CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio riguardo il secondo motivo; rigetto nel resto. udito il difensore Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deposita conclusioni alle quali si riporta unitamente alla nota spese e chiede la conferma della sentenza impugnata. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, deposita memoria difensiva ai sensi dell'art.121 c.p.p. ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2022, la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Terni, in accoglimento dell'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], riteneva [OSCURATO:PERSONA] colpevole della condotta di falso, già rubricata ai sensi dell'art. 483 cod. pen., per avere autocertificato il proprio voto di laurea in ingegneria in 94/100, invece dei reali 92/100, e ciò al fine di ottenere di essere assunto come insegnante presso un istituto tecnico superiore (a preferenza del Margheriti), condannandolo a risarcire i danni patiti da quest'ultimo da liquidarsi in separato giudizio civile. 1.1. La Corte perugina riformava, limitatamente al punto indicato (sul diverso profilo di falso relativo all'indicato superamento di tre esami, del corso di laurea, in realtà non affrontati, il Tribunale aveva pronunciato sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., non attinta dall'appello della parte civile), la pronuncia di prime cure, osservando quanto segue. Premetteva che la riforma non si fondava sulla diversa valutazione del significato della prova dichiarativa ma solo sulla constatazione della sussistenza di vizi logici nel complessivo apparato motivazionale. Giovava ricordare che la produzione del certificato di laurea era stata fatta dal Fausti solo a seguito della richiesta di accesso agli atti della parte civile Martinenghi, come era emerso dalle dichiarazioni rese dall'assistente amministrativo [OSCURATO:PERSONA] e dalla dirigente scolastica [OSCURATO:PERSONA]. Era stata l'omessa considerazione di tale portato dichiarativo a condurre il Tribunale a concludere per il ragionevole dubbio in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato al Fausti. Quanto, poi, alla limitata correzione del voto di laurea, anch'essa ritenuta indice dell'assenza del dolo, si doveva, invece, considerare come l'imputato fosse a piena conoscenza del fatto che tale innalzamento avrebbe comportato l'assegnazione di un ulteriore punto nella graduatoria (per essere stato inserito anche in quella del precedente triennio), essenziale per superare il punteggio raggiunto dalla parte civile. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 192, 530, 533, 573 e 576 cod. pen..Pur citando correttamente la giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito non aveva offerto una "motivazione rafforzata" nel riformare, sulla falsa attestazione del voto di laurea, la sentenza assolutoria di prime cure, non superando così il ragionevole dubbio che da tale pronuncia era almeno derivato. Un canone che doveva essere rispettato anche sulla decisione di riforma delle sole statuizioni civili. Non si era, in altri termini, spiegato come il diverso apprezzamento delle prove fosse l'unico possibile. Si erano solo rivalutate, sul piano logico, le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale. L'elemento soggettivo del falso doveva, invece, ritenersi, escluso dal fatto che era stato lo stesso imputato a produrre quel certificato dal quale era emersa la falsa autocertificazione del voto di laurea, senza avere ricevuto alcuna sollecitazione a farlo (come avevano confermato anche i testi escussi). Costituiva una mera diversa valutazione delle prove il fatto che i due punti in più nel voto di laurea fossero strumentali ad ottenere un punteggio che gli avrebbe consentito di scavalcare un altro concorrente al medesimo posto, posto che non vi era prova che egli ne fosse, al momento della presentazione della domanda, consapevole. Peraltro, in fatto, l'innalzamento del voto non gli aveva permesso alcuno spostamento in altre graduatorie e, comunque, egli non poteva conoscerne, alla data della presentazione della domanda, i partecipanti. Anche la domanda del Margheriti era successiva alla sua. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 6 Convenzione EDU e 495, comma 2, cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione, essendosi fondata, la riforma della sentenza, non su nuovi elementi ma solo su una diversa valutazione di quelli già acquisiti agli atti. Né era stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale, nuovamente escutendo le prove dichiarative ritenute decisive, rinnovazione da effettuarsi anche in caso di rivalutazione delle sole statuizioni civili. Pur avendo, la Corte d'appello, citato come decisive le testimonianze della assistente amministrativa [OSCURATO:PERSONA] e del dirigente scolastico [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'esame dell'imputato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.4. Il difensore del ricorrente produceva, nel corso dell'udienza di discussione (e, quindi, tardivamente: vd. Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647), memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato a risarcire i danni cagionati alla parte civile per la falsa autocertificazione del voto di laurea è infondato. 1. Il secondo motivo di ricorso - preliminare rispetto al primo, denunciando la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in sede di riforma della sentenza assolutoria (ancor prima di valutarne il portato al fine di addivenire, appunto, al ribaltamento del giudizio) - è privo di concreto fondamento. Si è, infatti, affermato che il giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale quando, nella sentenza di primo grado, manchi del tutto la motivazione e, quindi, la valutazione dell'attendibilità di detta prova (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831). Nel caso di specie, invero, la lettura della sentenza di prime cure consente di affermare che non si era tenuto in alcun conto il portato delle deposizioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA] (impiegata amministrativa dell'istituto scolastico presso il quale l'imputato avrebbe dovuto assumere un incarico di insegnamento) e [OSCURATO:PERSONA] (la dirigente scolastica dell'istituto), tanto da riportare la sola versione dei fatti assunta dall'imputato: l'avere allegato alla domanda il certificato di laurea che smentiva l'autocertificazione e che, pertanto, aveva fatto dubitare, al Tribunale, della configurabilità dell'elemento soggettivo del falso. Così che le dette deposizioni non andavano rinnovate non fondandosi in alcun modo sulle medesime (sulla loro attendibilità, sul loro contenuto) la precedente pronuncia assolutoria. 2. Anche il primo motivo di ricorso è infondato dovendosi ritenere che la motivazione della Corte d'appello, di riforma dell'assoluzione, rispetti il canone della "motivazione rafforzata". La Corte, infatti, esaminate le ricordate deposizioni, ritenute le stesse attendibili per l'assoluta indifferenza delle testimoni all'esito del giudizio, rilevava come le stesse avessero smentito l'imputato proprio sulla circostanza che aveva determinato, in buona parte, la sua assoluzione, avendo, costoro, riferito che il certificato di laurea, da cui era emersa la falsità ideologica dell'autocertificazione del voto finale, non era stato affatto prodotto dal medesimo imputato contestualmente al documento falso ma era stato depositato solo dopo che ne era stata sollecitata la consegna dall'impiegata del plesso scolastico proprio e solo a seguito dell'istanza di accesso agli atti dell'odierna parte civile. Era pertanto del tutto smentita la versione dell'accaduto prospettata dall'imputato al fine di assumere l'assenza di quel dolo che, invece, dalla contraria ricostruzione del fatto - infine operata dalla Corte perugina - emergeva evidente. Sulle censure relative alla rilevanza del falso nella composizione della graduatoria, poi, la motivazione della Corte appare priva di manifeste discrasie logiche, dovendosi prendere atto della consapevolezza del prevenuto che la falsificazione del voto di laurea, attestato con la sola autocertificazione, gli avrebbe consentito un maggior punteggio per l'assegnazione della cattedra (a prescindere dal "superamento" della parte civile, non avendo tale circostanza rilievo dirimente, trattandosi di reato punibile a titolo di dolo generico). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si ritiene equo liquidare nella somma indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liqu