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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25658/2026

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ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4586/2024depositata il 27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente giudizio ha ad oggetto una querela di falso proposta dallaP.[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima impresa individuale, e trae origine da una causa diNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal secondo nei confronti dellaprima, dinanzi al Tribunale di Frosinone, riguardo al corrispettivo residuodi lavori di realizzazione di una piscina e di una tettoia.

Nell’ambito di talegiudizio, l’opponente aveva sostenuto di aver saldato l’intero corrispettivodovuto, producendo, tra l’altro, la fotocopia di un assegno contenente unadichiarazione di ricevuta riportante la dicitura “a saldo”.2.

Proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in grado di appello, la querela difalso riguardo alla sola dicitura in questione, di cui la parte assumeval’apposizione abusiva, la Corte d’appello di Roma sospese il processo eassegnò alle parti termine per la riassunzione del giudizio di falso dinanzial Tribunale di Frosinone.All’esito dell’istruttoria, in cui era stata svolta una consulenza tecnicad’ufficio, il Tribunale respinse l’eccezione di nullità della querela di falso edichiarò la stessa ammissibile, accogliendola nel merito.3.

A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Roma, consentenza n. 4586/2024, pubblicata il 27.06.2024, ha rigettato l’appello,regolando le spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede,osservato che la causa aveva ad oggetto esclusivamente la querela difalso, sicché non era possibile valutare la rilevanza e la valenza probatoriadei restanti documenti prodotti nel giudizio principale, e condivise altresìle considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al profilo di falsità fattovalere in giudizio, la Corte territoriale ha ritenuto che l’accertamento circala genuinità o meno della dicitura in questione avesse caratterelogicamente preliminare rispetto alla verifica circa la sussistenza o menodi un accordo in ordine a tale apposizione.

Nel merito, si è ritenuto chel’alterazione del documento fosse stata provata sulla scorta dellerisultanze degli accertamenti peritali, che consentivano di affermare che ladicitura aggiuntiva era stata apposta dopo la firma della ricevuta, da unaNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026mano diversa e con un inchiostro differente rispetto alle altre parti deldocumento, nonché con una similarità esteriore effettuata“studiatamente”.

Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio andavanorecepite, avendo egli svolto correttamente gli accertamenti e risposto airilievi delle parti.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di quattro motivi.La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.A seguito della formulazione di proposta di definizione del procedimentoex art. 380-bis c.p.c. da parte del Consigliere delegato, il ricorrente hachiesto la decisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve premettersi che nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d. lgs. n. 149 del 2022),con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiederela definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei alloscopo, dei quali non potrà tenersi conto (cfr.: Cass. n. 8303/2024).Pertanto, risultano inammissibili le deduzioni contenute nell’istanza didecisione depositata dal ricorrente, costituenti una sorta di integrazionedel ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazionedella causa, anziché successiva.2.

Passando all’esame dei motivi del ricorso, il primo di essi è rubricatocome segue: nullità della sentenza per violazione dell’art. 221 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma primo n. 4 – inammissibilità e/o nullità dellaquerela di falso per mancata originaria indicazione delle relative prove.In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbiaaccolto l’eccezione di nullità della querela di falso sollevata per la mancataindicazione, anche nel corso del giudizio, delle prove dell’asserita falsitàdel documento che ne era l’oggetto.

Al riguardo, la parte evidenzia che laNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026verifica in questione ha carattere preliminare e che la controparte si eralimitata a richiedere l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio,mezzo istruttorio di limitato valore probatorio, oltre che, in concreto,dall’esito del tutto opinabile.

Infine, il ricorrente lamenta che la Corteterritoriale non abbia tenuto conto delle prove da lui offerte perdimostrare che effettivamente il pagamento in questione era avvenuto asaldo, materiale probatorio che invece doveva essere scrutinato ai finidella delibazione di ammissibilità della querela di falso.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma primon. 3 c.p.c.Secondo il ricorrente, in particolare, il fatto che la dicitura “a saldo” nonfosse stata vergata dalla mano di controparte e che essa fosse posteriorealla redazione del resto del documento sarebbe stato del tuttoinsufficiente, in assenza di prova della mancanza di un accordo perl’apposizione di tale dicitura, a condurre a un giudizio di falsità dellascrittura e la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità el’infondatezza della querela di falso.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli articoli 215 c.p.c., 2702 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c. - omessa e/o erronea individuazione dell’oggetto della prova delriempimento absque pactis e del correlato onere probatorio rispetto allapresunzione di veridicità della scrittura privata non disconosciuta nellasottoscrizione.In particolare, a dire del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbeillegittima nella parte in cui, a causa di un travisamento delle difese dellacreditrice opposta, ai fini dell’accoglimento della querela di falso era statoritenuto determinante l’accertamento grafologico della non riconducibilitàdella dicitura “a saldo” alla mano del sottoscrittore e della sua apposizionein un momento successivo alla sottoscrizione, anziché considerare che,Numero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026trattandosi di riempimento absque pactis, avrebbe dovuto essere provatal’assenza di un accordo sull’aggiunta della dicitura di cui innanzi.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, sonoinfondati.Al riguardo, risulta opportuno premettere che ricorre l’abusivoriempimento absque pactis di foglio firmato in bianco, laddove sialamentato il riempimento del documento stesso fuori di qualsiasi intesa,con conseguente contestazione del nesso fra il testo complessivo e il suoautore (è questa l’ipotesi esaminata nei precedenti di seguito indicati:Cass. n. 4571/1983; Cass. n. 3833/1994; Cass. n. 6050/1998; Cass. n.31994/2025; Cass. n. 7157/2026).In tal caso, il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che lasottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco edabusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stataapposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento eraavvenuto "absque pactis" (cfr.: Cass. n. 3155/2004; Cass. n.16007/2003).In concreto, in sede di merito si è dato atto espressamente che «partedicitura “A SALDO” apposta sulla copia fotostatica dell’assegno di cuisopra, affermando e l’autenticità e riferibilità alla propria mano dellerestanti scritte ivi contenute, inclusa la sottoscrizione» (cfr.: sentenzaimpugnata, a pag. 4), sicché è evidente che non si verte in tema diabusivo riempimento di foglio firmato in bianco (si veda, sul punto: Cass.n. 6534/2013), bensì in un’ipotesi di indebita manipolazione della scritturaoriginaria, scrittura la cui sottoscrizione non sia stata disconosciuta.Quanto precede implica, a sua volta, l’inapplicabilità dei precedenti dilegittimità che riguardano l’abusivo riempimento di foglio firmato inbianco, sia absque pactis sia contra pacta.Numero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026Al contrario, trova applicazione nel caso di specie il principio di dirittosecondo cui la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsiriconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticitàrelativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizionefa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazionila sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delledichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esitopositivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizionecon le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione.

Pertanto, nel caso incui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre cheil sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione deldocumento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la suavolontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario,ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dalsottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire ilcollegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivoesperimento della querela di falso (cfr.: Cass. n. 3718/1981; Cass. n.6534/2013; Cass. n. 29912/2021).Quanto precede riverbera i suoi effetti sul tema dell’osservanza dell’art.221, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che «la quereladeve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle provedella falsità».A tale proposito, è stato affermato che, ai sensi dell'art. 221, secondocomma, c.p.c., l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in viaprincipale o in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabilee, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi edelle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dallaparte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsitàsia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indaginiNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026particolari per stabilirla.

