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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46505/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in preambolo, la Corte di assise di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Ornella e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di vendita stipulato in data 26 marzo 2015 dinanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della procuratrice speciale, la moglie [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'alienante), afferente la quota di 1/2 dell'immobile sito in Pesaro, alla via Tagliamento 1.

1.1. Nell'ambito del procedimento penale che ha visto [OSCURATO:PERSONA] condannato, con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 3 novembre 2017, definitiva il 21 novembre 2018, per l'omicidio della prima moglie moglie, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise - con provvedimento in data 19 marzo 2015, ha disposto, su richiesta delle parti civili, il sequestro conservativo della quota parte della proprietà degli immobili dell'imputato e, tra questi, della casa di abitazione in Pesaro, alla via Tagliamento 1, suindicata.

Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, con provvedimento in data 9 aprile 2015 (depositato il 17 aprile 2015), il decreto di sequestro conservativo.

Nelle more dei due provvedimenti e, segnatamente, il 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile a firma del notaio [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della procuratrice legale, la moglie [OSCURATO:PERSONA], alienava al figlio Enzo la quota di 1/2 dell'immobile; conseguentemente, il 27 marzo 2015, l'atto era trascritto presso la competente conservatoria.

1.2. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], Ornella e [OSCURATO:PERSONA] - creditrici di [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento dei danni e in via provvisionale, nonché alla rifusione delle spese processuali nella misura dettagliatamente indicata nella sentenza di condanna - hanno, dunque, esperito vittoriosamente l'azione revocatoria penale, vedendosi dichiarare l'inefficacia nei loro confronti della vendita della quota parte dell'immobile in parola.

2. Nel provvedimento impugnato, la Corte di Assise - dopo avere opportunamente chiarito i confini dell'istituto della revocatoria penale di cui agli artt. 192 e s. cod. pen. rispetto a quella ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e s. cod. civ. e gli astratti presupposti dell'eventus damni e della scientia fraudis - ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero entrambi detti elementi che, dunque, imponevano l'accoglimento della domanda di revocatoria penale.A ragione della decisione, sotto il profilo dell'elemento oggettivo costituito dell'eventus damni (consistente nel pregiudizio patito dai creditori in quanto l'atto di vendita rende più incerto o difficile il loro soddisfacimento), lo ha inferito dalla duplice circostanza che, all'esito della stipula dell'atto revocato, il debitore è rimasto titolare di beni immobili per un complessivo valore di euro 26.550, il cui importo, incontestato, è di gran lunga inferiore alla somma (di oltre 100.000,00 euro) dovuta alle parti civili e che nulla la difesa aveva argomentato il termini di eventuale complessiva capienza del restante patrimonio.

In punto di elemento soggettivo, poi, sul presupposto della necessità e sufficienza della consapevolezza del reo-debitore di arrecare pregiudizio ai creditori, ha valorizzato la tempistica che collocava l'atto di vendita non solo in un momento in cui il procedimento penale era già in corso, ma addirittura dopo che era stato emesso (appena sette giorni prima) il decreto di sequestro conservativo.

Infine, quanto alla evocata buona fede in capo al terzo acquirente, ha ritenuto la non ravvisabilità di elementi (versati in atti ovvero allegati dalla difesa) idonei a superare la presunzione semplice di scientia fraudis, stante il rapporto filiale dell'acquirente con il venditore e la singolarità delle clausole contrattuali contenute nel rogito notarile che non documentano né l'an, né il quantum dell'effettivo esborso monetario da parte dell'acquirente.

3. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 193 cod. pen e 2904 cod. civ. e vizio di motivazione in punto di prescrizione dell'azione revocatoria.

L'azione, a mente dell'articolo 2903 cod. civ. si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto oggetto dell'azione.

Nel caso di specie, premesso che la procura speciale a vendere era stata rilasciata il 16 febbraio 2004 e che procedura, iniziata nel 2020, si era conclusa nel 2021, l'inerzia del creditore, protratta quam minime dal 2004 al 2020, avrebbe determinato l'effetto estintivo indicato dalla disposizione di cui all'art. 2903 cod. civ..

