ha subito nel corso degli anni significative modifiche, che ne hannoprogressivamente ridisegnato la fisionomia.L’intervento normativo di maggior rilievo, ai fini che qui interessano, risale aldecreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014,n. 10, che ha sostituito la locuzione «se lo ritiene necessario» con quella «salvoche le ritenga non necessarie», ribaltando i termini della valutazione rimessa algiudice. Mentre nella formulazione originaria l'adozione delle procedure di controlloelettronico era subordinata a una positiva valutazione di necessità da parte delgiudice, nella nuova versione della norma i meccanismi di controllo devono esseresempre prescritti, a meno che il giudice non li ritenga non necessari in relazionealla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.Le Sezioni Unite, nel ribadire l'obbligo del giudice di considerare il braccialettoelettronico come alternativa alla custodia in carcere, hanno posto il giudice difronte alla necessità di motivare specificamente sulla inidoneità degli arrestidomiciliari con controllo elettronico, laddove opti per la più severa misurainframuraria (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01).Si è altresì affermato che la disposizione codicistica, abilitando il giudice aimporre il controllo elettronico con gli arresti domiciliari, ha introdotto unamodalità di esecuzione della misura detentiva domestica, la cui utilità può essererapportata anche solo al riscontro della capacità effettiva dell'interessato diautolimitare la propria libertà personale, assumendo il contestuale impegno diinstallare il dispositivo e di osservare le relative prescrizioni (Sez. 6, n. 555 del21/10/2015, dep. 02016, Rv. 265760 - 01; Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv.253716 - 01).Muovendo da queste premesse, l'onere motivazionale grava sul giudice cheesclude il braccialetto, non su quello che lo prescrive, ove abbia disposto lasostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura domiciliarecontrollata.La prescrizione del dispositivo di controllo, in altri termini, costituisce uneffetto ordinario e fisiologico dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari,sicché la sua adozione non richiede un autonomo corredo argomentativo.Conseguentemente, questa Corte ha avuto modo di precisare, in epocarecente, che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione delcosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misuracoercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, perdisporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere dimotivazione aggiuntiva. (Sez. 2, n.6350 del 11/01/2024, non mass., par.1.2.pagg. 2 e 3; Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262600 - 01).Si è pure affermato che non è autonomamente impugnabile il provvedimentoapplicativo del cd. "braccialetto elettronico", non integrando un aggravamentodella misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva dellastessa (Sez. 5, n. 20136 del 13/02/2024 , Rv. 286385 – 01).Entro questa cornice, la doglianza formulata dal ricorrente si rivelamanifestamente infondata.Il Tribunale, nel disporre la sostituzione della custodia in carcere con gli arrestidomiciliari, ha prescritto il braccialetto elettronico conformandosi alla regoladettata dall'art. 275 bis cod.proc.pen. nella sua attuale formulazione.Ove si consideri che il provvedimento impugnato ha accertato la persistenzadel pericolo di reiterazione di ulteriori reati — ritenendo che la difesa non avesseprospettato elementi di fatto dotati di carattere di novità e che il semplice decorsodel tempo, per costante giurisprudenza di legittimità, non comporta ex secolloca in piena coerenza con la valutazione cautelare complessivamente operatadal giudice dell'appello.3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conriguardo al primo motivo, per sopravvenuta carenza di interesse, e con riguardoal secondo, perché manifestamente infondato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità delricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non può trovare accoglimento la richiesta difensiva di escludere la sanzionepecuniaria, dovendosi rilevare che l’ipotesi di inammissibilità non imputabilepresuppone l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità;evenienza che, nella specie, non si ravvisa, atteso che il ricorso è stato comunqueproseguito anche con riferimento al secondo motivo manifestamente infondato.Deve pertanto disporsi la condanna al pagamento della somma, che, alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, si stima equoliquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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