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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 21525/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 6388-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per l a Valle d ’A osta , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, v iale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto ARER –Valle d’Aosta rapporto di lavoro qualificazione disciplina applicabile R.G.N.6388/2019 Cron.

Rep.

Ud.20/06/2023 PU avverso la sentenza n. 656/2018 della Corte d ’ appello di Torino , depositata il 09/01/2019 r.g.n. 139/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] visto l’art. 23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d’appello di Torino, adita in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte (n. 29578 del 2017), in accoglimento del gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] per la Valle d’Aosta (di seguito ARER), ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento del diritto all’inquadramento nel terzo livello dirigenziale ed alle relative differenze retributive dal giugno 2010.

2. - Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha sintetizzato la vicenda processuale nei seguenti termini.

2.1. - [OSCURATO:PERSONA] , preme sso di essere stato assunto il 1° settembre 1997 dall’[OSCURATO:PERSONA] (cui l’ARER era subentrato ai sensi della legge regionale n. 30 del 1999) e di aver successivamente conciliato con il datore una controversia per il riconoscimento della funzione di dirigente di servizio terzo livello, come da delibera ARER n. 57 del 7 ottobre 2005 e successivo contratto individuale di lavoro stipulato il 10 ottobre 2005, aveva adito il Tribunale di Aosta per ch iede re il riconoscimento de l predetto inquadramento in conformità all’accordo raggiunto, stante la revoca disposta dall’ARER con delibera n. 30 del 27 maggio 2010 per asserite irregolarità della procedura di conciliazione.

2.2. - Il Tribunale di Aosta, anche in virtù delle conclusioni ammissive rassegnate dall’ente, aveva accolto la domanda relativa al riconoscimento dell’inquadramento rivendicato.

2.3. - La Corte d’appello aveva quindi dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ente per difetto di interesse.

2.4. -Tale sentenza era stata cassata da questa Corte, che a veva affermato, da un lato (in accoglimento del primo motivo), che per l’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte, dall’altro (in accoglimento del secondo motivo), che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc.civ.

3. - Così sintetizzati i fatti, il giudice d’appello disattese - i n conformità ai principi espressi da questa Corte - le rinnovate eccezioni in punto di inammissibilità del gravame per difetto di interesse e per novità delle domande formulate, ha ritenuto che la natura di ente pubblico economico non impedisce al legislatore nazionale o regionale di prevedere l’applicazione della disciplina pubblicistica ai relativi rapporti di lavoro.

3.1. - S ulla base di questa premessa, la Corte territoriale ha precisato che il Mari era stato assunto alle dipendenze dell’IACP previo superamento di un concorso pubblico e che l’ARER era subentrato nei rapportilavorativi già in capo allo IACP, inquadrato tra le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, nonché in virtù di legge regionale n. 45 del 1999.

3.2. – Proseguendo nella disamina della natura dell’ente , nella sentenza impugnata si osserva che l’ARER è qualificata dalla legge regionale n. 30 del 1999, istitutiva della stessa, in termini di ente pubblico economico, con riferimenti che sembrerebbero non ascrivere l’ente alla tipologia delle pubbliche amministrazioni.

3.3. - N ondimeno – ha osservato la Corte torinese - la legge regionale istitutiva dispone che i contratti del personale sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali, analogamente a quelli degli appartenenti al comparto unico regionale, con la precisazione che, sino alla stipulazione di tali contratti ai dipendenti dell’ARER si applicano lo statusgiuridico e le norme contrattuali vigenti al soppresso IACP.

Pertanto, nel demandare la stipulazione dei contratti collettivi all’Agenzia regionale, competente in materia di pubblico impiego, il legislatore aveva chiaramente inteso affermare la natura pubblicistica del rapporto di lavoro del personale dell’ARER, conclusione confermata dalla successiva legge regionale n. 2 del 2018, che aveva reso definitiva la disposizione transitoria di cui alla legge istitutiva n. 30 del 1999 (“Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano inoltre all’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER) nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico”), considerato che non era stato nel mentre siglato alcun contratto collettivo e che nei confronti del personale dell’ARER continuavano ad essere applica ti lo status e le norme contrattuali vigenti nel 1999.

3.4. – Peraltro, ha soggiunto la Corte di merito, l a natura pubblicistica del rapporto trova va conferma ne llo stesso comportamento del lavoratore (che aveva promosso il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, la conciliazione era stata siglata innanzi al collegio previsto dall’art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto di lavoro prevedeva l’affidamento al Mari delle funzioni dirigenziali previste dalla legge regionale n. 45 del 1995 e la domanda aveva ad oggetto la qualifica dirigenziale di cui al c.c.r.l.).

3.5. - Pertanto, in conformità all’art. 97 Cost. ed all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non poteva essere invocato il superiore inquadramento in virtù dello svolgimento di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, con conseguente nullità del verbale di conciliazione posto a fondamento della pretesa del Mari.

4. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Mari affidato ad unico motivo, cui resiste l’ARER con controricorso.

5. – Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico mo tivo il ricorrente deduce , in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l.r. n. 30 del 1999 e l.r. n. 2 del 2018, art. 97 Cost. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per aver ritenuto applicabile la disciplina del lavoro pubblico nonostante la natura di ente pubblico economico ed in contrasto con la lettera della normativa richiamata.

2. - Il motivo , nei termini formulati, è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile nella parte in cui p rospetta una censura sviluppata ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., considerato che ratione temporis è applicabile alla fattispecie i l testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, e che, nella specie, è denunciat o non già l’omesso esame di un fatto decisivo , bensì l’interpretazione della legge (e, in special modo, di quella regionale) operata dalla Corte d’appello.

3. – Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione delle richiamate disposizioni normative laddove l’interpretazione resa nella sentenza impugnata risulta conforme all’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1. -Infatti, come puntualmente osservato in precedenti pronunce di questa Corte (per tutte, Cass. Sez.

L, 03/02/2021,n. 2485), «La competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica già prima della riforma costituzionale del 2001 era riconducibile al previgente articolo 117, comma primo, Cost. e gli Istituti autonomi delle case popo lari dovevano essere «considerati come enti regionali» (Corte Costituzionale sentenza n. 1115 del 1988).

Allo Stato era riservata la regolazione dei principi fondamentali della materia.

Dopo la riforma costituzionale del 2001 la Corte Costituzionale (CorteCost. sentenza n. 94 del 2007) ha ricondotto la materia dell’edilizia residenziale pubblica a tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione dell ’ offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti che, qualoraesercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma,lettera m) Cost.In essa si inserisce la fissazione di principi che valgano agarantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello normativo riguarda la programmazione degliinsediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia«governo del territorio» oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell ’ art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quartocomma dell’art. 117 Cost., ovvero nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di ediliziaresidenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.La produzione legislativa regionale si è intensificata dopo la riforma costituzionale, portando alla istituzione di enti ai quali sono state attribuitesvariate denominazioni (Aziende, Agenzie etc), dirette a porre in risalto ilnuovo ruolo imprenditoriale attribuito ad essi laddove gli IACP, secondo la struttura configurata dalla legge quadro 27 ottobre 1971 nr. 865, avevano prevalente natura pubblico-assistenziale e, dunque, costituivano enti pubblici non economici».

3.2. Tanto premesso, nella specie, con legge 9 settembre 1999, n. 30,la Regione Valle d’Aosta ha provveduto a riorganizzare l ’ Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta (IACP), costituito con regio decreto 19 maggio 1938, n. 785 (Erezione in ente morale dell’Istituto fascista autonomo perle case popolari della provincia di Aosta ed approvazione del relativo statuto), modificato con decreto del Presidente della Re pubblica 8 ottobre 1973, n. 1008 (Modificazioni allo statuto dell’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta), trasformandolo in “ Azienda regionale per l’edilizia residenziale”, definita « ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.» (art. 1, comma 2), con l’espressa indicazione che «Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallostatuto e dalle norme del codice civile».

3.3. – Nondimeno, la pur affermata natura di ente pubblico economiconon è dirimente ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al rapporto dilavoro del personale dipendente dagli enti per l’edilizia residenziale,dovendosi comunque vagliare la specifica regolamentazione dettata nella legge regionale istitutiva (in tal senso, Cass. Sez.

L, 14/11/2019, n. 29617, che richiama anche la giurisprudenza amministrativa in ordine alla nozione funzionale di ente pubblico, vale a dire la possibilità che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.).

3.4. - Con riferimento all’ ARER, occorre considerare che, accanto alla disposizione sopra citata, che richiama espressamente la disciplina prevista dallo statuto e dalle norme del codice civile “Salvo quanto previsto dalla presente legge”, l’art. 18 della legge regionale, specificamente dettato in tema di “personale”, stabiliva, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis,che: «

1. I contratti del personale sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d ’ Aosta e revisione della disciplina del personale).2.

Fino alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, al personale dell’Azienda si applicano lo status giuridico e le norme contrattuali vigenti.».

3.5. - Ne consegue che il legislatore regionale, pur affermando la natura di ente pubblico economico dell’ARER e richiamando la disciplina privatistica, per quanto attiene ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, in attuazione della espressa riserva formulata in ordine ad una differente previsione stabilita nella medesima legge, ha inserito un’apposita statuizione intes a a mantenere - in via provvisoria nell’originaria impostazione – l’applicazione del la disciplina legale e contrattuale del pubblico impiego contrattualizzato, come reso evidente dal rinvio allo «status giuridico»e alle «norme contrattuali vigenti», vale a dire a l regime in vigore allorché il personale era dipendente dello IACP, pacificamente ente di natura pubblica soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, espressamente ricompreso fra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2 , del medesimo decreto legislativo.

3.6. – A fronte di tale chiar a indicazione , di natura testuale , l a sopravvenuta abrogazione dell’art. 18 in commento ad opera dell’art. 16, comma 6, della l.r. 19 marzo 2018, n. 2, e l’espressa previsione del mantenimento della disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato, di cui all’art. 16, comma 5, della medesima legge regionale («5.

Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.

Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, inoltre, all’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER) -Agence régionale pour le logement e al relativo personale, nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.”.») conforta ulteriormente l’interpretazione resa , atteso che , con la predetta disposizione il legislatore regionale ha inteso rendere stabile il richiamo alla disciplina pubblicistica, che, assai significativamente, “continua a trovare applicazione” al personale dell’ARER, così rendendo palese – sempre sul piano della ermeneutica testuale - che l’applicazione delregime proprio del lavoro pubblico non è stata contrassegnata da alcuna soluzione di continuità nel passaggio fra l’originaria previsione, di cui al citato art. 18, e la sopravvenuta previsione di cui alla l.r. n. 2 del 2018.

3.7. -Ne discende l’infondatezza dell’asserita violazione di legge, di cui all’unico motivo, sviluppato sull’errato presupposto che la normativa regionale postulasse l’applicazione della disciplina privatisticaal rapporto di lavoro del personale dell’ARER.

4. – Ne consegue, in ultima analisi, per quel che attiene alla specifica rivendicazione in esame, che non può tro vare accoglimento la pretesa del Mari, fondata su di una conciliazione conclusa (e sul susseguente contratto stipulato) per il riconoscimento di un superiore inquadramento al di fuori delle condizioni previste per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato(e, segnatamente, dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), e, pertanto , inficiata da nullità ( fra molte, di recente, Cass.12 Sez.

L 29/05/2023, n. 14890, specifica sull’affermazione di nullità per contrasto con norma imperativa di una conciliazione intervenuta per il riconoscimento di un trattamento economico non dovuto).

5. - Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

6. -Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 6388-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per l a Valle d ’A osta , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, v iale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto ARER –Valle d’Aosta rapporto di lavoro qualificazione disciplina applicabile R.G.N.6388/2019 Cron. Rep. Ud.20/06/2023 PU avverso la sentenza n. 656/2018 della Corte d ’ appello di Torino , depositata il 09/01/2019 r.g.n. 139/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] visto l’art. 23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d’appello di Torino, adita in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte (n. 29578 del 2017), in accoglimento del gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] per la Valle d’Aosta (di seguito ARER), ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento del diritto all’inquadramento nel terzo livello dirigenziale ed alle relative differenze retributive dal giugno 2010. 2. - Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha sintetizzato la vicenda processuale nei seguenti termini. 2.1. - [OSCURATO:PERSONA] , preme sso di essere stato assunto il 1° settembre 1997 dall’[OSCURATO:PERSONA] (cui l’ARER era subentrato ai sensi della legge regionale n. 30 del 1999) e di aver successivamente conciliato con il datore una controversia per il riconoscimento della funzione di dirigente di servizio terzo livello, come da delibera ARER n. 57 del 7 ottobre 2005 e successivo contratto individuale di lavoro stipulato il 10 ottobre 2005, aveva adito il Tribunale di Aosta per ch iede re il riconoscimento de l predetto inquadramento in conformità all’accordo raggiunto, stante la revoca disposta dall’ARER con delibera n. 30 del 27 maggio 2010 per asserite irregolarità della procedura di conciliazione. 2.2. - Il Tribunale di Aosta, anche in virtù delle conclusioni ammissive rassegnate dall’ente, aveva accolto la domanda relativa al riconoscimento dell’inquadramento rivendicato. 2.3. - La Corte d’appello aveva quindi dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ente per difetto di interesse. 2.4. -Tale sentenza era stata cassata da questa Corte, che a veva affermato, da un lato (in accoglimento del primo motivo), che per l’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte, dall’altro (in accoglimento del secondo motivo), che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc.civ. 3. - Così sintetizzati i fatti, il giudice d’appello disattese - i n conformità ai principi espressi da questa Corte - le rinnovate eccezioni in punto di inammissibilità del gravame per difetto di interesse e per novità delle domande formulate, ha ritenuto che la natura di ente pubblico economico non impedisce al legislatore nazionale o regionale di prevedere l’applicazione della disciplina pubblicistica ai relativi rapporti di lavoro. 3.1. - S ulla base di questa premessa, la Corte territoriale ha precisato che il Mari era stato assunto alle dipendenze dell’IACP previo superamento di un concorso pubblico e che l’ARER era subentrato nei rapportilavorativi già in capo allo IACP, inquadrato tra le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, nonché in virtù di legge regionale n. 45 del 1999. 3.2. – Proseguendo nella disamina della natura dell’ente , nella sentenza impugnata si osserva che l’ARER è qualificata dalla legge regionale n. 30 del 1999, istitutiva della stessa, in termini di ente pubblico economico, con riferimenti che sembrerebbero non ascrivere l’ente alla tipologia delle pubbliche amministrazioni. 3.3. - N ondimeno – ha osservato la Corte torinese - la legge regionale istitutiva dispone che i contratti del personale sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali, analogamente a quelli degli appartenenti al comparto unico regionale, con la precisazione che, sino alla stipulazione di tali contratti ai dipendenti dell’ARER si applicano lo statusgiuridico e le norme contrattuali vigenti al soppresso IACP. Pertanto, nel demandare la stipulazione dei contratti collettivi all’Agenzia regionale, competente in materia di pubblico impiego, il legislatore aveva chiaramente inteso affermare la natura pubblicistica del rapporto di lavoro del personale dell’ARER, conclusione confermata dalla successiva legge regionale n. 2 del 2018, che aveva reso definitiva la disposizione transitoria di cui alla legge istitutiva n. 30 del 1999 (“Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano inoltre all’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER) nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico”), considerato che non era stato nel mentre siglato alcun contratto collettivo e che nei confronti del personale dell’ARER continuavano ad essere applica ti lo status e le norme contrattuali vigenti nel 1999. 3.4. – Peraltro, ha soggiunto la Corte di merito, l a natura pubblicistica del rapporto trova va conferma ne llo stesso comportamento del lavoratore (che aveva promosso il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, la conciliazione era stata siglata innanzi al collegio previsto dall’art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto di lavoro prevedeva l’affidamento al Mari delle funzioni dirigenziali previste dalla legge regionale n. 45 del 1995 e la domanda aveva ad oggetto la qualifica dirigenziale di cui al c.c.r.l.). 3.5. - Pertanto, in conformità all’art. 97 Cost. ed all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non poteva essere invocato il superiore inquadramento in virtù dello svolgimento di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, con conseguente nullità del verbale di conciliazione posto a fondamento della pretesa del Mari. 4. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Mari affidato ad unico motivo, cui resiste l’ARER con controricorso. 5. – Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico mo tivo il ricorrente deduce , in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l.r. n. 30 del 1999 e l.r. n. 2 del 2018, art. 97 Cost. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per aver ritenuto applicabile la disciplina del lavoro pubblico nonostante la natura di ente pubblico economico ed in contrasto con la lettera della normativa richiamata. 2. - Il motivo , nei termini formulati, è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1. – E’ inammissibile nella parte in cui p rospetta una censura sviluppata ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., considerato che ratione temporis è applicabile alla fattispecie i l testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, e che, nella specie, è denunciat o non già l’omesso esame di un fatto decisivo , bensì l’interpretazione della legge (e, in special modo, di quella regionale) operata dalla Corte d’appello. 3. – Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione delle richiamate disposizioni normative laddove l’interpretazione resa nella sentenza impugnata risulta conforme all’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità. 3.1. -Infatti, come puntualmente osservato in precedenti pronunce di questa Corte (per tutte, Cass. Sez. L, 03/02/2021,n. 2485), «La competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica già prima della riforma costituzionale del 2001 era riconducibile al previgente articolo 117, comma primo, Cost. e gli Istituti autonomi delle case popo lari dovevano essere «considerati come enti regionali» (Corte Costituzionale sentenza n. 1115 del 1988). Allo Stato era riservata la regolazione dei principi fondamentali della materia. Dopo la riforma costituzionale del 2001 la Corte Costituzionale (CorteCost. sentenza n. 94 del 2007) ha ricondotto la materia dell’edilizia residenziale pubblica a tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione dell ’ offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti che, qualoraesercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma,lettera m) Cost.In essa si inserisce la fissazione di principi che valgano agarantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello normativo riguarda la programmazione degliinsediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia«governo del territorio» oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell ’ art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quartocomma dell’art. 117 Cost., ovvero nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di ediliziaresidenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.La produzione legislativa regionale si è intensificata dopo la riforma costituzionale, portando alla istituzione di enti ai quali sono state attribuitesvariate denominazioni (Aziende, Agenzie etc), dirette a porre in risalto ilnuovo ruolo imprenditoriale attribuito ad essi laddove gli IACP, secondo la struttura configurata dalla legge quadro 27 ottobre 1971 nr. 865, avevano prevalente natura pubblico-assistenziale e, dunque, costituivano enti pubblici non economici». 3.2. Tanto premesso, nella specie, con legge 9 settembre 1999, n. 30,la Regione Valle d’Aosta ha provveduto a riorganizzare l ’ Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta (IACP), costituito con regio decreto 19 maggio 1938, n. 785 (Erezione in ente morale dell’Istituto fascista autonomo perle case popolari della provincia di Aosta ed approvazione del relativo statuto), modificato con decreto del Presidente della Re pubblica 8 ottobre 1973, n. 1008 (Modificazioni allo statuto dell’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta), trasformandolo in “ Azienda regionale per l’edilizia residenziale”, definita « ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.» (art. 1, comma 2), con l’espressa indicazione che «Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallostatuto e dalle norme del codice civile». 