3.2. Con il secondo motivo deduce alternativamente violazione dell'art. 193 cod. pen. e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria penale.

La difesa lamenta il difetto di prova tanto dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo.

Le parti civili hanno, invero, affermato, ma non provato, la natura simulata del negozio di vendita da [OSCURATO:PERSONA] al figlio; ciò che esclude quantomeno il presupposto soggettivo della scientia fraudis.

Evidenzia, a tale proposito, la circostanza che il ricorrente non si è spogliato dell'altro bene immobile pure di sua proprietà.

Il provvedimento impugnato, comunque, trascura l'ulteriore circostanza, favorevole al ricorrente, che questi aveva rilasciato alla moglie la procura a vendere l'immobile in parola sin dal 2004, dunque in epoca ben precedente all'inizio (nel 2014) del procedimento penale che l'aveva visto coinvolto e dichiarato colpevole; tale considerevole iato temporale doveva essere preso in considerazione al fine di escludere la mala fede.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con conclusioni scritte, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce doglianze infondate e dev'essere, pertanto rigettato.

2. Non coglie nel segno il primo motivo dedotto dalla difesa, riguardante l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria.

2.1. Per lo scrutinio della questione non è superfluo premettere che l'inefficacia prevista dagli artt. 192, 193 e 194 cod. pen. non è formalmente oggetto di una riserva al giudice penale, né al giudice civile, nonostante sia corrente, tra gli interpreti, la conclusione della sua devoluzione al secondo, in via principale (ed attraverso diverse fasi, così elaborate dalla dottrina sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale: una di inizio del processo civile, un'altra di sospensione di questo, un'altra ancora di continuazione ed un'ultima di esecuzione) (Sez. 3 civ., n. 23158 del 31/10/2014, Rv. 63392).

Detta inefficacia non è neppure riservata a un'azione ad hoc, né configurata come esito di una declaratoria all'esito di quest'ultima; in tal senso milita, ove non lo si voglia svalutare immotivatamente, il dato testuale di ciascuno di detti articoli, che commina direttamente l'inefficacia dell'atto come conseguenza del reato, senza passare, come si esprime invece la norma del codice civile sulla generale actio pauliana, per l'abilitazione del singolo creditore ad agire per farlo dichiarare inefficace (secondo, cioè, il chiaro disposto dell'art. 2901 cod. civ., per il quale il creditore «può domandare che siano dichiarati inefficaci » determinati atti di disposizione del patrimonio: sicché solo dopo la declaratoria di inefficacia egli potrà agire esecutivamente sui beni che ne sono oggetto).

In tal senso la giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro conservativo presuppone in via diretta e immediata l'aggredibilità, con tale misura certamente cautelare, proprio di beni oggetto di quegli atti dispositivi (Sez. 2, n. 4724 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274737; Sez. 2, n. 2386 del 19/12/2008, dep 2009, Liuzzi, Rv.243033).

Ma allora tanto basta affinché l'inefficacia, integrando un fatto ex se impeditivo dell'eventuale apparente diritto dell'avente causa sul bene oggetto dell'atto di disposizione, possa essere invocata sia in via principale che in via incidentale, ma pure in via di mera eccezione e neppure necessariamente riconvenzionale.

2.2. Neppure è necessario che l'autore dell'atto sia già stato condannato e, tanto meno, in via definitiva (Sez. 2, civ. n. 13972 del 14/06/2007, Rv. 598336).

La norma penale accorda la tutela nei confronti del "colpevole", il quale sia autore dell'atto di disposizione: se è ben vero che per "colpevole" va identificato colui al quale non solo è attribuito un fatto costituente reato, ma che ne è risultato altresì causa materiale e psichica per l'esistenza di uno degli atteggiamenti, richiesti dalla legge, della coscienza e della volontà verso l'evento, è altrettanto vero che, in vista ed in attesa di tale riconoscimento, il credito da tutelare comunque sussiste e che pertanto anche la sola prospettazione della qualità di colpevole, che si ha prima della condanna, fonda idoneamente l'invocabilità dell'inefficacia, se non altro appunto in via cautelare.

