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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 14370/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per vari episodi di sostituzione di persona commessi tra il 14 ottobre 2015 e il 2 novembre 2015; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e l'insufficienza del compendio probatorio che la sorregge, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena base per quantificare l'aumento di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto - a fronte della commissione di più fatti tutti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. e quindi puniti in astratto con la medesima pena edil:tale - è irrilevante la motivazione in ordine alla scelta della violazione più grave, soprattutto a fronte dell'aumento minimale (dieci giorni) che è stato applicato per i reati satellite; Chiarito a quest'ultimo riguardo che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'individuazione del reato più grave non assume neppure ai fini della prescrizione, poiché il termine prescrizionale non è maturato per nessuno degli episodi oggetto di condanna (il termine per il primo fatto- reato sarebbe decorrerebbe il 14 aprile 2023); Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria trasmessa in data 8 marzo 2023; mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processLali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per vari episodi di sostituzione di persona commessi tra il 14 ottobre 2015 e il 2 novembre 2015; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e l'insufficienza del compendio probatorio che la sorregge, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena base per quantificare l'aumento di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto - a fronte della commissione di più fatti tutti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. e quindi puniti in astratto con la medesima pena edil:tale - è irrilevante la motivazione in ordine alla scelta della violazione più grave, soprattutto a fronte dell'aumento minimale (dieci giorni) che è stato applicato per i reati satellite; Chiarito a quest'ultimo riguardo che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'individuazione del reato più grave non assume neppure ai fini della prescrizione, poiché il termine prescrizionale non è maturato per nessuno degli episodi oggetto di condanna (il termine per il primo fatto- reato sarebbe decorrerebbe il 14 aprile 2023); Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria trasmessa in data 8 marzo 2023; mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processLali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civi
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