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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12522/2026

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appresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –CONTROAgenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è legalmentedomiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3678/29/16 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata in data 24 ottobre 2016 e nonnotificata.Numero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19marzo 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre con dieci motivi contro l’Agenziadelle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello principaledella società e rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio, riformando lasentenza della C.t.p. di Palermo che aveva parzialmente accolto ilricorso della contribuente, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’Ires, Irap ed Iva,oltre interessi e sanzioni, con riferimento all’anno di imposta 2004.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 marzo2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis. 1 cod. proc.civ.1.1.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 96, 97, 98, 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917(Tuir), e dell’art.1382 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata va censuratanella parte in cui si riferisce al "recupero costi da penalità per ritardataconsegna per euro 9.018,75", palesando un'evidente violazione dellenorme che disciplinano la regola dell'inerenza ai fini della deducibilitàdei costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa, nonché della disciplinadelle clausole penali stabilite dalle parti contraenti.1.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 101 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917(Tuir), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è altresi censurabilenella parte in cui si riferisce al "recupero di perdite su crediti per euror.g. n.11946/2017 2Cons. est.

Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026524.670,36", atteso che viola le norme che disciplinano tali componentinegativi, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.1.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione trale parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e cioè che lagran parte delle perdite di cui l'Ufficio ha negato la deducibilità siriferiscono a "crediti [...] confluiti nella Società, a seguito della fusioneper incorporazione delle Società CAMA, SAVIA ed ex SIRA con attoNotaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]" e quindi particolarmente risalentiperché riferibili allo stesso anno 1989 ovvero ad anni precedenti equindi in buona parte prescritti.1.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 86, comma 2, e 101 d.P.R. 22 dicembre1986, n.917 (Tuir), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, la sentenza di appello va censurata nellaparte in cui il giudice di appello ha confermato il rilievo fatto propriodall'Agenzia delle Entrate con riguardo al "recupero di minusvalenzederivanti da alienazioni di cespiti per 90.006,93 euro", atteso che talepronuncia viola le norme che regolano la determinazione delleminusvalenze patrimoniali nell'ambito della disciplina del redditod'impresa.

L'Agenzia delle entrate, in particolare, riferendosi alleminusvalenze risultanti dal conto denominato "minusvalenzealienazioni cespite", per un importo complessivo di € 143.748,44,conseguenti alla cessione di automezzi, mobili e macchine elettroniche,registratore di cassa e "saldo Pegasus", ne disconosceva la deducibilitàper il suddetto ammontare di € 90.600,93, assumendo che nel calcolodel "valore contabile" dei suddetti beni si sarebbe dovuto tenere contoanche delle quote di ammortamento relative all'anno 2003 ovvero aprecedenti periodi che, pur maturate, non erano state dedottedall'odierna ricorrente.r.g. n.11946/2017 3Cons. est.

Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026Nella specie, la C.t.r. ha rilevato che secondo l'appellanteprincipale poiché nel 2003 la società è stata messa in liquidazione, laquota di ammortamento per l'anno 2003 non doveva essereaccantonata con conseguente incremento del costo non ammortizzato,sottraendo il quale dal corrispettivo di vendita del bene, si ottiene laminusvalenza deducibile come costo ed ha stabilito che tale censuraformulata dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." sarebbe infondata perché si basa suuna presunzione indimostrata, e cioè che con lo stato di liquidazione icespiti cessano automaticamente di essere utilizzati, con conseguenteesonero della quota di accantonamento da ammortizzare .

In talmodo il giudice di secondo grado ha confermato la logica sottesa alrilievo formulato dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale lamodifica operata del valore del costo non ammortizzato è fondatanell'esercizio 2003, quantificate complessivamente in 90.600,93euro .1.5.

Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza impugnata per la violazione dell’art.111 Cost. e dell’art.36d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoriainsanabilmente laddove sostiene l’infondatezza della censura relativaal "recupero di minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti per90.006,93 euro", richiamando la sentenza n.778/2011 della Corte dicassazione che afferma l’opposto principio.1.6.

Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917(Tuir), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La censura riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui haconfermato il rilievo inerente al "recupero di minusvalenze derivanti dar.g. n.11946/2017 4Cons. est.

Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026alienazioni di immobilizzazioni per 6.944.048,16 euro", atteso che essaviola apertamente la norma che disciplina le perdite di beniammortizzabili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.Per il giudice di appello sarebbe corretto il rilievodell’amministrazione finanziaria, secondo cui l'omessa deduzione dellequote di ammortamento del cespite immateriale nei precedenti periodid'imposta - ed in particolare nei cinque anni successivi all'iscrizione frale immobilizzazioni (avvenuta nel 1989, in seguito alla fusione di cui siè detto) - precluderebbe la possibilità di computare il valore contabileai fini della perdita, come se il regime delle quote di ammortamento,non solo stabilisse un onere a carico dell'imprenditore, precludendogliammortamenti tardivi (conseguenti a salti d'imposta o all'applicazionedi quote inferiori a quelle previste dalla legge), ma altresì riducesse ilvalore contabile fiscalmente rilevante da computare ai fini delle perdite(oltre che delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali).1.7.

Con il settimo motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza impugnata per la violazione dell’art.111 Cost. e dell’art.36d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoriainsanabilmente laddove sostiene l’infondatezza della censura relativaal "recupero di minusvalenze derivanti da alienazioni diimmobilizzazioni per 6.944.048,16 euro", richiamando la sentenzan.778/2011 della Corte di cassazione che afferma l’opposto principio.1.8.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 86, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917(Tuir), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata vìola la disciplinadell'art. 86, comma 2, del T.U.I.R. anche con riguardo alla pronunciar.g. n.11946/2017 5Cons. est.

Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026resa relativamente al rilievo avente ad oggetto l’"omessacontabilizzazione di plusvalenza per 11.326,70 euro".L'Agenzia delle entrate, in particolare, riferendosi ad unaplusvalenza contabilizzata e dichiarata dalla società ricorrente per unimporto complessivo di € 68.680,65, conseguente alla vendita di unimmobile, assumeva che la stessa fosse stata calcolata erroneamenteper difetto, con una differenza di € 10.326,70, in ragione del mancatocomputo delle quote di ammortamento già maturate ed effettivamentenon dedotte.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza impugnata,ha stabilito che sarebbe insussistente il lamentato errore di calcolodedotto nell'atto di appello principale (...], perché i verificatori hannorettificato i dati di riferimento computando anche l'ammortamento perl'esercizio 2003 non operato dalla parte e conseguentemente,aumentando il valore dell'accantonamento al fondo ammortamentoanche della quota relativa all'anno 2003, diminuisce il valore residuodel bene e, per effetto della sua vendita, aumenta la plusvalenza .Tale pronuncia, secondo la ricorrente, si pone in aperto contrastocon la disciplina della determinazione delle plusvalenze patrimoniali dicui all'art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986.

Anche in questo caso,infatti, il giudice di appello non avrebbe considerato che il valorecontabile dei beni ceduti va computato al netto del costo effettivamenteammortizzato nei precedenti periodi d'imposta, anche se taliammortamenti siano inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge.1.9.

Con il nono motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza impugnata per la violazione dell’art.111 Cost. e dell’art.36d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoriainsanabilmente laddove sostiene l’infondatezza della censura relativar.g. n.11946/2017 6Cons. est.

Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’omessa contabilizzazione di plusvalenza per euro 11.326,70,richiamando la sentenza n.778/2011 della Corte di cassazione cheafferma l’opposto principio.1.10.

Con il decimo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., consistente nella deduzione dell’eccessivavalutazione della plusvalenza di euro 11.326,70, dovuta ad un meroerrore materiale.2.

Preliminarmente il collegio ritiene che il ricorso debba essererinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblicaudienza, atteso il rilievo nomofilattico delle questioni relativeall’ammortamento dell’avviamento ed alla possibilità di computarecome minusvalenza o perdita il costo dell’avviamento che non sia statoammortizzato nei termini di legge.

P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026La PresidenteRoberta Crucittir.g. n.11946/2017 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –CONTROAgenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è legalmentedomiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3678/29/16 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata in data 24 ottobre 2016 e nonnotificata.Numero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19marzo 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre con dieci motivi contro l’Agenziadelle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello principaledella società e rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio, riformando lasentenza della C.t.p. di Palermo che aveva parzialmente accolto ilricorso della contribuente, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’Ires, Irap ed Iva,oltre interessi e sanzioni, con riferimento all’anno di imposta 2004.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 marzo2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis. 1 cod. proc.civ.1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 96, 97, 98, 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917(Tuir), e dell’art.1382 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata va censuratanella parte in cui si riferisce al "recupero costi da penalità per ritardataconsegna per euro 9.018,75", palesando un'evidente violazione dellenorme che disciplinano la regola dell'inerenza ai fini della deducibilitàdei costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa, nonché della disciplinadelle clausole penali stabilite dalle parti contraenti.1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 101 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917(Tuir), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è altresi censurabilenella parte in cui si riferisce al "recupero di perdite su crediti per euror.g. n.11946/2017 2Cons. est. Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026524.670,36", atteso che viola le norme che disciplinano tali componentinegativi, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione trale parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e cioè che lagran parte delle perdite di cui l'Ufficio ha negato la deducibilità siriferiscono a "crediti [...] confluiti nella Società, a seguito della fusioneper incorporazione delle Società CAMA, SAVIA ed ex SIRA con attoNotaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]" e quindi particolarmente risalentiperché riferibili allo stesso anno 1989 ovvero ad anni precedenti equindi in buona parte prescritti.1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 86, comma 2, e 101 d.P.R. 22 dicembre1986, n.917 (Tuir), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, la sentenza di appello va censurata nellaparte in cui il giudice di appello ha confermato il rilievo fatto propriodall'Agenzia delle Entrate con riguardo al "recupero di minusvalenzederivanti da alienazioni di cespiti per 90.006,93 euro", atteso che talepronuncia viola le norme che regolano la determinazione delleminusvalenze patrimoniali nell'ambito della disciplina del redditod'impresa. L'Agenzia delle entrate, in particolare, riferendosi alleminusvalenze risultanti dal conto denominato "minusvalenzealienazioni cespite", per un importo complessivo di € 143.748,44,conseguenti alla cessione di automezzi, mobili e macchine elettroniche,registratore di cassa e "saldo Pegasus", ne disconosceva la deducibilitàper il suddetto ammontare di € 90.600,93, assumendo che nel calcolodel "valore contabile" dei suddetti beni si sarebbe dovuto tenere contoanche delle quote di ammortamento relative all'anno 2003 ovvero aprecedenti periodi che, pur maturate, non erano state dedottedall'odierna ricorrente.r.g. n.11946/2017 3Cons. est. Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026Nella specie, la C.t.r. ha rilevato che secondo l'appellanteprincipale poiché nel 2003 la società è stata messa in liquidazione, laquota di ammortamento per l'anno 2003 non doveva essereaccantonata con conseguente incremento del costo non ammortizzato,sottraendo il quale dal corrispettivo di vendita del bene, si ottiene laminusvalenza deducibile come costo ed ha stabilito che tale censuraformulata dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." sarebbe infondata perché si basa suuna presunzione indimostrata, e cioè che con lo stato di liquidazione icespiti cessano automaticamente di essere utilizzati, con conseguenteesonero della quota di accantonamento da ammortizzare . In talmodo il giudice di secondo grado ha confermato la logica sottesa alrilievo formulato dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale lamodifica operata del valore del costo non ammortizzato è fondatanell'esercizio 2003, quantificate complessivamente in 90.600,93euro .1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza impugnata per la violazione dell’art.111 Cost. e dell’art.36d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoriainsanabilmente laddove sostiene l’infondatezza della censura relativaal "recupero di minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti per90.006,93 euro", richiamando la sentenza n.778/2011 della Corte dicassazione che afferma l’opposto principio.1.6. Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917(Tuir), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La censura riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui haconfermato il rilievo inerente al "recupero di minusvalenze derivanti dar.g. n.11946/2017 4Cons. est. Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026alienazioni di immobilizzazioni per 6.944.048,16 euro", atteso che essaviola apertamente la norma che disciplina le perdite di beniammortizzabili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.Per il giudice di appello sarebbe corretto il rilievodell’amministrazione finanziaria, secondo cui l'omessa deduzione dellequote di ammortamento del cespite immateriale nei precedenti periodid'imposta - ed in particolare nei cinque anni successivi all'iscrizione frale immobilizzazioni (avvenuta nel 1989, in seguito alla fusione di cui siè detto) - precluderebbe la possibilità di computare il valore contabileai fini della perdita, come se il regime delle quote di ammortamento,non solo stabilisse un onere a carico dell'imprenditore, precludendogliammortamenti tardivi (conseguenti a salti d'imposta o all'applicazionedi quote inferiori a quelle previste dalla legge), ma altresì riducesse ilvalore contabile fiscalmente rilevante da computare ai fini delle perdite(oltre che delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali).1.7. Con il settimo motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza impugnata per la violazione dell’art.111 Cost. e dell’art.36d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoriainsanabilmente laddove sostiene l’infondatezza della censura relativaal "recupero di minusvalenze derivanti da alienazioni diimmobilizzazioni per 6.944.048,16 euro", richiamando la sentenzan.778/2011 della Corte di cassazione che afferma l’opposto principio.1.8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 86, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917(Tuir), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata vìola la disciplinadell'art. 86, comma 2, del T.U.I.R. anche con riguardo alla pronunciar.g. n.11946/2017 5Cons. est. Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026resa relativamente al rilievo avente ad oggetto l’"omessacontabilizzazione di plusvalenza per 11.326,70 euro".L'Agenzia delle entrate, in particolare, riferendosi ad unaplusvalenza contabilizzata e dichiarata dalla società ricorrente per unimporto complessivo di € 68.680,65, conseguente alla vendita di unimmobile, assumeva che la stessa fosse stata calcolata erroneamenteper difetto, con una differenza di € 10.326,70, in ragione del mancatocomputo delle quote di ammortamento già maturate ed effettivamentenon dedotte.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza impugnata,ha stabilito che sarebbe insussistente il lamentato errore di calcolodedotto nell'atto di appello principale (...], perché i verificatori hannorettificato i dati di riferimento computando anche l'ammortamento perl'esercizio 2003 non operato dalla parte e conseguentemente,aumentando il valore dell'accantonamento al fondo ammortamentoanche della quota relativa all'anno 2003, diminuisce il valore residuodel bene e, per effetto della sua vendita, aumenta la plusvalenza .Tale pronuncia, secondo la ricorrente, si pone in aperto contrastocon la disciplina della determinazione delle plusvalenze patrimoniali dicui all'art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986. Anche in questo caso,infatti, il giudice di appello non avrebbe considerato che il valorecontabile dei beni ceduti va computato al netto del costo effettivamenteammortizzato nei precedenti periodi d'imposta, anche se taliammortamenti siano inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge.1.9. Con il nono motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza impugnata per la violazione dell’art.111 Cost. e dell’art.36d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoriainsanabilmente laddove sostiene l’infondatezza della censura relativar.g. n.11946/2017 6Cons. est. Andreina GiudicepietroNumero registro generale 11946/2017Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 12522/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’omessa contabilizzazione di plusvalenza per euro 11.326,70,richiamando la sentenza n.778/2011 della Corte di cassazione cheafferma l’opposto principio.1.10. Con il decimo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., consistente nella deduzione dell’eccessivavalutazione della plusvalenza di euro 11.326,70, dovuta ad un meroerrore materiale.2. Preliminarmente il collegio ritiene che il ricorso debba essererinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblicaudienza, atteso il rilievo nomofilattico delle questioni relativeall’ammortamento dell’avviamento ed alla possibilità di computarecome minusvalenza o perdita il costo dell’avviamento che non sia statoammortizzato nei termini di legge. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026La PresidenteRoberta Crucittir.g. n.11946/2017 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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