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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 49357/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'ASSISE L'AQUILA nei confronti di: TRIBUNALE AVEZZANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di assise di L'Aquila, e quelle del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Avezzano.

RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 7 ottobre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso tra loro, del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché, in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA], di quello di estorsione consumata e tentata in pregiudizio della stessa persona offesa, reati che ha ritenuto di competenza della Corte di assise di L'Aquila ed ha, quindi, disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo a bruzzese.

2. A seguito dell'esercizio dell'azione penale e dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, la Corte di assise, con ordinanza del 5 aprile 2023, ha, a sua volta, declinato la propria competenza, limitatamente al delitto di estorsione consumata e tentata ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e sollevato il relativo conflitto negativo.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 24 luglio 2023, dichiararsi la competenza della Corte di assise di L'Aquila, mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con note del 29 agosto 2023, sollecil:ando l'attribuzione della competenza al Tribunale di Avezzano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen..

2. La competenza per materia spetta alla Corte di assise di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondono, infatti, sia, al capo B), del sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] che, al capo A), dell'estorsione tentata e consumata in pregiudizio della stessa persona offesa.

Dalla lettura dei capi di imputazione si evince che, a differenza di quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] ancora con le note del 29 agosto 2023, la condotta qualificata ai sensi dell'art. 630 cod. pen. — che si assume essere stata posta in essere, 1'8 aprile 2011, costringendo la vittima a sedersi, legandole le mani dietro la schiena ed i piedi con nastro isolante di colore nero, così inibendole i movimenti, sottraendole il telefono cellulare e le chiavi dell'autovettura, per poi lasciarla andare dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto la distinta di una richiesta di emissione di assegno circolare — rientra nella più ampia sequela di atti estorsivi, realizzati, in parte anche con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], tra 11 ed il 14 aprile 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al fine di indurlo, con parziale successo, ad una dazione di denaro.

L'espressa ed analitica indicazione, al capo A) della rubrica (cfr., in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza del Tribunale di Avezzano del 7 ottobre 2011), della condotta integrante sequestro di persona a scopo di estorsione quale comportamento finalizzato al conseguimento dell'obiettivo criminoso, che ha spinto i [OSCURATO:PERSONA] e la Salvi a rendersi autori, prima e dopo, di distinte ed ulteriori pressioni illecite, rende palese — come, del resto, riconosciuto anche dalla Corte di assise nell'ordinanza con la quale ha sollevato il conflitto — la connessione teleologica tra i delitti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, lett. c), e 16 cod. proc. pen., giustifica l'attribuzione della competenza, per entrambi i reati, alla Corte di assise.

Le regole sul simultaneus processus e sulla connessione precludono, d'altro canto, la separazione, sollecitata dalla Corte di assise, della posizione della sola [OSCURATO:PERSONA], per la quale lo spostamento della competenza è imposto, ai sensi dell'art., lett a), cod. proc. pen., dalla connessione derivante dall'avere ella concorso, stando all'ipotesi di accusa, con i [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione connesso a quello, più grave, di sequestro di persona ex art. 630 cod. pen., che determina lo spostamento della competenza in favore della Corte di assise.

3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di cdnnpetenza deve essere risolto a favore della Corte di assise di L'Aquila.

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di assise di z L'Aquila, cui dispo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'ASSISE L'AQUILA nei confronti di: TRIBUNALE AVEZZANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di assise di L'Aquila, e quelle del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Avezzano. RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 7 ottobre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso tra loro, del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché, in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA], di quello di estorsione consumata e tentata in pregiudizio della stessa persona offesa, reati che ha ritenuto di competenza della Corte di assise di L'Aquila ed ha, quindi, disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo a bruzzese. 2. A seguito dell'esercizio dell'azione penale e dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, la Corte di assise, con ordinanza del 5 aprile 2023, ha, a sua volta, declinato la propria competenza, limitatamente al delitto di estorsione consumata e tentata ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e sollevato il relativo conflitto negativo. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 24 luglio 2023, dichiararsi la competenza della Corte di assise di L'Aquila, mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con note del 29 agosto 2023, sollecil:ando l'attribuzione della competenza al Tribunale di Avezzano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen.. 2. La competenza per materia spetta alla Corte di assise di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondono, infatti, sia, al capo B), del sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] che, al capo A), dell'estorsione tentata e consumata in pregiudizio della stessa persona offesa. Dalla lettura dei capi di imputazione si evince che, a differenza di quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] ancora con le note del 29 agosto 2023, la condotta qualificata ai sensi dell'art. 630 cod. pen. — che si assume essere stata posta in essere, 1'8 aprile 2011, costringendo la vittima a sedersi, legandole le mani dietro la schiena ed i piedi con nastro isolante di colore nero, così inibendole i movimenti, sottraendole il telefono cellulare e le chiavi dell'autovettura, per poi lasciarla andare dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto la distinta di una richiesta di emissione di assegno circolare — rientra nella più ampia sequela di atti estorsivi, realizzati, in parte anche con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], tra 11 ed il 14 aprile 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al fine di indurlo, con parziale successo, ad una dazione di denaro. L'espressa ed analitica indicazione, al capo A) della rubrica (cfr., in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza del Tribunale di Avezzano del 7 ottobre 2011), della condotta integrante sequestro di persona a scopo di estorsione quale comportamento finalizzato al conseguimento dell'obiettivo criminoso, che ha spinto i [OSCURATO:PERSONA] e la Salvi a rendersi autori, prima e dopo, di distinte ed ulteriori pressioni illecite, rende palese — come, del resto, riconosciuto anche dalla Corte di assise nell'ordinanza con la quale ha sollevato il conflitto — la connessione teleologica tra i delitti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, lett. c), e 16 cod. proc. pen., giustifica l'attribuzione della competenza, per entrambi i reati, alla Corte di assise. Le regole sul simultaneus processus e sulla connessione precludono, d'altro canto, la separazione, sollecitata dalla Corte di assise, della posizione della sola [OSCURATO:PERSONA], per la quale lo spostamento della competenza è imposto, ai sensi dell'art., lett a), cod. proc. pen., dalla connessione derivante dall'avere ella concorso, stando all'ipotesi di accusa, con i [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione connesso a quello, più grave, di sequestro di persona ex art. 630 cod. pen., che determina lo spostamento della competenza in favore della Corte di assise. 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di cdnnpetenza deve essere risolto a favore della Corte di assise di L'Aquila. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di assise di z L'Aquila, cui dispo
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