La carenza attuale del riconoscimento di quella qualità, del resto, neppure impedisce la costituzione di parte civile, il cui presupposto è appunto rimesso all'accertamento in esito all'intera attività processuale che, pure, essa è ammessa a compiere in vista di quella finale pronunzia.

Si tratta, quindi, di un'anticipazione condizionata degli effetti di quel riconoscimento, finalizzata ad agevolarlo in dipendenza della particolare condizione personale del soggetto abilitato.

La dichiarazione di colpevolezza è, invece, presupposto per la concreta operatività dell'invocata inefficacia: o, in altri termini, per l'effettiva aggressione esecutiva sul bene oggetto dell'atto di disposizione, secondo le ordinarie regole in tema di actio pauliana.

2.3. Se tanto è vero, venendo al primo motivo di ricorso, l'inefficacia può essere fatta utilmente valere esclusivamente a far tempo dalla dichiarazione di colpevolezza dell'autore dell'atto e, più precisamente, dal momento in cui quest'ultima, avendo determinato l'esistenza del credito in capo al danneggiato, possa fondare un'azione esecutiva contro chi ne è attinto.

Conseguenza di tanto è che, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2935 cod. civ., prima di tale data non può iniziare a decorrere nemmeno il termine prescrizionale; il quale, poi, per l'astratta riconducibilità dell'azione in esame al più ampio genere di quella revocatoria, non potrà che essere quello quinquennale previsto dall'art. 2903 cod. civ.: non rileva allora, quale exordium praescriptionis, la data dell'atto di disposizione.

E, in applicazione anche in questo caso di regole generali civilistiche (e segnatamente dei commi primo e terzo dell'art. 2945 cod. civ.), il termine prescrizionale è dapprima interrotto dall'esecuzione di una misura cautelare (come pure dall'inizio di un giudizio risarcitorio) e poi rimane sospeso durante tutto il tempo di pendenza del giudizio, penale o civile poco importa, che culmini nella pronunzia di un titolo esecutivo in favore del danneggiato che sia riconosciuto creditore.

Nel caso che occupa, poiché la sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 3 novembre 2017, definitiva il 21 novembre 2018, l'istanza di revocatoria penale è stata correttamente esercitata nel quinquennio da tale data.

3. Del pari infondato il secondo motivo.

Il provvedimento impugnato argomenta con motivazione non manifestamente illogica, riportata nella premessa del presente provvedimento, le ragioni poste a fondamento della mala fede del ricorrente, cui la difesa oppone considerazioni assertive, ove non errate in diritto.

Erroneamente, invero, la difesa assume che la revocatoria avrebbe dovuto muovere dalla prova certa della natura simulata dell'atto di vendita, il cui onere incombeva sulle parti civili che, invece, l'avrebbero meramente "adombrata".

Ciò in quanto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'onere probatorio gravante sul creditore che agisce in revocatoria penale postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale pregiudizievole per il proprio diritto di credito, in termini d'impossibilità ovvero di maggiore difficoltà di adempiere all'obbligazione, incombendo piuttosto sul debitore l'onere della prova dell'insussistenza di uno di detti eventi dannosi.

Né, in senso contrario a quanto sin qui detto, può valere l'affermata buona fede dell'acquirente, posto che in tema di sequestro conservativo gli atti, a titolo oneroso ovvero gratuito, compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato sono inefficaci rispetto ai crediti dello Stato e delle parti civili, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico (scientia damni) del beneficiato (sugli atti a titolo gratuito, cfr. Sez. 5 n. 12804 del 15/01/2019, Vigolo, Rv. 275503).

Infine, suggestivamente ma infondatamente, il ricorrente rileva che la procura speciale a vendere l'immobile oggetto di revocatoria era stata rilasciata da Scudera in favore della moglie nel 2004 e, dunque, dieci anni prima dell'inizio del procedimento penale a suo carico.

E' infatti evidente la differenza, sul piano degli effetti nel patrimonio del debitore, tra una semplice procura a vendere e un atto di vendita notarile, tant'è che è quest'ultimo quello cui il giudice di merito ha fatto corretto riferimento quale atto pregiudizievole alle ragioni delle parti civili.

