CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 14 dicembre 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 19 ottobre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto contestato come commesso il 16 novembre 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante riconosciuta sussistente, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.): ad avviso del ricorrente, infatti, si sarebbe dovuta pronunziare sentenza di proscioglimento, non risultando elementi sufficienti a giustificare un giudizio di addebitabilità del reato all'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe ed assolutamente non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze, infatti, consistono nella mera asserzione circa la - ritenuta - necessità di proscioglimento dell'imputato, non ulteriormente illustrata. Donde, di necessità, la pronunzia in dispositivo. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,