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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 12076/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19600/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl a socio unico in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nr 48 , presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -ricorrente - contro soc. [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Ceto creditorio del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] srl , -intimati- avverso il decreto nr. 2801/2016 della Corte d’Appello di Ancona depositato in data 22/7/2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal 14 febbraio 2023 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi avverso il decreto del 22/7/2016 della Corte d’Appello di Ancona che, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, ha rigettato la sua domanda di omologazione del concordato preventivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] srl ha svolto attività difensiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente ha, in data 27/1/2023, depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal liquidatore con firma autenticata dal legale, al quale ha prestato adesione [OSCURATO:PERSONA] srl con sottoscrizione del legale rappresentante sempre autenticata dal legale.

Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia della parte costituita preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.

2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM Dichiara estinto il processo.

Cosi deciso nella Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19600/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl a socio unico in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nr 48 , presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -ricorrente - contro soc. [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Ceto creditorio del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] srl , -intimati- avverso il decreto nr. 2801/2016 della Corte d’Appello di Ancona depositato in data 22/7/2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal 14 febbraio 2023 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi avverso il decreto del 22/7/2016 della Corte d’Appello di Ancona che, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, ha rigettato la sua domanda di omologazione del concordato preventivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] srl ha svolto attività difensiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente ha, in data 27/1/2023, depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal liquidatore con firma autenticata dal legale, al quale ha prestato adesione [OSCURATO:PERSONA] srl con sottoscrizione del legale rappresentante sempre autenticata dal legale. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia della parte costituita preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo. Cosi deciso nella Ca