CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 22144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 03/02/2026 del TRIBUNALE di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare nonesecutiva la sentenza del Tribunale di Firenze del 25 marzo 1998, irrevocabile il 5 febbraio1999, che lo ha condannato alla pena di 18 anni di reclusione e 160.000.000 di lire di multaper il reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.In particolare, nell’incidente di esecuzione la difesa del condannato aveva dedotto chela sentenza di condanna non era mai stata tradotta in lingua spagnola; il giudicedell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che non vi era prova della mancataconoscenza della lingua italiana al momento di pronuncia della sentenza, e che, inoltre, lamancata traduzione della sentenza integra una nullità a regime intermedio che non puòessere dedotta in sede di esecuzione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Si evidenzia, al riguardo, che nell’incidente di esecuzione era stata fornita prova dellamancata conoscenza della lingua italiana perché nel corso dell'udienza camerale del 28gennaio 2026 il ricorrente era stato assistito da interprete di lingua spagnola, ed, inoltre, apag. 269 della sentenza di condanna risulta che egli aveva reso interrogatorio per rogatoriaall'autorità giudiziaria colombiana, fatto che costituiva un'ulteriore dimostrazionedell'ignoranza da parte del ricorrente della lingua italiana.Inoltre, ci si duole del vizio della motivazione della sentenza anche nella parte in cui haritenuto l'istanza tardiva, in quanto, in presenza di una condizione nota di mancataconoscenza della lingua italiana, il provvedimento giurisdizionale è affetto da nullità e non sipuò formare il giudicato sulla base di un deposito della sola sentenza in lingua italiana,perché il giudicato si formerebbe in violazione di legge, di conseguenza il deposito dellasentenza in lingua italiana non realizzava l'intera fattispecie prevista da legge, ma solo unaparte.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. L’ordinanza contiene due percorsi logici che sostengono la decisione di rigettodell’istanza: la inesistenza di una prova della mancata conoscenza della lingua italiana daparte dell’imputato nel momento in cui fu celebrato il processo a suo carico, e la impossibilitàdi poter dedurre in sede di esecuzione la nullità derivante dall’eventuale mancata traduzionedella sentenza all’alloglotta di cui risulti la mancata conoscenza della lingua italiana.Il primo punto è applicazione coerente dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimitàche ritiene che “il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discendeautomaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero oapolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranzadella lingua italiana” (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 – 01: fattispeciein cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese,del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede dimerito la sua dimestichezza con l'idioma italiano, sottolineando, peraltro, che la non recenteacquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio gli avrebbe imposto l'onere,non assolto, della prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 143, comma primo, cod.proc. pen.).In relazione a tale punto il ricorso deduce che nell’udienza che ha discusso l’incidentedi esecuzione il condannato era assistito da un interprete, ma l’argomento è infondato, inquanto in modo non illogico il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che un adempimentoprocessuale tenutosi il 28 gennaio 2026 non costituisse prova dell’esistenza di unaccertamento dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato alla data del 25marzo 1998 in cui è stata emessa la sentenza impugnata.Il ricorso deduce ancora che a pag. 269 della sentenza di condanna emerge che nelcorso del procedimento penale l’imputato aveva reso interrogatorio per rogatoria all'autoritàgiudiziaria colombiana e l’interrogatorio si era svolto in lingua spagnola, ma l’argomento èinfondato, in quanto, da ciò che deduce lo stesso ricorso, l’interrogatorio si era tenuto inColombia davanti all’autorità giudiziaria colombiana, e, quindi, l’utilizzo della lingua spagnolain tale adempimento processuale è conforme alle regole della lex loci che disciplina laredazione degli atti giudiziari richiesti per rogatoria internazionale, ma non costituisce prova,acquista al processo, dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato.Il rigetto degli argomenti proposti nei confronti della parte della motivazionedell’ordinanza sull’inesistenza di un obbligo di traduzione della sentenza derivante dallamancata prova dell’ignoranza della lingua italiana al momento del processo comportal’assorbimento degli argomenti relativi alla possibilità di dedurre davanti al giudicedell’esecuzione una nullità del giudizio di cognizione.Il ricorso è, pertanto, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]