4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in preambolo, la Corte di assise di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Ornella e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di vendita stipulato in data 26 marzo 2015 dinanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della procuratrice speciale, la moglie [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'alienante), afferente la quota di 1/2 dell'immobile sito in Pesaro, alla via Tagliamento 1. 1.1. Nell'ambito del procedimento penale che ha visto [OSCURATO:PERSONA] condannato, con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 3 novembre 2017, definitiva il 21 novembre 2018, per l'omicidio della prima moglie moglie, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise - con provvedimento in data 19 marzo 2015, ha disposto, su richiesta delle parti civili, il sequestro conservativo della quota parte della proprietà degli immobili dell'imputato e, tra questi, della casa di abitazione in Pesaro, alla via Tagliamento 1, suindicata. Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, con provvedimento in data 9 aprile 2015 (depositato il 17 aprile 2015), il decreto di sequestro conservativo. Nelle more dei due provvedimenti e, segnatamente, il 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile a firma del notaio [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della procuratrice legale, la moglie [OSCURATO:PERSONA], alienava al figlio Enzo la quota di 1/2 dell'immobile; conseguentemente, il 27 marzo 2015, l'atto era trascritto presso la competente conservatoria. 1.2. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], Ornella e [OSCURATO:PERSONA] - creditrici di [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento dei danni e in via provvisionale, nonché alla rifusione delle spese processuali nella misura dettagliatamente indicata nella sentenza di condanna - hanno, dunque, esperito vittoriosamente l'azione revocatoria penale, vedendosi dichiarare l'inefficacia nei loro confronti della vendita della quota parte dell'immobile in parola. 2. Nel provvedimento impugnato, la Corte di Assise - dopo avere opportunamente chiarito i confini dell'istituto della revocatoria penale di cui agli artt. 192 e s. cod. pen. rispetto a quella ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e s. cod. civ. e gli astratti presupposti dell'eventus damni e della scientia fraudis - ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero entrambi detti elementi che, dunque, imponevano l'accoglimento della domanda di revocatoria penale.A ragione della decisione, sotto il profilo dell'elemento oggettivo costituito dell'eventus damni (consistente nel pregiudizio patito dai creditori in quanto l'atto di vendita rende più incerto o difficile il loro soddisfacimento), lo ha inferito dalla duplice circostanza che, all'esito della stipula dell'atto revocato, il debitore è rimasto titolare di beni immobili per un complessivo valore di euro 26.550, il cui importo, incontestato, è di gran lunga inferiore alla somma (di oltre 100.000,00 euro) dovuta alle parti civili e che nulla la difesa aveva argomentato il termini di eventuale complessiva capienza del restante patrimonio. In punto di elemento soggettivo, poi, sul presupposto della necessità e sufficienza della consapevolezza del reo-debitore di arrecare pregiudizio ai creditori, ha valorizzato la tempistica che collocava l'atto di vendita non solo in un momento in cui il procedimento penale era già in corso, ma addirittura dopo che era stato emesso (appena sette giorni prima) il decreto di sequestro conservativo. Infine, quanto alla evocata buona fede in capo al terzo acquirente, ha ritenuto la non ravvisabilità di elementi (versati in atti ovvero allegati dalla difesa) idonei a superare la presunzione semplice di scientia fraudis, stante il rapporto filiale dell'acquirente con il venditore e la singolarità delle clausole contrattuali contenute nel rogito notarile che non documentano né l'an, né il quantum dell'effettivo esborso monetario da parte dell'acquirente. 3. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 193 cod. pen e 2904 cod. civ. e vizio di motivazione in punto di prescrizione dell'azione revocatoria. L'azione, a mente dell'articolo 2903 cod. civ. si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto oggetto dell'azione. Nel caso di specie, premesso che la procura speciale a vendere era stata rilasciata il 16 febbraio 2004 e che procedura, iniziata nel 2020, si era conclusa nel 2021, l'inerzia del creditore, protratta quam minime dal 2004 al 2020, avrebbe determinato l'effetto estintivo indicato dalla disposizione di cui all'art. 2903 cod. civ.. 3.2. Con il secondo motivo deduce alternativamente violazione dell'art. 193 cod. pen. e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria penale. La difesa lamenta il difetto di prova tanto dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo. Le parti civili hanno, invero, affermato, ma non provato, la natura simulata del negozio di vendita da [OSCURATO:PERSONA] al figlio; ciò che esclude quantomeno il presupposto soggettivo della scientia fraudis. Evidenzia, a tale proposito, la circostanza che il ricorrente non si è spogliato dell'altro bene immobile pure di sua proprietà. Il provvedimento impugnato, comunque, trascura l'ulteriore circostanza, favorevole al ricorrente, che questi aveva rilasciato alla moglie la procura a vendere l'immobile in parola sin dal 2004, dunque in epoca ben precedente all'inizio (nel 2014) del procedimento penale che l'aveva visto coinvolto e dichiarato colpevole; tale considerevole iato temporale doveva essere preso in considerazione al fine di escludere la mala fede. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con conclusioni scritte, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce doglianze infondate e dev'essere, pertanto rigettato. 2. Non coglie nel segno il primo motivo dedotto dalla difesa, riguardante l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria. 2.1. Per lo scrutinio della questione non è superfluo premettere che l'inefficacia prevista dagli artt. 192, 193 e 194 cod. pen. non è formalmente oggetto di una riserva al giudice penale, né al giudice civile, nonostante sia corrente, tra gli interpreti, la conclusione della sua devoluzione al secondo, in via principale (ed attraverso diverse fasi, così elaborate dalla dottrina sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale: una di inizio del processo civile, un'altra di sospensione di questo, un'altra ancora di continuazione ed un'ultima di esecuzione) (Sez. 3 civ., n. 23158 del 31/10/2014, Rv. 63392). Detta inefficacia non è neppure riservata a un'azione ad hoc, né configurata come esito di una declaratoria all'esito di quest'ultima; in tal senso milita, ove non lo si voglia svalutare immotivatamente, il dato testuale di ciascuno di detti articoli, che commina direttamente l'inefficacia dell'atto come conseguenza del reato, senza passare, come si esprime invece la norma del codice civile sulla generale actio pauliana, per l'abilitazione del singolo creditore ad agire per farlo dichiarare inefficace (secondo, cioè, il chiaro disposto dell'art. 2901 cod. civ., per il quale il creditore «può domandare che siano dichiarati inefficaci » determinati atti di disposizione del patrimonio: sicché solo dopo la declaratoria di inefficacia egli potrà agire esecutivamente sui beni che ne sono oggetto). In tal senso la giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro conservativo presuppone in via diretta e immediata l'aggredibilità, con tale misura certamente cautelare, proprio di beni oggetto di quegli atti dispositivi (Sez. 2, n. 4724 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274737; Sez. 2, n. 2386 del 19/12/2008, dep 2009, Liuzzi, Rv.243033). Ma allora tanto basta affinché l'inefficacia, integrando un fatto ex se impeditivo dell'eventuale apparente diritto dell'avente causa sul bene oggetto dell'atto di disposizione, possa essere invocata sia in via principale che in via incidentale, ma pure in via di mera eccezione e neppure necessariamente riconvenzionale. 2.2. Neppure è necessario che l'autore dell'atto sia già stato condannato e, tanto meno, in via definitiva (Sez. 2, civ. n. 13972 del 14/06/2007, Rv. 598336). La norma penale accorda la tutela nei confronti del "colpevole", il quale sia autore dell'atto di disposizione: se è ben vero che per "colpevole" va identificato colui al quale non solo è attribuito un fatto costituente reato, ma che ne è risultato altresì causa materiale e psichica per l'esistenza di uno degli atteggiamenti, richiesti dalla legge, della coscienza e della volontà verso l'evento, è altrettanto vero che, in vista ed in attesa di tale riconoscimento, il credito da tutelare comunque sussiste e che pertanto anche la sola prospettazione della qualità di colpevole, che si ha prima della condanna, fonda idoneamente l'invocabilità dell'inefficacia, se