3.3. – Nondimeno, la pur affermata natura di ente pubblico economiconon è dirimente ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al rapporto dilavoro del personale dipendente dagli enti per l’edilizia residenziale,dovendosi comunque vagliare la specifica regolamentazione dettata nella legge regionale istitutiva (in tal senso, Cass. Sez. L, 14/11/2019, n. 29617, che richiama anche la giurisprudenza amministrativa in ordine alla nozione funzionale di ente pubblico, vale a dire la possibilità che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.). 3.4. - Con riferimento all’ ARER, occorre considerare che, accanto alla disposizione sopra citata, che richiama espressamente la disciplina prevista dallo statuto e dalle norme del codice civile “Salvo quanto previsto dalla presente legge”, l’art. 18 della legge regionale, specificamente dettato in tema di “personale”, stabiliva, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis,che: « 1. I contratti del personale sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d ’ Aosta e revisione della disciplina del personale).2. Fino alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, al personale dell’Azienda si applicano lo status giuridico e le norme contrattuali vigenti.». 3.5. - Ne consegue che il legislatore regionale, pur affermando la natura di ente pubblico economico dell’ARER e richiamando la disciplina privatistica, per quanto attiene ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, in attuazione della espressa riserva formulata in ordine ad una differente previsione stabilita nella medesima legge, ha inserito un’apposita statuizione intes a a mantenere - in via provvisoria nell’originaria impostazione – l’applicazione del la disciplina legale e contrattuale del pubblico impiego contrattualizzato, come reso evidente dal rinvio allo «status giuridico»e alle «norme contrattuali vigenti», vale a dire a l regime in vigore allorché il personale era dipendente dello IACP, pacificamente ente di natura pubblica soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, espressamente ricompreso fra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2 , del medesimo decreto legislativo. 3.6. – A fronte di tale chiar a indicazione , di natura testuale , l a sopravvenuta abrogazione dell’art. 18 in commento ad opera dell’art. 16, comma 6, della l.r. 19 marzo 2018, n. 2, e l’espressa previsione del mantenimento della disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato, di cui all’art. 16, comma 5, della medesima legge regionale («5. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, inoltre, all’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER) -Agence régionale pour le logement e al relativo personale, nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.”.») conforta ulteriormente l’interpretazione resa , atteso che , con la predetta disposizione il legislatore regionale ha inteso rendere stabile il richiamo alla disciplina pubblicistica, che, assai significativamente, “continua a trovare applicazione” al personale dell’ARER, così rendendo palese – sempre sul piano della ermeneutica testuale - che l’applicazione delregime proprio del lavoro pubblico non è stata contrassegnata da alcuna soluzione di continuità nel passaggio fra l’originaria previsione, di cui al citato art. 18, e la sopravvenuta previsione di cui alla l.r. n. 2 del 2018. 3.7. -Ne discende l’infondatezza dell’asserita violazione di legge, di cui all’unico motivo, sviluppato sull’errato presupposto che la normativa regionale postulasse l’applicazione della disciplina privatisticaal rapporto di lavoro del personale dell’ARER. 4. – Ne consegue, in ultima analisi, per quel che attiene alla specifica rivendicazione in esame, che non può tro vare accoglimento la pretesa del Mari, fondata su di una conciliazione conclusa (e sul susseguente contratto stipulato) per il riconoscimento di un superiore inquadramento al di fuori delle condizioni previste per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato(e, segnatamente, dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), e, pertanto , inficiata da nullità ( fra molte, di recente, Cass.12 Sez. L 29/05/2023, n. 14890, specifica sull’affermazione di nullità per contrasto con norma imperativa di una conciliazione intervenuta per il riconoscimento di un trattamento economico non dovuto). 5. - Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 6. -Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello