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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 02603/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36888/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di COMM.TRIB.

PROV.

GENOVA n. 741/2019 depositata il 13/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla commissione istituita presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova.

La commissione rigettava l'istanza per mancanza di fumus boni juris per difetto di giurisdizione.

Contro tale provvedimento di diniego, l'interessato proponeva ricorso al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, ai sensi dell'art. 99 d.p.r. 115/2002.

Il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 13 novembre 2019, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

A fondamento della decisione, ha affermato che le commissioni per il gratuito patrocinio non sono organi giurisdizionali ma amministrativi.

Di conseguenza, le loro deliberazioni non sarebbero impugnabili in via giurisdizionale, ma soltanto revocabili d'ufficio o su istanza di parte.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rimane intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 99 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

Si sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata è contraria alla legge, in quanto la norma citata prevede espressamente che le deliberazioni delle commissioni per il gratuito patrocinio siano impugnabili dinanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario e che le ordinanze di quest'ultimo siano ricorribili per cassazione.

Pertanto, il Presidente avrebbe dovuto esaminare il ricorso nel merito.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 c.p.c., dell'art. 2 co. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell'art. 7 l. 27 luglio 2002 n. 212 e dell'art. 111 co. 6 Cost.

Si lamenta che il provvedimento impugnato sia privo di qualsiasi motivazione, ad eccezione di quella, errata, relativa all'affermata inammissibilità.

Si afferma che l'ordinanza è carente dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in violazione sia delle norme processuali sia dell'obbligo costituzionale di motivazione.

2. - In conformità a Cass.

SU 20929/2025, nel frattempo intervenuta, sidichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario e si cassa il provvedimento impugnato.

Infatti, in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese, dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario.

3. - La Corte , decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinarioe compensa le spese del giudizio di legittimità, stante l’asosluta novità della questione, risolta dalle Sezioni unite in pendenza del ricorso.

4. – Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36888/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di COMM.TRIB. PROV. GENOVA n. 741/2019 depositata il 13/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla commissione istituita presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova. La commissione rigettava l'istanza per mancanza di fumus boni juris per difetto di giurisdizione. Contro tale provvedimento di diniego, l'interessato proponeva ricorso al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, ai sensi dell'art. 99 d.p.r. 115/2002. Il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 13 novembre 2019, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. A fondamento della decisione, ha affermato che le commissioni per il gratuito patrocinio non sono organi giurisdizionali ma amministrativi. Di conseguenza, le loro deliberazioni non sarebbero impugnabili in via giurisdizionale, ma soltanto revocabili d'ufficio o su istanza di parte. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rimane intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 99 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115. Si sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata è contraria alla legge, in quanto la norma citata prevede espressamente che le deliberazioni delle commissioni per il gratuito patrocinio siano impugnabili dinanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario e che le ordinanze di quest'ultimo siano ricorribili per cassazione. Pertanto, il Presidente avrebbe dovuto esaminare il ricorso nel merito. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 c.p.c., dell'art. 2 co. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell'art. 7 l. 27 luglio 2002 n. 212 e dell'art. 111 co. 6 Cost. Si lamenta che il provvedimento impugnato sia privo di qualsiasi motivazione, ad eccezione di quella, errata, relativa all'affermata inammissibilità. Si afferma che l'ordinanza è carente dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in violazione sia delle norme processuali sia dell'obbligo costituzionale di motivazione. 2. - In conformità a Cass. SU 20929/2025, nel frattempo intervenuta, sidichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario e si cassa il provvedimento impugnato. Infatti, in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese, dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario. 3. - La Corte , decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinarioe compensa le spese del giudizio di legittimità, stante l’asosluta novità della questione, risolta dalle Sezioni unite in pendenza del ricorso. 4. – Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario
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