CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1990
Cassazione n. 05220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/07/1990 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la pena residua che doveva scontare. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del benefico penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità della condannata e del processo rieducativo positivamente intrapreso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio adeguato sulla posizione esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la ricorrente risultava detenuta per un reato ostativo, essendo stata condannata per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e non avendo tenuto condotte collaborative con l'autorità giudiziaria, idonee a consentire di beneficiare della misura alternativa invocata. Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di Ancona evidenziava correttamente l'inidoneità della misura alternativa richiesta dalla condannata ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il rigetto. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere e