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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 29213/2021

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1487-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 3696/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 5980/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 1487/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] — docente di religione, immessa nel ruolo della scuola secondaria statale con decorrenza giuridica 10 settembre 2005 ed economica 10 settembre 2006, in servizio presso la scuola media G.M.

Cante di Giugliano in Campania (NA) — per il riconoscimento nella ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna e per la restituzione delle somme recuperate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MIUR) a seguito del mancato riconoscimento di tale servizio.

2. La Corte territoriale, richiamata la normativa statale e la contrattazione collettiva sui docenti di religione, osservava che a norma dell'articolo 1 DL nr. 370/1970, ai docenti della scuola secondaria statale era riconosciuto il servizio prestato: quale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie, statali e pareggiate; quale insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali (o degli educandati femminili statali o nelle scuole elementari parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie).

3. Non era invece previsto il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne.

4. Pur essendo stata attuata dalla legge nr. 312/1980, articolo 57, una notevole integrazione tra i ruoli del personale della scuola, non erano state abrogate le norme che riguardavano il riconoscimento dei servizi resi.

5. Invece, soltanto per il personale docente delle scuole elementari statali era riconosciuto — dall'articolo 2, comma due, del medesimo D.L. nr. 370/1970 — il servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato nelle scuole materne, statali o comunali.

6. Le peculiarità della disciplina degli insegnanti di religione non incidevano sulla disciplina del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna, del tutto omogena a quella degli insegnanti di altre materie.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura; il MIUR e la Scuola media PROC. nr. 1487/2016 RG statale G.M.

Cante hanno depositato atto di costituzione.

Ha depositato memoria di costituzione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone il sopravvenuto decesso; l'erede ha poi depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— violazione dell'articolo 1 legge 18 luglio 2003 nr. 186, dei contenuti dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985 nr. 751, dell'articolo 53, comma sei, L. 11 luglio 1980 nr. 312, della circolare ministeriale del 3 gennaio 2001 nr.2 nonché delle norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

2. Si deduce che la ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione segue regole diverse rispetto a quelle delle altre categorie di docenti, in quanto soltanto con la legge nr. 186/2003 venivano per la prima volta istituiti i due ruoli degli insegnanti di religione delle scuole statali, sicché in epoca precedente non si poneva la questione del riconoscimento di un servizio pre-ruolo.

3. Con il secondo mezzo si lamenta — ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod. proc. civ.— violazione degli articoli 1 e 2 DL nr. 370/1970, conv. in legge nr. 576/1970, dell'articolo 1 L. 18 luglio 2003 nr. 186, dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con DPR 16 dicembre 1985 nr. 751, dell'articolo 53, comma sei, L. 11 luglio 1980 nr. 312, della circolare ministeriale del 3 gennaio 2001 nr.2 nonché delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

4. Si contesta l'interpretazione degli articoli 1 e 2 del DL nr. 370/1970 accolta nella sentenza impugnata.

Si sottolinea che è ammesso da tali norme il riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare e che prima della istituzione dei ruoli di cui alla legge nr. 186/2003 nella scuola PROC. nr. 1487/2016 RG materna e nella scuola elementare le modalità di nomina degli insegnanti di religione ed i titoli richiesti erano identici.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso ponga una questione di massima di particolare importanza, dovendo procedersi per la soluzione del caso in discussione ad una preventiva analisi di sistema della ricostruzione della carriera dei docenti di ruolo della scuola statale. [OSCURATO:PERSONA]

6. La ricostruzione di carriera segue, per i docenti di religione, la disciplina generale degli altri docenti di ruolo.

7. Vero è che prima della legge 18 luglio 2003 nr. 186 i docenti di religione non erano docenti di ruolo, essendovi l'unica categoria dei docenti di religione a termine: non vi erano ruoli statali per l'insegnamento della religione cattolica; nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il capo di istituto conferiva incarichi annuali di insegnamento (docente incaricato annuale: art. 309 D.Lgs. nr. 297/1994).

8. Tuttavia, la richiamata legge nr. 186/2003 nell'istituire, per la prima volta, due ruoli per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, corrispondenti ai cicli scolastici (istruzione primaria ed istruzione secondaria), su base regionale, ha esteso ai docenti immessi in ruolo le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di cui al Testo unico sull'istruzione ed alla contrattazione collettiva.

9. Dispone, infatti, l'articolo 1, comma due, L. nr. 186/2003: «Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva».

10. Continua a permanere, invece, la specialità del lavoro a termine, in quanto gli insegnanti di religione cattolica non di ruolo sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale, che si intende confermato qualora 3 q.

PROC. nr. 1487/2016 RG permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 3, comma dieci, L. nr. 186/2003 e articolo 40, comma 5, del C.C.N.L.

Scuola del 27.11.07).

11. In questa sede non si discute, tuttavia, dell'insegnamento della religione cattolica a termine, ma della ricostruzione di carriera del docente di religione immesso nel ruolo della scuola statale.

In materia trova applicazione la disciplina prevista dal TU nr. 297/1994; le disposizioni della legge nr. 186/2003 (che costituiscono il tratto di specialità del rapporto a tempo indeterminato dei docenti di religione cattolica, ex articolo 1 , comma due, L. nr. 186 cit.) non riguardano la ricostruzione di carriera, ma la disciplina: delle dotazioni organiche (articolo 2); dei concorsi e dell'accesso ai ruoli (articolo 3); della mobilità professionale (limitata, di norma, al medesimo insegnamento) e territoriale (articolo 4).

12. La disciplina della fattispecie controversa (riconoscimento al docente di religione del ruolo di istruzione secondaria del servizio pre-ruolo svolto nella scuola materna) va dunque individuata negli articoli da 485 a 490 del D.Lgs. nr. 297/1994 (parte terza, titolo I, capo III, sezione IV: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera»). [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

13. La disciplina dei passaggi di ruolo riguarda la modifica del grado di istruzione in cui il docente presta servizio.

Prima l'articolo 472 del TU nr. 297/1994, poi l'articolo 48 del [OSCURATO:PERSONA] 1994/1997 (che ha disapplicato il suddetto articolo 472; v. articolo 82 CCNL) hanno affermato il principio della mobilità del personale docente — compreso il personale insegnante delle scuole materne — da un ruolo di grado inferiore a quelli di grado superiore e viceversa (salva la necessità del possesso del titolo di abilitazione richiesto per l'insegnamento).

14. La mobilità tra ruoli (e, per quanto in causa rileva, tra il ruolo della scuola materna ed il ruolo della scuola media) è comunque soltanto la premessa per l'applicazione delle norme che disciplinano la ricostruzione di carriera all'atto dell'immissione nel nuovo ruolo, di cui ai predetti articoli 485-490 TU nr. 297/1994.

15. Rilevano, in particolare:PROC. nr. 1487/2016 RG l'articolo 485 del TU nr. 297/1994, che racchiude la disciplina già contenuta nel DL nr. 370/1970, conv. in L. nr. 576/1970, articoli 1, 2 e 3, come modificato dall'articolo 81 DPR nr. 417/1974; l'articolo 487 del medesimo TU, contenente la disciplina già prevista dall'articolo 83 DPR nr. 417/1974.

16. L'articolo 485 DPR nr. 297/1994: - ai commi uno e due, si occupa del personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica e, in estrema sintesi, prevede il riconoscimento «temporizzato» (4 anni per intero, due terzi del periodo eccedente, il rimanente terzo ai soli fini economici) del servizio già prestato, rispettivamente : come docente non di ruolo delle predette scuole (id est: di istruzione secondaria ed artistica statali e pareggiate); come docente di ruolo e non di ruolo della scuola elementare. - al comma tre, si riferisce al personale docente delle scuole elementari, per il quale dispone il riconoscimento, con la medesima temporizzazione, del periodo di servizio già prestato: come docente non di ruolo della scuola elementare e delle scuole secondarie ed artistiche; come docente di ruolo e non di ruolo delle scuole materne, statali o comunali (servizio rilevante nella presente causa).

17. L'articolo 487 TU nr. 297/1994 si riferisce al solo personale (direttivo e) docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica che si accinge a passare da un ruolo inferiore (scuola secondaria di primo grado) ad un ruolo superiore (scuola secondaria di secondo grado); in questo caso il servizio prestato nel ruolo inferiore non è temporizzato, ma è riconosciuto per intero.

18. In sostanza, nell'impianto del TU nr. 297/1994: - il servizio prestato dal personale docente nelle scuole di istruzione secondaria è riconosciuto: se non di ruolo, nei limiti della temporizzazione (articolo 485, comma uno e comma tre); se di ruolo, per intero (articolo 487).PROC. nr. 1487/2016 RG Questa Corte ha già reputato tale disciplina non conforme al principio di non discriminazione (a partire da Cass. 28 novembre 2019 nr. 31149).

