CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO Consiglier e relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier e A d. 17 / 12/2025 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 26257 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26257del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- sario MAURO Ezio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 48R24 D372G) [OSCURATO:PERSONA] Pietro (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57T08 H096U) rappresentati e difes i dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] di Meana (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59B62 H501C) ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80B49 H501O) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R03 C265K) rappresentato e difeso dall’avvocat o Paolo de Miranda (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A14 D704B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 688/2022, pubblicata in data 28 marzo 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el [OSCURATO:PERSONA]- toriale [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni giuridiche sogget- tive è subentrata, in corso di giudizio, la [OSCURATO:PERSONA]. n. 26257/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA].), del direttore responsabile del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]- blica” [OSCURATO:PERSONA], nonché del giornalista [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblica- zione, sul quotidiano sopra indicato, di un articolo dall’assunto contenuto diffamatorio nei suoi confronti. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Ravenna, che ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento dell’importo di € 40.000,00,oltre accessori, in favore dell’attore . La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- laprico,sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . I ricorrenti ha nno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.): violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47) in relazione ai principi elaborati della giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di cri- tica». Secondo iricorrenti, la Corte d’appello sarebbe « … incorsa … … in una erronea applicazione dei principi elaborati dalla giuri- sprudenza in materia di critica, in particolare con riferimento all’erronea valutazione della insussistenza del requisito della verità».Sostengono che «lo scritto del dott. [OSCURATO:PERSONA] non con- teneva critiche nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno è mai stata affermata una sua responsabilità per i fatti in com- mento» e che «indubbiamente il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ri- portato alcuna condanna nel processo Telecom – e, si ripete, Ric. n. 26257/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 nessuno ha mai affermato il contrario –ma è al contempo al- trettanto indubbio e vero che quei oltre 4.000 dossier riservati sono stati realizzati (in parte) anche con il “contributo conosci- tivo” (cfr. pag. 7 della sentenza di Cassazione n. 16362/2012) del dott. [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che l’odierno appellato ha ecce- pito rispetto ai suoi rapporti con il Tavaroli, il Cipriani e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] il segreto di Stato, confermando quindi la sua partecipazione e la sua frequentazione del suddetto team (cfr. pag. 70 della sentenza di Cassazione n. 16362/2012).Con la conseguenza che nessuna notizia falsa o inesatta è mai stata riferita in merito alla persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo da questi assunto rispetto all’attività di spionaggio realizzata in seno alla Telecom e in favore della Telecom». 1.1Il motivo è inammissibile. Esso si risolve, inrealtà, nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 1.1.1Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa (ovvero del mezzo televisivo),da una parte, « la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’ap- prezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica co- stituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione» (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 18631 del 9/6/2022; Sez. 3, ordinanza n. 5811 del 28/2/2019; Sez. 3, ordinanza n. 6133 del 14/3/2018; Sez. 3, sentenza n. 80 del 10/1/2012; Sez. 3, sentenza n. 20138 del 18/10/2005) e, dall’altra parte,«il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per Ric. n. 26257/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, oc- corre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevol- mente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circo- stanze soggettive » (Cass., Sez. 3, o rdinanza n. 19204 del 6/7/2023; Sez. 3, ordinanza n. 21892 del 21/7/2023; Sez. 3, ordinanza n. 36530 del 29/12/2023). 1.1.2Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stato rispettato tale ultimo limite. Nell’articolo controverso, infatti, valutato nel suo complessivo contesto, il [OSCURATO:PERSONA] risultava sostanzialmente, ma chiaramente, indicato come stabile componente di uno specifico gruppo, composto di tre persone (nell’articolo lo si indica come «“quel temuto gruppo dell’’intelligence’ la [OSCURATO:PERSONA]”»), dedito ad attività illecite, costituite dallo svolgimento di migliaia di opera- zioni di spionaggio e dossieraggio relativamente a numerosi soggetti, per conto di dirigenti di azienda,dietro ingenti com- pensi. Al contrario, non erano state accertatein giudizio né la stabile partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tale gruppo, né la sua specifica partecipazione a tutte le indicate operazioni di dossieraggio (o, quanto meno, alla gran parte di esse): nel processo il cui esito in sede di legittimità era oggetto dei commenti svolti nell’arti- colo,la sua posizione, peraltro limitata a solo una trentina delle migliaia di operazioni di spionaggio indicate come portate a ter- mine dal gruppo, era stata definita senza alcuna condannanei suoi confronti. La Corte territoriale ha, in altri termini, accertato che i fatti pre- supposti ed oggetto della critica giornalistica, almeno con ri- guardo alla specifica posizione dell’attore,non corrispondessero a verità e avessero carattere oggettivamente lesivo del suo onore e della sua reputazione. Ric. n. 26257/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 1.3Si tratta di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 2.Con il secondo motivo si denunzia «(art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c. laddove la Corte di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva in ca- renza di ogni allegazione avversaria, senza avere la Corte svolto una preventiva valutazione circa la sussistenza di un nesso di causalità effettivamente immediato e diretto tra il danno non patrimoniale lamentato e l’articolo contestato». Secondo i ricorrenti, sarebbe stato liquidato un risarcimento del danno non patrimoniale all’attore, senza che questi avesse pro- vato «né l’esistenza effettiva del danno non patrimoniale asse- ritamente subito, né il nesso di causalità dei presunti danni con la pubblicazione contestata», come se si trattasse, cioè, di un danno in re ipsa. 2.1Il motivo è infondato. La Corte d’appello si è, in realtà, correttamente attenuta ai prin- cipi di diritto applicabili nella fattispecie e, in definitiva, non contestati, anzi in parte richiamati dagli stessi ricorrent i , se- condo i quali «ildanno all ’ immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come “dannoconseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento; pertanto, la sualiquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabilein sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte,bensì del concreto pre- giudizio presumibilmente patito dallavittima, per come da que- sta dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate,però, su elementi in- diziari diversi dal fatto in sé, ed assumendoquali parametri di Ric. n. 26257/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell ’ offesa e la posizione sociale della vittima» (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 4005 del 18/2/2020; nel medesimo sensocfr., ex multis: Sez. 3, ordinanza n. 25420 del 26/10/2017;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/3/2021; Sez. 3, o rdinanza n. 19551 del 10/7/2023). Nella specie, infatti, essa ha affermato: «Nella fattispecie il Tri- bunale ha correttamente quantificato in € 40.000,00 il risarci- mento del danno in aderenza alle Tabelle del Tribunale di Mi- lano, indicando la somma nella media dell’ivi previsto per le diffamazioni di elevata gravità, ritenendo esservi elevata noto- rietà del diffamante, ampia diffusione del quotidiano, notevole gravità del discredito, elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale ed istituzionale, elevata risonanza mediatica della notizia diffamatoria, elevata intensità dell’elemento sog- gettivo». Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata, benché sintetica, motivazione in ordine alla sussistenza, de- dotta quanto meno in via presuntiva, sulla base di parametri correttamente individuati (segnatamente: «la diffusione dello scritto,la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vit- tima»)e di elementi emergenti dal materiale istruttorio dispo- nibile,della sofferenza morale derivata alla parte attrice dal di- scredito causato dalla pubblicazione controversa, motivazione non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale, quindi, non sindacabile in sede di legittimità. L’indicato accertamento presuntivo sulla sussistenza del danno è, di per sé, sufficiente a giustificare la sua liquidazione equita- tiva ai sensi dell’art. 1226 c.c., peraltro operata in base a un criterio tabellare tra i più diffusi. Va, quindi, esclusa la dedotta violazione delle disposizioni di legge richiamate da parte ricorrente. Ric. n. 26257/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.300,00(quattromila trecento/00), oltre € 200,00(duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a