CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore, trasmessa il 10 novembre 2025;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 18 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto ha ammonito Z.C. sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con il dispositivo di controllo e monitoraggio, applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 30 luglio 2025, richiamandolo all'osservanza delle prescrizioni imposte. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto indicata ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce l'abnormità del provvedimento. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.11 provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione. 1.1. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto impugnato, con il quale è stato disposto l'ammonimento di Z.C. sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con il dispositivo di controllo e monitoraggio, applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 30 luglio 2025 in ordine al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., è affetto da abnormità strutturale per carenza di potere in astratto. 1.1.1. A fronte di rilevate inosservanze alle prescrizioni imposte, invero, il Giudice per le indagini preliminari ha ammonito l'indagato «di rispettare sempre e con precisione le prescrizioni impartite con l'ordinanza del 30 luglio 2025, comprese quelle relative all'applicazione degli strumenti di controllo, collaborando in modo leale con le forze dell'ordine, al fine di evitare - per il caso di ulteriore ingiustificata 2violazione ovvero di nuova condotta sostanzialmente idonea a manomettere e/o utilizzare in maniera indebita lo strumento di controllo - la relativa sostituzione con misura cautelare più afflittiva». Dalla lettura del provvedimento impugnato non è chiaro, peraltro, se il «P.M. richiedente», al quale è stato disposto darsi comunicazione, abbia avanzato un'istanza di ammonimento" o se, invece, il provvedimento impugnato sia stato emesso a fronte di una rituale richiesta di aggravamento ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. sulla quale non risultano assunte statuizioni. Trattasi, all'evidenza, di provvedimento che non risulta sorretto da alcuna attribuzione, avente base normativa, del relativo potere al giudice procedente. Si pone, allora, la questione del se l'ordinanza di ammonimento sia soltanto illegittima o anche abnorme, atteso che il codice di procedura penale non prevede espressamente l'impugnabilità di un siffatto provvedimento, con la conseguenza per cui solo la sua abnormità consente la proposizione del ricorso per cassazione 1.1.2. I caratteri della abnormità si trovano delineati in plurime decisioni di questa Corte e possono essere sintetizzati come segue sulla scorta dell'ultima decisione delle Sezioni Unite (n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 - 01). L'abnormità è "strutturale" quando il provvedimento del giudice costituisca espressione di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge e, dunque, in una situazione di "carenza di potere in concreto". L'abnormità, invece, è "funzionale" quando il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso determini la stasi del procedimento, ovvero l'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato il regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01). 31.1.3. Sulla scorta di siffatte indicazioni, è possibile affermare che l'ordinanza impugnata è affetta da abnormità, in quanto costituisce espressione di un potere non attribuito al giudice dall'ordinamento processuale e, come tale, è stata adottata in una situazione di "carenza di potere in astratto". 2. Tanto premesso, l'ulteriore questione che il ricorso pone investe l'interesse dell'indagato alla relativa deduzione. 2.1. L'interesse costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che va individuata nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). In sostanza, il nucleo essenziale dell'interesse è incentrato sulla correlazione a effetti, primari e diretti, del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Nella delineata prospettiva, questa Corte ha affermato come anche in caso di impugnazione di un atto abnorme debba sussistere il requisito dell'interesse in capo a chi la proponga (Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, F., Rv. 277177 — 01; N. 45560 del 2018 Rv. 274089 - 01, N. 38704 del 2010 Rv. 248854 - 01), nei termini utilitaristici richiamati. 2.2. Nel caso in rassegna, non sussiste in capo al ricorrente vantaggio alcuno dalla rimozione del provvedimento impugnato. 2.2.1. L'ammonimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto, sebbene eccentrico, non lede ex se diritti del destinatario suscettibili di reintegrazione mediate l'annullamento, né è idoneo a dispiegare, per i casi di violazione delle raccomandazioni impartite, conseguenze deteriori, così come, invece, previsto in riferimento all'ammonimento del questore. La previsione del potere di ammonimento, o invito orale al soggetto segnalato per atti persecutori, a tenere una condotta conforme a legge ex art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009 n. 38, disciplina il procedimento di competenza del questore, esclusivo destinatario della norma. 4Siffatto ammonimento, atto di natura amministrativa ed estraneo alla fase giurisdizionale, costituisce, nondimeno, un dato che incide sulla procedibilità e determina l'aggravamento del reato. La legge n. 168 del 24 novembre 2023 (art. 1, comma 3) ha, peraltro, modificato i commi 3 e 4 dell'art. 8, decreto-legge n. 11 del 2009, prevedendo che l'aggravante opera «anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo»; così come il nuovo comma 4 ora espressamente prevede che si proceda d'ufficio «anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo». Si tratta, in sintesi, di un provvedimento amministrativo di polizia con finalità preventiva, impugnabile davanti al giudice amministrativo in quanto incidente sulla sfera giuridica del destinatario (V. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 18 novembre 2024, n. 9211) ed insindacabile, invece, dal giudice ordinario. 2.2.2. Il provvedimento impugnato, emesso dal giudice ordinario ai fini dell'esplicata responsabilizzazione dell'indagato al rispetto delle prescrizioni, imposte in fase cautelare genetica, non dispiega, per contro, alcun effetto - attuale o futuro - né sull'ambito dei diritti fondamentali del destinatario, limitati esclusivamente dalla misura cautelare in atto, nei cui confronti sono esperibili gli ordinari rimedi processuali; né sul piano dell'aggravamento della misura stessa, rimesso alla richiesta del pubblico ministero ed alla valutazione riguardo l'eventuale ingravescenza dei presupposti cautelari, e sulla quale l'esistenza o meno di una statuizione dissuasiva del giudice non produce conseguenze. In altri termini, la disobbedienza all'ammonimento in disamina non determina ex se, in conseguenza della violazione delle raccomandazioni impartite e diversamente da quanto prospettato dal giudice procedente, alcun decorso differenziato dell'ordinaria progressione procedinnentale prevista dalla legge processuale ai fini dell'aggravamento della misura in atto, né produce conseguenze deteriori della posizione dell'indagato, valorizzabili a qualsivoglia fine, posto che un eventuale provvedimento che fondasse sulla violazione dell'ordinanza impugnata la sostituzione della misura in atto con altra più grave sarebbe, a sua volta, atipico, ove assunto fuori dalle modalità tracciate dall'art. 299 del codice di rito. Trattasi, pertanto, di un provvedimento abnorme, privo di effetti. Ne consegue che, correlativamente, la rimozione del provvedimento impugnato, in quanto inutiliter datum, non determina alcun vantaggio per il ricorrente che, pertanto, non è titolare di interesse all'impugnazione. Il ricorso è, per le ragioni rassegnate, inammissibile. 53. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M