Consegue che detti elementi e prove debbonoformare oggetto di valutazione, da parte del giudice, ai fini della rilevanzadel documento, nella fase preparatoria rescindente del processo (cfr.:Cass. n. 6383/1988; Cass. n. 10874/2018).Più in particolare, si è ritenuto che la richiesta di consulenza tecnicad'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione) e larichiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizioneapposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazionedelle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini diammissibilità della querela (cfr.: Cass. n. 8718/2023).Ebbene, deve ritenersi che la Corte d’appello non si sia discostata daisuddetti principi, confermando la sentenza di primo grado nella parte incui risulta evidenziato, ai fini del rigetto dell’eccezione di nullità dellaquerela di falso ex art. 221, secondo comma, c.p.c., che, «sebbene siavero che nessuna ulteriore scrittura comparativa viene offerta incomunicazione né indicata o che nessun elemento di prova della falsitàvenga ulteriormente introdotto in giudizio, tutta l’azione si fonda sull’unicomezzo di prova che di fatto costituisce in sé la scrittura comparativa pereccellenza, ossia il documento medesimo, nelle parti la cui autenticità egenuinità non vengono disconosciute ma anzi affermate».Inoltre, il preteso limitato valore probatorio della consulenza tecnicad’ufficio, l’asserita opinabilità delle conclusioni rassegnate nell’elaboratoperitale, e la circostanza che, a dire del ricorrente, la Corte territoriale nonabbia tenuto conto delle prove dell’asserito pagamento a saldo da luiofferte non riguardano la questione dell’eventuale nullità della querela difalso, visto che quest’ultima, come esattamente dedotto nel ricorso, vadelibata prima dell’istruzione probatoria e del suo esito.Ciò posto, risultano altresì infondate le ulteriori censure del ricorrente.Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., essa non sussiste, nonrisultando, in concreto, che il giudice abbia attribuito l'onere della provaNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020).Infatti, come innanzi si è visto, al querelante non spettava l’onere diprovare l’assenza dell’accordo in ordine all’aggiunta al documento giàfirmato della dicitura “a saldo”.Risulta parimenti erroneo l’assunto che oggetto principale della querela difalso fosse la questione concernente la sussistenza o menodell’autorizzazione all’aggiunta da parte della società creditrice.Ne deriva che non risultano violate le norme indicate nella rubrica deimotivi in esame, mentre le ulteriori considerazioni del ricorrente in ordineall’esito della prova sconfinano nella valutazione del merito e sonopertanto inammissibili in questa sede.3.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame, ai sensidell’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.: a) del fatto decisivo che la falsità querelatada [OSCURATO:SOCIETA] è quella relativa all’asserito riempimento “absquepactis” del documento in esame con l’aggiunta della dicitura “a saldo”; b)del fatto decisivo che il CTU ha accertato che l’asserito riempimento“absque pactis” può essere avvenuto “dopo pochi minuti” dall’apposizionedella firma; c) degli elementi di fatto, decisivi, che il querelato Zomparelliha dedotto circa la contestualità tra dicitura “a saldo” e sottoscrizione ecirca la sua accettazione, elementi individuati dalla parte nel prospettoanalitico dei lavori, nel preventivo dei relativi costi scritto a mano dallegale rappresentante della società opposta e nella illogica ed inverosimilespiegazione del medesimo circa l’indicazione della somma, ivi contenuta.Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, vertendosi in tema di causa in cuiè obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero, non opera la preclusionederivante dalla sussistenza di una decisione c.d. doppia conforme.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Numero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026In proposito, deve osservarsi che, come già precisato in sede di legittimità(cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez.

Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.In concreto, gli elementi indicati dal ricorrente sub lettere a) e b) cheprecedono costituiscono non già fatti storici in senso naturalistico, bensìuna deduzione difensiva, il primo, e una mera eventualità, il secondo, conla conseguenza che, in relazione ad essi, non ricorrono i presupposti di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Quanto agli elementi sub lettera c) che precede, nella motivazione dellasentenza impugnata si è dato atto espressamente dell’irrilevanza delle«questioni proposte dall’appellante con riferimento al comportamentodelle parti (come rappresentato con il riferimento ai preventivi, aiconteggi, alla CTU contabile del giudizio di opposizione a decretoingiuntivo)» con indicazione delle relative ragioni.Ne deriva che si tratta di circostanze considerate e che oggetto delladoglianza è, in realtà, la valutazione di merito effettuata dalla Corteterritoriale, il che rende la censura, in tale parte, inammissibile.Numero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026Inoltre, la trattazione del motivo non contiene particolari specificazionicirca la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze che siassumono trascurate e la soluzione giuridica data alla controversia, tale dafar ritenere che quelle circostanze, ove considerate, avrebbero certamenteportato ad una diversa soluzione della vertenza.

Invero, il mancato esamedi elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento dellapronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo sele risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria dellealtre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratiodecidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; insenso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n.24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018).4.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,disponendosi la distrazione in favore del difensore, che ne ha fattorichiesta dichiarandosi antistatario.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento,in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.27433/2023; Cass., Sez.

Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla societàcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti, disponendo la distrazione delle stesse in favore delprocuratore antistatario.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.500,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4586/2024depositata il 27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio ha ad oggetto una querela di falso proposta dallaP.[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima impresa individuale, e trae origine da una causa diNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal secondo nei confronti dellaprima, dinanzi al Tribunale di Frosinone, riguardo al corrispettivo residuodi lavori di realizzazione di una piscina e di una tettoia. Nell’ambito di talegiudizio, l’opponente aveva sostenuto di aver saldato l’intero corrispettivodovuto, producendo, tra l’altro, la fotocopia di un assegno contenente unadichiarazione di ricevuta riportante la dicitura “a saldo”.2. Proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in grado di appello, la querela difalso riguardo alla sola dicitura in questione, di cui la parte assumeval’apposizione abusiva, la Corte d’appello di Roma sospese il processo eassegnò alle parti termine per la riassunzione del giudizio di falso dinanzial Tribunale di Frosinone.All’esito dell’istruttoria, in cui era stata svolta una consulenza tecnicad’ufficio, il Tribunale respinse l’eccezione di nullità della querela di falso edichiarò la stessa ammissibile, accogliendola nel merito.3. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Roma, consentenza n. 4586/2024, pubblicata il 27.06.2024, ha rigettato l’appello,regolando le spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede,osservato che la causa aveva ad oggetto esclusivamente la querela difalso, sicché non era possibile valutare la rilevanza e la valenza probatoriadei restanti documenti prodotti nel giudizio principale, e condivise altresìle considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al profilo di falsità fattovalere in giudizio, la Corte territoriale ha ritenuto che l’accertamento circala genuinità o meno della dicitura in questione avesse caratterelogicamente preliminare rispetto alla verifica circa la sussistenza o menodi un accordo in ordine a tale apposizione. Nel merito, si è ritenuto chel’alterazione del documento fosse stata provata sulla scorta dellerisultanze degli accertamenti peritali, che consentivano di affermare che ladicitura aggiuntiva era stata apposta dopo la firma della ricevuta, da unaNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026mano diversa e con un inchiostro differente rispetto alle altre parti deldocumento, nonché con una similarità esteriore effettuata“studiatamente”. Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio andavanorecepite, avendo egli svolto correttamente gli accertamenti e risposto airilievi delle parti.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di quattro motivi.La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.A seguito della formulazione di proposta di definizione del procedimentoex art. 380-bis c.p.c. da parte del Consigliere delegato, il ricorrente hachiesto la decisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve premettersi che nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d. lgs. n. 149 del 2022),con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiederela definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei alloscopo, dei quali non potrà tenersi conto (cfr.: Cass. n. 8303/2024).Pertanto, risultano inammissibili le deduzioni contenute nell’istanza didecisione depositata dal ricorrente, costituenti una sorta di integrazionedel ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazionedella causa, anziché successiva.2. Passando all’esame dei motivi del ricorso, il primo di essi è rubricatocome segue: nullità della sentenza per violazione dell’art. 221 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma primo n. 4 – inammissibilità e/o nullità dellaquerela di falso per mancata originaria indicazione delle relative prove.In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbiaaccolto l’eccezione di nullità della querela di falso sollevata per la mancataindicazione, anche nel corso del giudizio, delle prove dell’asserita falsitàdel documento che ne era l’oggetto. Al riguardo, la parte evidenzia che laNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026verifica in questione ha carattere preliminare e che la controparte si eralimitata a richiedere l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio,mezzo istruttorio di limitato valore probatorio, oltre che, in concreto,dall’esito del tutto opinabile. Infine, il ricorrente lamenta che la Corteterritoriale non abbia tenuto conto delle prove da lui offerte perdimostrare che effettivamente il pagamento in questione era avvenuto asaldo, materiale probatorio che invece doveva essere scrutinato ai finidella delibazione di ammissibilità della querela di falso.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma primon. 3 c.p.c.Secondo il ricorrente, in particolare, il fatto che la dicitura “a saldo” nonfosse stata vergata dalla mano di controparte e che essa fosse posteriorealla redazione del resto del documento sarebbe stato del tuttoinsufficiente, in assenza di prova della mancanza di un accordo perl’apposizione di tale dicitura, a condurre a un giudizio di falsità dellascrittura e la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità el’infondatezza della querela di falso.