CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDEFtATO IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 25 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una serie di episodi di estorsione in continuazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge sotto il profilo sanzionatorio, risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica -assertiva- affermazione circa la mancata considerazione della pena base, della mancata applicazione della continuazione o del concorso formale tra reati e sull'omessa motivazione sulla riduzione della pena, del tutto priva di censure alla sentenza impugnata; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 7 ha ampiamente argomentato circa la congruità della pena irrogata, peraltro minima, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso