CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1980
Cassazione n. 00567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1980 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato (ritenendo l'unicità del reato) quella emessa dal Tribunale della stessa città in data 15 settembre 2022, ed ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 per essersi associato a pregiudicati; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato quanto al profilo della responsabilità, escludendo la inevitabilità dei suoi incontri con i soggetti pregiudicati per le dedotte piccole dimensioni del comune di residenza, confermando quindi che i cinque episodi oggetto di imputazione integravano il reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2