Invece, in caso di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, vi è sempre un riconoscimento «temporizzato» del servizio svolto, sia esso di ruolo o non di ruolo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

19. Per quanto immediatamente rilevante in causa, il personale docente della scuola materna (pur potendo transitare nel ruolo di tutte le scuole di grado superiore, ove in possesso del relativo titolo di abilitazione) si vede riconosciuto il servizio, di ruolo e non di ruolo, solo in misura temporizzata ed in caso di passaggio al ruolo della scuola elementare.

20. Non vi sono altre norme sul riconoscimento del servizio, di ruolo e non di ruolo, svolto dal docente nella scuola materna.

21. Nell'arresto del 6 maggio 2016 nr. 9144 le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, affermando che (per effetto del combinato disposto degli articoli 77 ed 83 DPR nr. 417/1974 e dell'articolo 57 L. nr. 312/1980) all'insegnante che passa dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione.

22. Il principio, cui ha dato seguito la giurisprudenza di questa sezione, (si veda Cass. 24 febbraio 2020 nr.4877) è stato affermato per i passaggi di ruolo; nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato essere diversa la questione del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti solo in seguito entrati nei ruoli della scuola statale.

23. Si tratta, dunque, di ricostruire la complessiva rilevanza del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria, anche in caso di servizio non di ruolo, come nel caso in oggetto.

24. Soltanto all'esito di questa analisi si potrà tenere conto dell'eventuale incidenza, nell'applicazione della disciplina di riferimento, del fatto, valorizzato nel secondo motivo di ricorso, che il titolo richiesto per PROC. nr. 1487/2016 RG l'insegnamento della religione cattolica e le modalità di nomina del docente erano identici nella scuola elementare e nella scuola materna.

25. In ragione della particolare importanza della questione, per il carattere seriale del contenzioso sulla ricostruzione di carriera, appare opportuno rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente affinché valuti l'opportunità dell'assegnazione della decisione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 374, comma due, cod. proc. civ.

PQM La Corte rimette gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1487-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 3696/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 5980/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 1487/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] — docente di religione, immessa nel ruolo della scuola secondaria statale con decorrenza giuridica 10 settembre 2005 ed economica 10 settembre 2006, in servizio presso la scuola media G.M. Cante di Giugliano in Campania (NA) — per il riconoscimento nella ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna e per la restituzione delle somme recuperate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MIUR) a seguito del mancato riconoscimento di tale servizio. 2. La Corte territoriale, richiamata la normativa statale e la contrattazione collettiva sui docenti di religione, osservava che a norma dell'articolo 1 DL nr. 370/1970, ai docenti della scuola secondaria statale era riconosciuto il servizio prestato: quale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie, statali e pareggiate; quale insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali (o degli educandati femminili statali o nelle scuole elementari parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie). 3. Non era invece previsto il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne. 4. Pur essendo stata attuata dalla legge nr. 312/1980, articolo 57, una notevole integrazione tra i ruoli del personale della scuola, non erano state abrogate le norme che riguardavano il riconoscimento dei servizi resi. 5. Invece, soltanto per il personale docente delle scuole elementari statali era riconosciuto — dall'articolo 2, comma due, del medesimo D.L. nr. 370/1970 — il servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato nelle scuole materne, statali o comunali. 6. Le peculiarità della disciplina degli insegnanti di religione non incidevano sulla disciplina del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna, del tutto omogena a quella degli insegnanti di altre materie. 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura; il MIUR e la Scuola media PROC. nr. 1487/2016 RG statale G.M. Cante hanno depositato atto di costituzione. Ha depositato memoria di costituzione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone il sopravvenuto decesso; l'erede ha poi depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— violazione dell'articolo 1 legge 18 luglio 2003 nr. 186, dei contenuti dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985 nr. 751, dell'articolo 53, comma sei, L. 11 luglio 1980 nr. 312, della circolare ministeriale del 3 gennaio 2001 nr.2 nonché delle norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro. 2. Si deduce che la ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione segue regole diverse rispetto a quelle delle altre categorie di docenti, in quanto soltanto con la legge nr. 186/2003 venivano per la prima volta istituiti i due ruoli degli insegnanti di religione delle scuole statali, sicché in epoca precedente non si poneva la questione del riconoscimento di un servizio pre-ruolo. 3. Con il secondo mezzo si lamenta — ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod. proc. civ.— violazione degli articoli 1 e 2 DL nr. 370/1970, conv. in legge nr. 576/1970, dell'articolo 1 L. 18 luglio 2003 nr. 186, dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con DPR 16 dicembre 1985 nr. 751, dell'articolo 53, comma sei, L. 11 luglio 1980 nr. 312, della circolare ministeriale del 3 gennaio 2001 nr.2 nonché delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. 4. Si contesta l'interpretazione degli articoli 1 e 2 del DL nr. 370/1970 accolta nella sentenza impugnata. Si sottolinea che è ammesso da tali norme il riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare e che prima della istituzione dei ruoli di cui alla legge nr. 186/2003 nella scuola PROC. nr. 1487/2016 RG materna e nella scuola elementare le modalità di nomina degli insegnanti di religione ed i titoli richiesti erano identici. 5. Ritiene il Collegio che il ricorso ponga una questione di massima di particolare importanza, dovendo procedersi per la soluzione del caso in discussione ad una preventiva analisi di sistema della ricostruzione della carriera dei docenti di ruolo della scuola statale. [OSCURATO:PERSONA] 6. La ricostruzione di carriera segue, per i docenti di religione, la disciplina generale degli altri docenti di ruolo. 7. Vero è che prima della legge 18 luglio 2003 nr. 186 i docenti di religione non erano docenti di ruolo, essendovi l'unica categoria dei docenti di religione a termine: non vi erano ruoli statali per l'insegnamento della religione cattolica; nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il capo di istituto conferiva incarichi annuali di insegnamento (docente incaricato annuale: art. 309 D.Lgs. nr. 297/1994). 8. Tuttavia, la richiamata legge nr. 186/2003 nell'istituire, per la prima volta, due ruoli per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, corrispondenti ai cicli scolastici (istruzione primaria ed istruzione secondaria), su base regionale, ha esteso ai docenti immessi in ruolo le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di cui al Testo unico sull'istruzione ed alla contrattazione collettiva. 9. Dispone, infatti, l'articolo 1, comma due, L. nr. 186/2003: «Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva». 10. Continua a permanere, invece, la specialità del lavoro a termine, in quanto gli insegnanti di religione cattolica non di ruolo sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale, che si intende confermato qualora 3 q. PROC. nr. 1487/2016 RG permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 3, comma dieci, L. nr. 186/2003 e articolo 40, comma 5, del C.C.N.L. Scuola del 27.11.07). 11. In questa sede non si discute, tuttavia, dell'insegnamento della religione cattolica a termine, ma della ricostruzione di carriera del docente di religione immesso nel ruolo della scuola statale. In materia trova applicazione la disciplina prevista dal TU nr. 297/1994; le disposizioni della legge nr. 186/2003 (che costituiscono il tratto di specialità del rapporto a tempo indeterminato dei docenti di religione cattolica, ex articolo 1 , comma due, L. nr. 186 cit.) non riguardano la ricostruzione di carriera, ma la disciplina: delle dotazioni organiche (articolo 2); dei concorsi e dell'accesso ai ruoli (articolo 3); della mobilità professionale (limitata, di norma, al medesimo insegnamento) e territoriale (articolo 4). 12. La disciplina della fattispecie controversa (riconoscimento al docente di religione del ruolo di istruzione secondaria del servizio pre-ruolo svolto nella scuola materna) va dunque individuata negli articoli da 485 a 490 del D.Lgs. nr. 297/1994 (parte terza, titolo I, capo III, sezione IV: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera»). [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 13. La disciplina dei passaggi di ruolo riguarda la modifica del grado di istruzione in cui il docente presta servizio. Prima l'articolo 472 del TU nr. 297/1994, poi l'articolo 48 del [OSCURATO:PERSONA] 1994/1997 (che ha disapplicato il suddetto articolo 472; v. articolo 82 CCNL) hanno affermato il principio della mobilità del personale docente — compreso il personale insegnante delle scuole materne — da un ruolo di grado inferiore a quelli di grado superiore e viceversa (salva la necessità del possesso del titolo di abilitazione richiesto per l'insegnamento). 14. La mobilità tra ruoli (e, per quanto in causa rileva, tra il ruolo della scuola materna ed il ruolo della scuola media) è comunque soltanto la premessa per l'applicazione delle norme che disciplinano la ricostruzione di carriera all'atto dell'immissione nel nuovo ruolo, di cui ai predetti articoli 485-490 TU nr. 297/1994. 15. Rilevano, in particolare:PROC. nr. 1487/2016 RG l'articolo 485 del TU nr. 297/1994, che racchiude la disciplina già contenuta nel DL nr. 370/1970, conv. in L. nr. 576/1970, articoli 1, 2 e 3, come modificato dall'articolo 81 DPR nr. 417/1974; l'articolo 487 del medesimo TU, contenente la disciplina già prevista dall'articolo 83 DPR nr. 417/1974. 16. L'articolo 485 DPR nr. 297/1994: - ai commi uno e due, si occupa del personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica e, in estrema sintesi, prevede il riconoscimento «temporizzato» (4 anni per intero, due terzi del periodo eccedente, il rimanente terzo ai soli fini economici) del servizio già prestato, rispettivamente : come docente non di ruolo delle predette scuole (id est: di istruzione secondaria ed artistica statali e pareggiate); come docente di ruolo e non di ruolo della scuola elementare. - al comma tre, si riferisce al personale docente delle scuole elementari, per il quale dispone il riconoscimento, con la medesima temporizzazione, del periodo di servizio già prestato: come docente non di ruolo della scuola elementare e delle scuole secondarie ed artistiche; come docente di ruolo e non di ruolo delle scuole materne, statali o comunali (servizio rilevante nella presente causa). 17. L'articolo 487 TU nr. 297/1994 si riferisce al solo personale (direttivo e) docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica che si accinge a passare da un ruolo inferiore (scuola secondaria di primo grado) ad un ruolo superiore (scuola secondaria di secondo grado); in questo caso il servizio prestato nel ruolo inferiore non è temporizzato, ma è riconosciuto per intero. 18. In sostanza, nell'impianto del TU nr. 297/1994: - il servizio prestato dal personale docente nelle scuole di istruzione secondaria è riconosciuto: se non di ruolo, nei limiti della temporizzazione (articolo 485, comma uno e comma tre); se di ruolo, per intero (articolo 487).PROC. nr. 1487/2016 RG Questa Corte ha già reputato tale disciplina non conforme al principio di non discriminazione (a partire da Cass. 28 novembre 2019 nr. 31149). Invece, in caso di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, vi è sempre un riconoscimento «temporizzato» del servizio svolto, sia esso di ruolo o non di ruolo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 19. Per quanto immediatamente rilevante in causa, il personale docente della scuola materna (pur potendo transitare nel ruolo di tutte le scuole di grado superiore, ove in possesso del relativo titolo di abilitazione) si vede riconosciuto il servizio, di ruolo e non di ruolo, solo in misura temporizzata ed in caso di passaggio al ruolo della scuola elementare. 20. Non vi sono altre norme sul riconoscimento del servizio, di ruolo e non di ruolo, svolto dal docente nella scuola materna. 21. Nell'arresto del 6 maggio 2016 nr. 9144 le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, affermando che (per effetto del combinato disposto degli articoli 77 ed 83 DPR nr. 417/1974 e dell'articolo 57 L. nr. 312/1980) all'insegnante che passa dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione. 22. Il principio, cui ha dato seguito la giurisprudenza di questa sezione, (si veda Cass. 24 febbraio 2020 nr.4877) è stato affermato per i passaggi di ruolo; nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato essere diversa la questione del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti solo in seguito entrati nei ruoli della scuola statale. 23. Si tratta, dunque, di ricostruire la complessiva rilevanza del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria, anche in caso di servizio non di ruolo, come nel caso in oggetto. 24. Soltanto all'esito di questa analisi si potrà tenere conto dell'eventuale incidenza, nell'applicazione della disciplina di riferimento, del fatto, valorizzato nel secondo motivo di ricorso, che il titolo richiesto per PROC. nr. 1487/2016 RG l'insegnamento della religione cattolica e le modalità di nomina del docente erano identici nella scuola elementare e nella scuola materna. 25. In ragione della particolare importanza della questione, per il carattere seriale del contenzioso sulla ricostruzione di carriera, appare opportuno rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente affinché valuti l'opportunità dell'assegnazione della decisione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 374, comma due, cod. proc. civ. PQM La Corte rimette gli a
Sentenza Cassazione n. 29213/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris