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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 11173/2023

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 195, presso lo studio degli Avv.ti Sergio VACIRCA e Mara PARPAGLIONI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fabio, SOSSI Davide, MORATTO Alberto, HRIAZ Riccardo, [OSCURATO:PERSONA] Edilio, BRESSA Alvise, FORTE Liliana, CASAGRANDE Mirko, SCRAZZOLO Ivan, BERTOIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luca, GHIANI Simone, TURCO Davide, MORSUT Guglielmo, DEGANO Ivano e ROSSI Francesco; - intimati - avverso la sentenza n. 191/2019 d ella Corte di appello di TRIESTE, depositata il 16.12.2019, R.G. 94/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata , la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto,nei confronti dei lavoratori pure sopra indicati, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 251/2018 in data 10.12.2018, sentenza che aveva: dichiarato il diritto dei dipendenti, attori in giudizio, al risarcimento del danno per l’inadempimento della datrice di lavoro all’obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale per cui è causa (tuta ad alta visibilità) e condannato la società resistente a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, l’importo di un’ora di retribuzione per lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro effettivamente prestato in favore della resistente nei limiti del periodo dal 18.4.2008 al 6.4.2017 –quanto al solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6.4.2017 –oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.

La Corte territoriale aveva, altresì, condannato la società appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.2.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi.

3. Dei diciotto lavoratori intimati solo [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; gli altri sono rimasti tali non essendosi costituiti in questa sede.

4. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza qui impugnata, come risulta dalla relativa copia in atti, è statapubblicata in data 16.12.2019, e non risulta notificata.

2. Occorre, allora, considerare che, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (così, ad es., già Cass. civ., sez.

II, 4.5.2012, n. 6784).

La giurisprudenza in tema di questa Corte, più di recente, ha specificato che resta irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (in tal senso Cass. civ., sez.

II, 17.6.2021, n. 17380; id., sez.

V, 1.12.2021, n. 37750).

3. Ebbene, nel caso che ci occupa, il procedimento in questione era iniziato in prime cure parecchio dopo il 4.9.2009, e, precisamente, nell’anno 2018, giusta ricorso depositato il 28.6.2018

4. Per conseguenza, trovando senz’altro applicazione nella specie il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. novellato, il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato il 18.9.2020, laddove detto termine andava a scadere il giorno 19.8.2020; ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione del termine di cui all’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. nella l. n. 27 del 2020, poi prorogato all’11 maggio 2020, giusta l’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, conv. con mod. nella l. n. 40 del 2020; periodo di sospensione pari in complesso a 64 giorni.

5. Pertanto, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato inammissibile per tardività.

6. La ricorrente, di nuovo soccombente (in questa sede in rito), dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 195, presso lo studio degli Avv.ti Sergio VACIRCA e Mara PARPAGLIONI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fabio, SOSSI Davide, MORATTO Alberto, HRIAZ Riccardo, [OSCURATO:PERSONA] Edilio, BRESSA Alvise, FORTE Liliana, CASAGRANDE Mirko, SCRAZZOLO Ivan, BERTOIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luca, GHIANI Simone, TURCO Davide, MORSUT Guglielmo, DEGANO Ivano e ROSSI Francesco; - intimati - avverso la sentenza n. 191/2019 d ella Corte di appello di TRIESTE, depositata il 16.12.2019, R.G. 94/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata , la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto,nei confronti dei lavoratori pure sopra indicati, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 251/2018 in data 10.12.2018, sentenza che aveva: dichiarato il diritto dei dipendenti, attori in giudizio, al risarcimento del danno per l’inadempimento della datrice di lavoro all’obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale per cui è causa (tuta ad alta visibilità) e condannato la società resistente a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, l’importo di un’ora di retribuzione per lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro effettivamente prestato in favore della resistente nei limiti del periodo dal 18.4.2008 al 6.4.2017 –quanto al solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6.4.2017 –oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite. La Corte territoriale aveva, altresì, condannato la società appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. 3. Dei diciotto lavoratori intimati solo [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; gli altri sono rimasti tali non essendosi costituiti in questa sede. 4. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza qui impugnata, come risulta dalla relativa copia in atti, è statapubblicata in data 16.12.2019, e non risulta notificata. 2. Occorre, allora, considerare che, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (così, ad es., già Cass. civ., sez. II, 4.5.2012, n. 6784). La giurisprudenza in tema di questa Corte, più di recente, ha specificato che resta irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (in tal senso Cass. civ., sez. II, 17.6.2021, n. 17380; id., sez. V, 1.12.2021, n. 37750). 3. Ebbene, nel caso che ci occupa, il procedimento in questione era iniziato in prime cure parecchio dopo il 4.9.2009, e, precisamente, nell’anno 2018, giusta ricorso depositato il 28.6.2018 4. Per conseguenza, trovando senz’altro applicazione nella specie il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. novellato, il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato il 18.9.2020, laddove detto termine andava a scadere il giorno 19.8.2020; ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione del termine di cui all’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. nella l. n. 27 del 2020, poi prorogato all’11 maggio 2020, giusta l’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, conv. con mod. nella l. n. 40 del 2020; periodo di sospensione pari in complesso a 64 giorni. 5. Pertanto, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato inammissibile per tardività. 6. La ricorrente, di nuovo soccombente (in questa sede in rito), dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma
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