non altro appunto in via cautelare. La carenza attuale del riconoscimento di quella qualità, del resto, neppure impedisce la costituzione di parte civile, il cui presupposto è appunto rimesso all'accertamento in esito all'intera attività processuale che, pure, essa è ammessa a compiere in vista di quella finale pronunzia. Si tratta, quindi, di un'anticipazione condizionata degli effetti di quel riconoscimento, finalizzata ad agevolarlo in dipendenza della particolare condizione personale del soggetto abilitato. La dichiarazione di colpevolezza è, invece, presupposto per la concreta operatività dell'invocata inefficacia: o, in altri termini, per l'effettiva aggressione esecutiva sul bene oggetto dell'atto di disposizione, secondo le ordinarie regole in tema di actio pauliana. 2.3. Se tanto è vero, venendo al primo motivo di ricorso, l'inefficacia può essere fatta utilmente valere esclusivamente a far tempo dalla dichiarazione di colpevolezza dell'autore dell'atto e, più precisamente, dal momento in cui quest'ultima, avendo determinato l'esistenza del credito in capo al danneggiato, possa fondare un'azione esecutiva contro chi ne è attinto. Conseguenza di tanto è che, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2935 cod. civ., prima di tale data non può iniziare a decorrere nemmeno il termine prescrizionale; il quale, poi, per l'astratta riconducibilità dell'azione in esame al più ampio genere di quella revocatoria, non potrà che essere quello quinquennale previsto dall'art. 2903 cod. civ.: non rileva allora, quale exordium praescriptionis, la data dell'atto di disposizione. E, in applicazione anche in questo caso di regole generali civilistiche (e segnatamente dei commi primo e terzo dell'art. 2945 cod. civ.), il termine prescrizionale è dapprima interrotto dall'esecuzione di una misura cautelare (come pure dall'inizio di un giudizio risarcitorio) e poi rimane sospeso durante tutto il tempo di pendenza del giudizio, penale o civile poco importa, che culmini nella pronunzia di un titolo esecutivo in favore del danneggiato che sia riconosciuto creditore. Nel caso che occupa, poiché la sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 3 novembre 2017, definitiva il 21 novembre 2018, l'istanza di revocatoria penale è stata correttamente esercitata nel quinquennio da tale data. 3. Del pari infondato il secondo motivo. Il provvedimento impugnato argomenta con motivazione non manifestamente illogica, riportata nella premessa del presente provvedimento, le ragioni poste a fondamento della mala fede del ricorrente, cui la difesa oppone considerazioni assertive, ove non errate in diritto. Erroneamente, invero, la difesa assume che la revocatoria avrebbe dovuto muovere dalla prova certa della natura simulata dell'atto di vendita, il cui onere incombeva sulle parti civili che, invece, l'avrebbero meramente "adombrata". Ciò in quanto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'onere probatorio gravante sul creditore che agisce in revocatoria penale postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale pregiudizievole per il proprio diritto di credito, in termini d'impossibilità ovvero di maggiore difficoltà di adempiere all'obbligazione, incombendo piuttosto sul debitore l'onere della prova dell'insussistenza di uno di detti eventi dannosi. Né, in senso contrario a quanto sin qui detto, può valere l'affermata buona fede dell'acquirente, posto che in tema di sequestro conservativo gli atti, a titolo oneroso ovvero gratuito, compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato sono inefficaci rispetto ai crediti dello Stato e delle parti civili, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico (scientia damni) del beneficiato (sugli atti a titolo gratuito, cfr. Sez. 5 n. 12804 del 15/01/2019, Vigolo, Rv. 275503). Infine, suggestivamente ma infondatamente, il ricorrente rileva che la procura speciale a vendere l'immobile oggetto di revocatoria era stata rilasciata da Scudera in favore della moglie nel 2004 e, dunque, dieci anni prima dell'inizio del procedimento penale a suo carico. E' infatti evidente la differenza, sul piano degli effetti nel patrimonio del debitore, tra una semplice procura a vendere e un atto di vendita notarile, tant'è che è quest'ultimo quello cui il giudice di merito ha fatto corretto riferimento quale atto pregiudizievole alle ragioni delle parti civili. 4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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