CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 36772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1446-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente principale - 3406 contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], - resistente con mandato al controricorso incidentale - avverso l'ordinanza n. cronologico 5355/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 27/11/2017 R.G.N. 11361/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1446/18 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] delegato al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura la domanda di insinuazione ultra tardiva proposta dall'Inps per complessivi C 281.680,34 (di cui C 102.494,49 in privilegio ex art.2753 e 2778 c.c., C 89.592,50 in privilegio ex art. 2754 e 2778 c.c. ed C 89.592,50 in chirografo) relativo al recupero di aiuti di stato illegittimi ai sensi della decisione della Commissione UE 2000/394/CE per il periodo 01/95-12/97, nonché per i relativi interessi comunitari su base composta ai sensi del capo V del reg. CE n. 764/2004 calcolati al 30.1.12, il tutto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 351 e ss. della legge n. 228/2012. Secondo il giudice delegato la domanda di insinuazione era stata presentata ingiustificatamente oltre il termine previsto dall'art. 101 L.F. Il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione dell'Inps, ex art. 98 L.F., confermando il provvedimento del giudice delegato, perché la domanda d'insinuazione era stata proposta tardivamente, senza che l'Istituto previdenziale avesse dimostrato la causa non imputabile a cui era, eventualmente imputabile il ritardo. Ricorre per cassazione avverso questo decreto l'Inps, affidandosi a un motivo di impugnazione, mentre l'intimato fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, illustrato da memoria. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'101 L.F., nonché della decisione della Commissione europea del 25.11.1999 (2000/394/CE in G.U.C.E. 23.6.2000, serie L, n. 150, p. 50 e ss.), degli artt. 107-109 TFUE, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la disposizione di diritto nazionale che condiziona l'ammissibilità della domanda tardiva presentata una volta decorso il termine dei dodici mesi deve essere disapplicata dal giudice nazionale, ogni qual volta il credito insinuato ha come presupposto giuridico una decisione della Commissione europea che riconosca la natura di aiuto di Stato alle somme erogate alle imprese in forza della legislazione nazionale (nella specie, l'organo amministrativo comunitario aveva ritenuto che il risparmio contributivo radicato su una legge nazionale "sgravi Venezia e Chioggia" erano aiuti di Stato e pertanto era obbligo dello Stato provvedere al recupero delle somme non pagate dai datori di lavoro). Con il motivo di ricorso incidentale, il fallimento deduce l'insussistenza del privilegio del credito, insinuato dall'Inps al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. Il primo motivo del ricorso principale appare fondato, alla luce della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, con assorbimento del motivo di ricorso incidentale. Già la Corte costituzionale, proprio nella materia previdenziale, aveva affermato che la non applicazione delle disposizioni di diritto interno, non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse (sentenza n. 389 del 1989), rientra, in effetti, tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all'osservanza del diritto dell'Unione Europea e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (v. Corte Cost. n. 111/17, in tema di pari opportunità e parità retributiva uomo-donna). Inoltre, per quanto riguarda l'oggetto della presente controversia, questa stessa Corte, è stata più volte chiamata a verificare se gli istituti di diritto nazionale della prescrizione e della decadenza, una volta decorso il termine dagli stessi indicati, precludevano il recupero delle somme indebitamente fruite dalle imprese italiane in quanto annoverate nella categoria degli aiuti di Stato e la Corte ha costantemente e univocamente ritenuto irrilevante la decorrenza dell'uno o dell'altro termine ai fini dell'obbligo in capo alla Stato italiano del recupero delle somme indebitamente fruite dalle imprese (v. Cass. n. 15491/17 che fissa il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono regolate dal diritto nazionale, nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio, v. anche Cass. n. 15414/15). Ed ancora, codesta Corte ha ritenuto di disapplicare la disciplina nazionale relativa al condono fiscale, qualora lo Stato italiano debba procedere al recupero di aiuti dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea (Cass. nn. 7663/12, 15407/15). Infine, secondo la CGUE 18.7.2007, C-119/05, "Il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma nazionale, come l'art. 2909 c.c. italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale norma impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva". Pertanto, la giurisprudenza nazionale e comunitaria da molto tempo milita nel senso della supremazia del diritto comunitario, allorquando lo Stato membro è chiamato a recuperare somme di denaro da imprese che abbiano fruito di benefici istituiti da leggi nazionali che non hanno passato il vaglio di legittimità comunitaria in tema di aiuti di Stato, a prescindere dalla definitività delle decisioni degli organi amministrativi o giurisdizionali. Pertanto e conclusivamente, la prevalenza del diritto comunitario, in tema di aiuti di Stato, legittima il recupero dell'istituto previdenziale nei confronti dell'odierno fallimento, senza necessità di dover giustificare il ritardo non imputabile nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo. L'esame del motivo di ricorso incidentale resta assorbito e verrà esaminato dal giudice del rinvio. In accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al tribunale di Venezia, affinché si uniformi ai principi sopra esposti, e riesamini il merito del ricorso incidentale. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il motivo di ricorso principale ed assorbe il motivo di ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Venezia in diversa com