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli articoli 215 c.p.c., 2702 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c. - omessa e/o erronea individuazione dell’oggetto della prova delriempimento absque pactis e del correlato onere probatorio rispetto allapresunzione di veridicità della scrittura privata non disconosciuta nellasottoscrizione.In particolare, a dire del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbeillegittima nella parte in cui, a causa di un travisamento delle difese dellacreditrice opposta, ai fini dell’accoglimento della querela di falso era statoritenuto determinante l’accertamento grafologico della non riconducibilitàdella dicitura “a saldo” alla mano del sottoscrittore e della sua apposizionein un momento successivo alla sottoscrizione, anziché considerare che,Numero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026trattandosi di riempimento absque pactis, avrebbe dovuto essere provatal’assenza di un accordo sull’aggiunta della dicitura di cui innanzi.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, sonoinfondati.Al riguardo, risulta opportuno premettere che ricorre l’abusivoriempimento absque pactis di foglio firmato in bianco, laddove sialamentato il riempimento del documento stesso fuori di qualsiasi intesa,con conseguente contestazione del nesso fra il testo complessivo e il suoautore (è questa l’ipotesi esaminata nei precedenti di seguito indicati:Cass. n. 4571/1983; Cass. n. 3833/1994; Cass. n. 6050/1998; Cass. n.31994/2025; Cass. n. 7157/2026).In tal caso, il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che lasottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco edabusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stataapposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento eraavvenuto "absque pactis" (cfr.: Cass. n. 3155/2004; Cass. n.16007/2003).In concreto, in sede di merito si è dato atto espressamente che «partedicitura “A SALDO” apposta sulla copia fotostatica dell’assegno di cuisopra, affermando e l’autenticità e riferibilità alla propria mano dellerestanti scritte ivi contenute, inclusa la sottoscrizione» (cfr.: sentenzaimpugnata, a pag. 4), sicché è evidente che non si verte in tema diabusivo riempimento di foglio firmato in bianco (si veda, sul punto: Cass.n. 6534/2013), bensì in un’ipotesi di indebita manipolazione della scritturaoriginaria, scrittura la cui sottoscrizione non sia stata disconosciuta.Quanto precede implica, a sua volta, l’inapplicabilità dei precedenti dilegittimità che riguardano l’abusivo riempimento di foglio firmato inbianco, sia absque pactis sia contra pacta.Numero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026Al contrario, trova applicazione nel caso di specie il principio di dirittosecondo cui la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsiriconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticitàrelativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizionefa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazionila sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delledichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esitopositivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizionecon le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione. Pertanto, nel caso incui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre cheil sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione deldocumento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la suavolontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario,ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dalsottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire ilcollegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivoesperimento della querela di falso (cfr.: Cass. n. 3718/1981; Cass. n.6534/2013; Cass. n. 29912/2021).Quanto precede riverbera i suoi effetti sul tema dell’osservanza dell’art.221, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che «la quereladeve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle provedella falsità».A tale proposito, è stato affermato che, ai sensi dell'art. 221, secondocomma, c.p.c., l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in viaprincipale o in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabilee, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi edelle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dallaparte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsitàsia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indaginiNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026particolari per stabilirla. Consegue che detti elementi e prove debbonoformare oggetto di valutazione, da parte del giudice, ai fini della rilevanzadel documento, nella fase preparatoria rescindente del processo (cfr.:Cass. n. 6383/1988; Cass. n. 10874/2018).Più in particolare, si è ritenuto che la richiesta di consulenza tecnicad'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione) e larichiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizioneapposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazionedelle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini diammissibilità della querela (cfr.: Cass. n. 8718/2023).Ebbene, deve ritenersi che la Corte d’appello non si sia discostata daisuddetti principi, confermando la sentenza di primo grado nella parte incui risulta evidenziato, ai fini del rigetto dell’eccezione di nullità dellaquerela di falso ex art. 221, secondo comma, c.p.c., che, «sebbene siavero che nessuna ulteriore scrittura comparativa viene offerta incomunicazione né indicata o che nessun elemento di prova della falsitàvenga ulteriormente introdotto in giudizio, tutta l’azione si fonda sull’unicomezzo di prova che di fatto costituisce in sé la scrittura comparativa pereccellenza, ossia il documento medesimo, nelle parti la cui autenticità egenuinità non vengono disconosciute ma anzi affermate».Inoltre, il preteso limitato valore probatorio della consulenza tecnicad’ufficio, l’asserita opinabilità delle conclusioni rassegnate nell’elaboratoperitale, e la circostanza che, a dire del ricorrente, la Corte territoriale nonabbia tenuto conto delle prove dell’asserito pagamento a saldo da luiofferte non riguardano la questione dell’eventuale nullità della querela difalso, visto che quest’ultima, come esattamente dedotto nel ricorso, vadelibata prima dell’istruzione probatoria e del suo esito.Ciò posto, risultano altresì infondate le ulteriori censure del ricorrente.Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., essa non sussiste, nonrisultando, in concreto, che il giudice abbia attribuito l'onere della provaNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020).Infatti, come innanzi si è visto, al querelante non spettava l’onere diprovare l’assenza dell’accordo in ordine all’aggiunta al documento giàfirmato della dicitura “a saldo”.Risulta parimenti erroneo l’assunto che oggetto principale della querela difalso fosse la questione concernente la sussistenza o menodell’autorizzazione all’aggiunta da parte della società creditrice.Ne deriva che non risultano violate le norme indicate nella rubrica deimotivi in esame, mentre le ulteriori considerazioni del ricorrente in ordineall’esito della prova sconfinano nella valutazione del merito e sonopertanto inammissibili in questa sede.3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame, ai sensidell’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.: a) del fatto decisivo che la falsità querelatada [OSCURATO:SOCIETA] è quella relativa all’asserito riempimento “absquepactis” del documento in esame con l’aggiunta della dicitura “a saldo”; b)del fatto decisivo che il CTU ha accertato che l’asserito riempimento“absque pactis” può essere avvenuto “dopo pochi minuti” dall’apposizionedella firma; c) degli elementi di fatto, decisivi, che il querelato Zomparelliha dedotto circa la contestualità tra dicitura “a saldo” e sottoscrizione ecirca la sua accettazione, elementi individuati dalla parte nel prospettoanalitico dei lavori, nel preventivo dei relativi costi scritto a mano dallegale rappresentante della società opposta e nella illogica ed inverosimilespiegazione del medesimo circa l’indicazione della somma, ivi contenuta.Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, vertendosi in tema di causa in cuiè obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero, non opera la preclusionederivante dalla sussistenza di una decisione c.d. doppia conforme.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Numero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026In proposito, deve osservarsi che, come già precisato in sede di legittimità(cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.In concreto, gli elementi indicati dal ricorrente sub lettere a) e b) cheprecedono costituiscono non già fatti storici in senso naturalistico, bensìuna deduzione difensiva, il primo, e una mera eventualità, il secondo, conla conseguenza che, in relazione ad essi, non ricorrono i presupposti di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Quanto agli elementi sub lettera c) che precede, nella motivazione dellasentenza impugnata si è dato atto espressamente dell’irrilevanza delle«questioni proposte dall’appellante con riferimento al comportamentodelle parti (come rappresentato con il riferimento ai preventivi, aiconteggi, alla CTU contabile del giudizio di opposizione a decretoingiuntivo)» con indicazione delle relative ragioni.Ne deriva che si tratta di circostanze considerate e che oggetto delladoglianza è, in realtà, la valutazione di merito effettuata dalla Corteterritoriale, il che rende la censura, in tale parte, inammissibile.Numero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026Inoltre, la trattazione del motivo non contiene particolari specificazionicirca la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze che siassumono trascurate e la soluzione giuridica data alla controversia, tale dafar ritenere che quelle circostanze, ove considerate, avrebbero certamenteportato ad una diversa soluzione della vertenza. Invero, il mancato esamedi elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento dellapronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo sele risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria dellealtre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratiodecidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; insenso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n.24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018).4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,disponendosi la distrazione in favore del difensore, che ne ha fattorichiesta dichiarandosi antistatario.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento,in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n.27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 26550/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 25658/2026Data pubblicazione 21/09/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla societàcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti, disponendo la distrazione delle stesse in favore delprocuratore antistatario.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.500,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci