CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 27924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 24/10/2025 della Corte di cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorsostraordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessain data 24 ottobre 2025 dalla Settima Sezione di questa Corte, con cui era statadichiarata inammissibile, a seguito di rinuncia, l’istanza di rimessione presentatadal ricorrente.2. La parte ricorrente personalmente, in limine, ha fatto pervenire «revoca exart. 99, comma 2, c.p.p. dell’atto denominato “Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.”», con riserva di depositare nuovo ricorso straordinario. In tal modo,secondo la parte, in presenza di una dichiarazione contraria all’atto compiuto daldifensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice in relazioneall’atto stesso, sarebbe stato caducato ogni effetto della impugnazionestraordinaria presentata dal difensore.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimentonon impugnabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delledecisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum, come nel casodelle decisioni in materia di rimessione del processo, e che, comunque, nondeterminano la formazione del giudicato di condanna, né contribuiscono alla suastabilizzazione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv.269790-01, che, in motivazione, ha precisato: «Presupposto imprescindibile perla legittimazione ad esperire l’impugnazione straordinaria è lo status dicondannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delleimpugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alladecisione che lo riguarda». Conforme, in tema di rimessione, Sez. 2, n. 17319 del08/01/2019, Boccalatte, Rv. 276964-01).4. Ferme restando le assorbenti considerazioni che precedono, quanto alladichiarazione resa dall’imputato personalmente, può, in ogni caso, osservarsicome l’art. 99 cod. proc. pen. non sia conferente con il caso di specie, poiché taledisposizione regola la facoltà riconosciuta all’imputato di privare di effetti l’attoautonomamente compiuto dal difensore, laddove, nel presente procedimento, ildifensore aveva azionato non poteri propri, ma poteri conferitigli con procuraspeciale dal titolare, ossia l’imputato (così, Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015,Necuales, Rv. 263708-01, in motivazione. Cfr. anche come Sez. 1, n. 35703 del29/05/2019, Tecle, Rv. 276808-01, secondo cui «il procuratore speciale agiscecome se fosse l’imputato, mentre il patrocinatore ha una margine di azionenecessariamente più limitato, non potendo disporre dei diritti personali del primo»;in termini, vedi anche Sez. 2, n. 40734 del 05/11/2025, Vezi, Rv. 288984-01).Nondimeno, la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato a chenon si proceda alla trattazione e alla decisione del ricorso, non potrebbe che essereequiparata, per quanto qui rileva, a una formale rinuncia all’impugnazione ex art.589, comma 2, cod. proc. pen.: allorquando il ricorrente l’ha formalmenterappresentata alla giudice che procede, functus est munere suo.Invero, avuto riguardo al principio di consumazione del potere diimpugnazione e al carattere unitario, ad esercizio non frazionabile, del relativodiritto, risulta integralmente esaurito, anche per il futuro, ogni potere decisorio incapo alla Corte di cassazione (cfr., sia pure in caso non sovrapponibile, Sez. 4, n.10445 del 21/01/2026, Caruso, Rv. 289587-01, nonché – in tema di rinuncia,totale o parziale, all'impugnazione – Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016,Celso, Rv. 266244-01). Accedendo alla ricostruzione sistematica della parte, tuttigli atti compiuti dal difensore quale procuratore speciale (alter ego dell’imputato,in relazione allo specifico atto delegato) sarebbero soggetti a un’insostenibilecondizione di incertezza più o meno prolungata, potendo essere sempre revocati,prima dell’intervento giudiziale.5. Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità diprocedura, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 610, comma 5-bis, cod.proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]