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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 12425/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti i motivi nuovi depositati in data 29/02/2024 con i quali ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione chiede la fissazione del ricorso nella sezione di competenza.

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato.

Deve anzitutto rilevarsi che, quanto al diniego di riconoscimento del fatto lieve, la sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto non fosse riconducibile all'ipotesi di minore offensività in ragione del quantitativo pari a grammi 118,30 di hashish da cui erano ricavabili n. 2.035 dosi singole, dalla presenza di materiale per il confezionamento e dal notevole impegno economico.

Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in diritto.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

M., Rv. 274076 — 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione).

L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

Non di meno, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

Ora, se vale tutt'ora il principio dell'assorbente pregnanza negativa", non di meno questa può essere riconosciuta solo in relazione a quei parametri che impongono una valutazione così pregiudizievole da non poter essere neutralizzata, né significativamente attenuata, dagli altri indici, illustrando che il fatto ha avuto un tasso di aggressione ai beni giuridici protetti incompatibile con una valutazione in termini di ridotta offensività.

In tale contesto, assume rilievo, come già ritenuto in giurisprudenza, l'accertata detenzione a fini di cessione a terzi di droga idonea al confezionamento di migliaia di dosi, ovvero di droga già suddivisa in svariate centinaia di involucri (Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068 - 01 Sez. 3, n. 23082 del 22/02/2022, Radicchi, non mass.; Sez. 3, n. 30584 del 01/06/2022, Giombini, non mass. secondo e o . il comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di ` cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine").

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti i motivi nuovi depositati in data 29/02/2024 con i quali ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione chiede la fissazione del ricorso nella sezione di competenza. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato. Deve anzitutto rilevarsi che, quanto al diniego di riconoscimento del fatto lieve, la sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto non fosse riconducibile all'ipotesi di minore offensività in ragione del quantitativo pari a grammi 118,30 di hashish da cui erano ricavabili n. 2.035 dosi singole, dalla presenza di materiale per il confezionamento e dal notevole impegno economico. Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in diritto. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 — 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Non di meno, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Ora, se vale tutt'ora il principio dell'assorbente pregnanza negativa", non di meno questa può essere riconosciuta solo in relazione a quei parametri che impongono una valutazione così pregiudizievole da non poter essere neutralizzata, né significativamente attenuata, dagli altri indici, illustrando che il fatto ha avuto un tasso di aggressione ai beni giuridici protetti incompatibile con una valutazione in termini di ridotta offensività. In tale contesto, assume rilievo, come già ritenuto in giurisprudenza, l'accertata detenzione a fini di cessione a terzi di droga idonea al confezionamento di migliaia di dosi, ovvero di droga già suddivisa in svariate centinaia di involucri (Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068 - 01 Sez. 3, n. 23082 del 22/02/2022, Radicchi, non mass.; Sez. 3, n. 30584 del 01/06/2022, Giombini, non mass. secondo e o . il comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di ` cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine"). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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