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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 28545/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natctil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 15/04/2021, la Corte di appeilo di Palermo confermava la sentenza del 23/10/2018 del Tribunale di Sciacca con la quale l'attuale ricorrente era stata dichiaratqf responsabile del reato di cui alli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore ai limite tabeilare previsto dai D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 dei 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alle modalità di occultamento della stessa, alla suddivisione della sostanza in dosi singoli già confezionate in bustine pronte ad essere cedute, gli esiti dell'attività di osservazione della p.g, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente.

La ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuaii e ai versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natctil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 15/04/2021, la Corte di appeilo di Palermo confermava la sentenza del 23/10/2018 del Tribunale di Sciacca con la quale l'attuale ricorrente era stata dichiaratqf responsabile del reato di cui alli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore ai limite tabeilare previsto dai D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 dei 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alle modalità di occultamento della stessa, alla suddivisione della sostanza in dosi singoli già confezionate in bustine pronte ad essere cedute, gli esiti dell'attività di osservazione della p.g, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. La ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuaii e ai versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 28545/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris