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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 44996/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 19 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena, in data 10 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen.

Il ricorrente, successivamente alla presentazione del ricorso, ha fatto pervenire memoria in data 17 ottobre 2022.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di ricettazione e in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 517-ter cod. pen., oltre ad evocare non consentite censure in fatto, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha individuato una serie di elementi dai quali evincere la ricorrenza del reato presupposto — quello di cui all'art. 517-ter cod. pen. — per avere l'imputato detenuto per la vendita beni realizzati mediante usurpazione del titolo di proprietà industriale); Considerato che la terza doglianza, che lamenta una violazione di legge, con riferimento agli artt. 507 cod. proc. pen. e 468 cod. proc. pen., reitera pedissequamente censura già proposta, essendosi la Corte territoriale adeguata all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643); Considerato che la quarta doglianza, che lamenta violazione di legge in merito all'art. 131-bis cod. pen. risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente impossibilità di scrutinio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSIT .‘ T .\ Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 19 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena, in data 10 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Il ricorrente, successivamente alla presentazione del ricorso, ha fatto pervenire memoria in data 17 ottobre 2022. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di ricettazione e in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 517-ter cod. pen., oltre ad evocare non consentite censure in fatto, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha individuato una serie di elementi dai quali evincere la ricorrenza del reato presupposto — quello di cui all'art. 517-ter cod. pen. — per avere l'imputato detenuto per la vendita beni realizzati mediante usurpazione del titolo di proprietà industriale); Considerato che la terza doglianza, che lamenta una violazione di legge, con riferimento agli artt. 507 cod. proc. pen. e 468 cod. proc. pen., reitera pedissequamente censura già proposta, essendosi la Corte territoriale adeguata all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643); Considerato che la quarta doglianza, che lamenta violazione di legge in merito all'art. 131-bis cod. pen. risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente impossibilità di scrutinio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSIT .‘ T .\ Il Presidente
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