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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20162/2026

Testo disponibile della fonte

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empore,rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.Pietro GAETA (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Sesta Civile -Tributaria, n. 15187/2013, depositata in data 18/06/2013;Numero registro generale 27933/2018Numero sezionale 4922/2026Numero di raccolta generale 20162/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12maggio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnò la cartella di pagamento emessa ai fini IVA,IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2003 sulla scorta di un prodromico avvisodi accertamento di cui lamentava l’omessa notifica.2.

La CTP di Napoli con sentenza n. 267/20/2009 rigettò il ricorso dellasocietà contribuente sul rilievo che l’avviso di accertamento era statoregolarmente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c.3.

La CTR della Campania con sentenza n. 207/15/2010 rigettò l’appellodella società contribuente sul rilievo della mancata impugnazione dell'avvisodi accertamento ritualmente notificato alla società ai sensi dell’art. 140c.p.c. con l’avviso all’interessato a mezzo lettera raccomandata.4.

La società contribuente propose ricorso per cassazione nonché ricorsoper revocazione, quest’ultimo accolto dalla CTR con sentenza n.160/17/2011.5.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propose ricorso percassazione che questa Corte accolse con l’ordinanza impugnata che,richiamando i principi affermati in materia di revocazione delle pronuncegiudiziali da Cass. n. 8295/2005, n. 17745/2005 e n. 3652/2006, ritenneinsussistenti nella specie i presupposti per la revocazione della decisione diappello che aveva accertato la regolarità della notifica dell’originario avvisodi accertamento.6.

Questa Corte con la citata ordinanza dispose, quindi, il rinvio dellacausa ad altra sezione della CTR della Campania che con sentenza n.6861/15/2016, preso atto della mancata riassunzione del giudizio dinanzi asé, ne dichiarò l’estinzione.7.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle entrate – Riscossione notificò amezzo pec alla [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento recante “iscrizione aruolo a seguito della sentenza della CTR» sopra indicata.Numero registro generale 27933/2018Numero sezionale 4922/2026Numero di raccolta generale 20162/2026Data pubblicazione 16/06/20268.

La società contribuente, sulla premessa che non aveva ricevutonotifica del ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entratedinanzi a questa Corte, poi sfociata nell’ordinanza impugnata, nécomunicazione dell’avviso di trattazione della causa e dell’ordinanza emessaall’esito, avverso quest’ultima propone ricorso per revocazione affidato adun motivo, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di revocazione proposto «ai sensi degli artt. 395 e succ.c.p.c.» la ricorrente sostiene che l’ordinanza di questa Corte n. 15187/2013,che, su ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassò la sentenza d’appello (n.160/17/2011) di revocazione della precedente sentenza d’appello (n.207/15/2010), è frutto di errore revocatorio per non avere questa Corterilevato che l’Agenzia delle entrate aveva notificato il ricorso per cassazioneavverso la sentenza d’appello di revocazione, richiesta in data 23/06/2011ed effettuata in pari data ai sensi dell’art. 149 c.p.c., presso un indirizzoerrato, ovvero in via [OSCURATO:PERSONA], n. 17 di Napoli, presso lo studio legaledel difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA], che però era ubicatoal numero civico 16 della predetta via.

Lamenta, altresì, che questa Cortenon aveva neppure rilevato l’omessa produzione in giudizio da parte dellaricorrente Agenzia delle entrate dell’avviso di ricevimento del ricorso speditoa mezzo raccomandata postale, che avrebbe dovuto indurre la Corte adichiarare inammissibile quel ricorso.2.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.2.1.

Invero, avverso la sentenza della CTR della Campania n.207/15/2010, che, rigettando l’impugnazione della sentenza della CTP del2009 proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva accertato la rituale notificazionealla parte contribuente dell'avviso di accertamento e la sua conseguentemancata tempestiva impugnazione (effettuata solo all’esito della notificadella cartella di pagamento emessa sulla base di tale atto impositivo), laricorrente ha proposto ricorso per cassazione che è stato rigettato da questaCorte con l’ordinanza n. 11433/2012, depositata in data 6 luglio 2012.

NeNumero registro generale 27933/2018Numero sezionale 4922/2026Numero di raccolta generale 20162/2026Data pubblicazione 16/06/2026consegue che, essendo stata ormai definitivamente accertata la regolaritàdella notifica dell’avviso di accertamento, come statuito dalla sentenzad’appello n. 207/15/2010, la decisione del ricorso per revocazionedell’ordinanza di questa Corte n. 15187/2013, resa nell’ambito di altrogiudizio di revocazione (proposto dinanzi al giudice d’appello), sarebbe deltutto superflua in quanto il suo eventuale accoglimento non sarebbe in alcunmodo idoneo a rimettere in discussione la statuizione di merito di regolaritàdella notifica dell’originario atto impositivo e, quindi, della intempestivitàdella sua impugnazione.3.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e, sul rilievo che lostesso è stato proposto successivamente alla pronuncia di questa Corte daultimo citata, la ricorrente va condannata al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore,rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.Pietro GAETA (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Sesta Civile -Tributaria, n. 15187/2013, depositata in data 18/06/2013;Numero registro generale 27933/2018Numero sezionale 4922/2026Numero di raccolta generale 20162/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12maggio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnò la cartella di pagamento emessa ai fini IVA,IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2003 sulla scorta di un prodromico avvisodi accertamento di cui lamentava l’omessa notifica.2. La CTP di Napoli con sentenza n. 267/20/2009 rigettò il ricorso dellasocietà contribuente sul rilievo che l’avviso di accertamento era statoregolarmente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c.3. La CTR della Campania con sentenza n. 207/15/2010 rigettò l’appellodella società contribuente sul rilievo della mancata impugnazione dell'avvisodi accertamento ritualmente notificato alla società ai sensi dell’art. 140c.p.c. con l’avviso all’interessato a mezzo lettera raccomandata.4. La società contribuente propose ricorso per cassazione nonché ricorsoper revocazione, quest’ultimo accolto dalla CTR con sentenza n.160/17/2011.5. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propose ricorso percassazione che questa Corte accolse con l’ordinanza impugnata che,richiamando i principi affermati in materia di revocazione delle pronuncegiudiziali da Cass. n. 8295/2005, n. 17745/2005 e n. 3652/2006, ritenneinsussistenti nella specie i presupposti per la revocazione della decisione diappello che aveva accertato la regolarità della notifica dell’originario avvisodi accertamento.6. Questa Corte con la citata ordinanza dispose, quindi, il rinvio dellacausa ad altra sezione della CTR della Campania che con sentenza n.6861/15/2016, preso atto della mancata riassunzione del giudizio dinanzi asé, ne dichiarò l’estinzione.7. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle entrate – Riscossione notificò amezzo pec alla [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento recante “iscrizione aruolo a seguito della sentenza della CTR» sopra indicata.Numero registro generale 27933/2018Numero sezionale 4922/2026Numero di raccolta generale 20162/2026Data pubblicazione 16/06/20268. La società contribuente, sulla premessa che non aveva ricevutonotifica del ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entratedinanzi a questa Corte, poi sfociata nell’ordinanza impugnata, nécomunicazione dell’avviso di trattazione della causa e dell’ordinanza emessaall’esito, avverso quest’ultima propone ricorso per revocazione affidato adun motivo, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di revocazione proposto «ai sensi degli artt. 395 e succ.c.p.c.» la ricorrente sostiene che l’ordinanza di questa Corte n. 15187/2013,che, su ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassò la sentenza d’appello (n.160/17/2011) di revocazione della precedente sentenza d’appello (n.207/15/2010), è frutto di errore revocatorio per non avere questa Corterilevato che l’Agenzia delle entrate aveva notificato il ricorso per cassazioneavverso la sentenza d’appello di revocazione, richiesta in data 23/06/2011ed effettuata in pari data ai sensi dell’art. 149 c.p.c., presso un indirizzoerrato, ovvero in via [OSCURATO:PERSONA], n. 17 di Napoli, presso lo studio legaledel difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA], che però era ubicatoal numero civico 16 della predetta via. Lamenta, altresì, che questa Cortenon aveva neppure rilevato l’omessa produzione in giudizio da parte dellaricorrente Agenzia delle entrate dell’avviso di ricevimento del ricorso speditoa mezzo raccomandata postale, che avrebbe dovuto indurre la Corte adichiarare inammissibile quel ricorso.2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.2.1. Invero, avverso la sentenza della CTR della Campania n.207/15/2010, che, rigettando l’impugnazione della sentenza della CTP del2009 proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva accertato la rituale notificazionealla parte contribuente dell'avviso di accertamento e la sua conseguentemancata tempestiva impugnazione (effettuata solo all’esito della notificadella cartella di pagamento emessa sulla base di tale atto impositivo), laricorrente ha proposto ricorso per cassazione che è stato rigettato da questaCorte con l’ordinanza n. 11433/2012, depositata in data 6 luglio 2012. NeNumero registro generale 27933/2018Numero sezionale 4922/2026Numero di raccolta generale 20162/2026Data pubblicazione 16/06/2026consegue che, essendo stata ormai definitivamente accertata la regolaritàdella notifica dell’avviso di accertamento, come statuito dalla sentenzad’appello n. 207/15/2010, la decisione del ricorso per revocazionedell’ordinanza di questa Corte n. 15187/2013, resa nell’ambito di altrogiudizio di revocazione (proposto dinanzi al giudice d’appello), sarebbe deltutto superflua in quanto il suo eventuale accoglimento non sarebbe in alcunmodo idoneo a rimettere in discussione la statuizione di merito di regolaritàdella notifica dell’originario atto impositivo e, quindi, della intempestivitàdella sua impugnazione.3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e, sul rilievo che lostesso è stato proposto successivamente alla pronuncia di questa Corte daultimo citata, la ricorrente va condannata al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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