CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03184/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'oo-lino,nza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità de ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogii. Con ordinanza del 14/8/2023 il Tribunale di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., dichiarava la non esecutività della sentenza del Tribunale sopra suindicata, sospendendone l'esecuzione a disponendo, altresì, la rinnovazione della notifica al Maranta deli'ordinanza della Corte di appello. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ao un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) (al! e), in relazione agli artt. 581, lett. c) e 591, lett. c), cod. proc pen., nonché per assoluta contraddittorietà della motivazione. Contesta l'impugnata ordinanza nella parte in cui ha ritenuto aspecifici i motivi di appello, evidenziando come, in punto di responsabilità, fosse stata confutata l'identificazione dell'imputato e, in relazione alla dosimetria della pena, fosse stata evidenziata l'incensuratezza del Maranta e !a modestia del danno arrecato alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero, correttamente la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto la doglianza avanzata in tema di responsabilità era del tutto aspecifica, posto che solo in apparenza si confrontava con la sentenza di primo grado, che - con motivazione del tutto lineare ed immune da qualsivoglia vizio logico -- aveva evidenziato gli elementi a carico dell'imputato che avevano portato alla affermazione della sua penale responsabilità (individuati nell'impiego di dati non veritieri e di documenti contraffatti, segnatamente il documento di identità, la carta di circolazione e l'attestato di rischio). Il profilo relativo alla dosimetria della pena, invece, era del tutto generico, non risultaldo esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatt-cì o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limitava ad una mera asserzione, in quanto non indicava le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere "concesso il pagamento di una pena pecuniaria'. Del resto, il giudice di prime cure aveva già determinato la pena nel minimo edittale all'epoca dei fatti previsto dall'art. 642 cod. pen. e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sospendendo condizionalmente la pena. 2.. Aihnamrnissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelia determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equita'civarnente fissata. t n P. Q. M.C"» i r3 cri ;f1,, O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricocrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore da Cassa delle rrl t3 E" ammende. nlo E- '2012 rn Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 202