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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 11048/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA nella procedura ex art. 625bis co.3 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con la sentenza del 08/02/2022 n. 8612/22 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Braccia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata chiesta di ufficio ex art. 625bis co. 3 cod. pen. la correzione del dispositivo del ruolo della pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza 8612/22, pronunciata in pari data in relazione al ricorso N.R.G. 10307/21 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, sul rilievo che per un mero errore mate- riale, in tali dispositivi, tra i nominativi di coloro per i quali vi è stato il rigetto del ri- corso, risulta omesso il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22) , il P.G., che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale e il difensore del Braccia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha riproposto le questioni già avanzate con l'originario ricorso per cassazione.

Ritiene il Collegio che trattasi effettivamente di mero errore materiale da cor- reggersi con la procedura di cui agli artt. 127 e 625 bis cod. proc. pen., conforme- mente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 3 n. 41187 del 20/10/2021; conf.

Sez. 3 n. 8573/22; Sez. 6 n. 8300/22; Sez. 4 n. 7110/22; Sez. 5 n. 6755/22).

Ed invero, all'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] eb- bero a rassegnare le proprie conclusioni in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] tanto il Procuratore Generale che il difensore di fiducia dello stesso, avv. [OSCURATO:PERSONA].

E, come si evince dalla sentenza 8612/22, la Corte ebbe a valutare la posizione di tale ricorrente (cfr. in particolare pag. 26 § 1; pag. 36 § 4; pagg. 38-40 § 4.4; pag. 41 §5 e pag. 46 § 8) ritenendone infondate le doglianze.

Per mero errore materiale, pertanto, in sede di redazione del dispositivo, il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] non fu inserito tra quelli per i quali venne rigettato il ri- corso, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Tale omissione è pertanto emendabile con la procedura attivata d'ufficio, ri- spetto alla quale, peraltro, il difensore, avvisato, non ha formulato alcun rilievo.

P.Q.M.

Dispone correggersi i dispositivi del ruolo della pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza 8612/22, relativi al ricorso N.RG. 10307/21 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che, dopo il nominativo "[OSCURATO:PERSONA]" e prima di "[OSCURATO:PERSONA]", si abbiano per scritte la virgola e il nominativo "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nella procedura ex art. 625bis co.3 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con la sentenza del 08/02/2022 n. 8612/22 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Braccia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata chiesta di ufficio ex art. 625bis co. 3 cod. pen. la correzione del dispositivo del ruolo della pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza 8612/22, pronunciata in pari data in relazione al ricorso N.R.G. 10307/21 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, sul rilievo che per un mero errore mate- riale, in tali dispositivi, tra i nominativi di coloro per i quali vi è stato il rigetto del ri- corso, risulta omesso il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22) , il P.G., che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale e il difensore del Braccia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha riproposto le questioni già avanzate con l'originario ricorso per cassazione. Ritiene il Collegio che trattasi effettivamente di mero errore materiale da cor- reggersi con la procedura di cui agli artt. 127 e 625 bis cod. proc. pen., conforme- mente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 3 n. 41187 del 20/10/2021; conf. Sez. 3 n. 8573/22; Sez. 6 n. 8300/22; Sez. 4 n. 7110/22; Sez. 5 n. 6755/22). Ed invero, all'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] eb- bero a rassegnare le proprie conclusioni in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] tanto il Procuratore Generale che il difensore di fiducia dello stesso, avv. [OSCURATO:PERSONA]. E, come si evince dalla sentenza 8612/22, la Corte ebbe a valutare la posizione di tale ricorrente (cfr. in particolare pag. 26 § 1; pag. 36 § 4; pagg. 38-40 § 4.4; pag. 41 §5 e pag. 46 § 8) ritenendone infondate le doglianze. Per mero errore materiale, pertanto, in sede di redazione del dispositivo, il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] non fu inserito tra quelli per i quali venne rigettato il ri- corso, con condanna al pagamento delle spese processuali. Tale omissione è pertanto emendabile con la procedura attivata d'ufficio, ri- spetto alla quale, peraltro, il difensore, avvisato, non ha formulato alcun rilievo. P.Q.M. Dispone correggersi i dispositivi del ruolo della pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza 8612/22, relativi al ricorso N.RG. 10307/21 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che, dopo il nominativo "[OSCURATO:PERSONA]" e prima di "[OSCURATO:PERSONA]", si abbiano per scritte la virgola e il nominativo "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Roma, il
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