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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 20398/2026

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lo di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il decreto impugnato è stato emesso il 27 novembre 2025 e depositatoil 25 febbraio 2026 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato il decretoemesso dal Tribunale di Bologna il 24 marzo 2025, con il quale era stata applicataa [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligodi soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni ed era stata disposta laconfisca di una serie di beni immobili a lui riconducibili.

Il proposto è stato ritenutocaratterizzato da pericolosità sociale qualificata per l’appartenenza ad un sistemamafioso-imprenditoriale, nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] utilizzava e metteva a disposizionele proprie imprese per l’ottenimento di vantaggi economici per le cosche di'ndrangheta di volta di volta egemoni e per la “pulizia” di capitali illeciti riferibili alsodalizio.2.

Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] amezzo dei propri difensori di fiducia, che hanno sviluppato due motivi, di seguitosintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 4, comma 1,lett. a), d.lgs. 159 del 2011 e contesta il giudizio della Corte territoriale circa laritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta.

Secondo il ricorrente – che nonmanca di accennare agli insegnamenti di Sezioni Unite Gattuso – la Cortedistrettuale avrebbe enfatizzato la sua ascesa imprenditoriale in paralleloall’ascesa della 'ndrangheta in Emilia-Romagna, senza tuttavia che vi fosseropalpabili elementi di collegamento.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe invertitol’ordine logico – giuridico secondo cui va prima dimostrata la pericolosità sociale epoi valutata la sperequazione patrimoniale in rapporto agli acquisti avvenuti nelperiodo in cui la pericolosità si è manifestata, ricavando quest'ultima dalla prima.Le rivelazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ─ prosegue il ricorso ─enucleerebbero alcuna specifica condotta a lui riferibile.

Il ricorrente aggiunge che,prima del 2001, erano state valorizzate condotte non eloquenti di appartenenza,come il porto d’armi e la simulazione di furto a beneficio del figlio; nel 2001 vi erastato un controllo con uno ‘ndranghetista al quale nel 2022 [OSCURATO:PERSONA] aveva prestatoun’autovettura della società, eventi che il ricorso definisce “fattoidi”.

Allo stessomodo – assume la parte – i pretesi rapporti paritetici con la 'ndrangheta sisarebbero sostanziati nel tentativo del ricorrente di ritardare il più possibilel’adempimento di prestazioni pecuniarie, mentre la richiesta di intermediazionerivolta a soggetti intranei sarebbe stata mossa da interessi personalistici di Oppidoe non da un intento comune al sodalizio.

Sarebbe del pari irrilevante il fatto cheun malavitoso avesse fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] come ad un padre, sia perché ciònon evidenzia un’azione del ricorrente, sia perché questa frase era statapronunziata nell’ambito di trattative per ottenere comunque la restituzione disomme dovute dal ricorrente.

In conclusione, l’intero provvedimento impugnatonon evidenzierebbe alcuna azione compiuta da [OSCURATO:PERSONA] a favore della cosca.2.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 4, comma 1,lett. b) d.lgs 159 del 2011 quanto al giudizio di attualità della pericolosità socialee alla perimetrazione della pericolosità.I fatti selezionati sono un singolo controllo, le trattative per il pagamentodel debito e le tensioni per il tentativo del ricorrente di negare la spartizione dellasomma provento della maxitruffa.

L’unica manifestazione di pericolosità sociale sifermerebbe al 2010, anno della truffa, o al più al 2011, il che avrebbe implicazioni,appunto, sia sull’attualità della pericolosità sociale che sulla perimetrazione dellacondotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.2.

Il primo motivo di ricorso ─ che critica il giudizio di pericolosità socialedel proposto ─ è inammissibile.2.1.

Il ricorso, infatti, è costituito da mere affermazioni sparse tese adepotenziare questo o quell’aspetto in fatto valorizzato dai Giudici dellaprevenzione quale sintomo di appartenenza associativa, trascurando tuttavia lacomposizione unitaria di tutti gli accadimenti accertati attuata dalla Corte diappello e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con la posizione di [OSCURATO:PERSONA] neirapporti con la cosca e con la strumentalizzazione delle sue attività imprenditorialiper soddisfare gli interessi economici della 'ndrangheta che il decreto impugnatoillustra ampiamente.Così strutturato, il ricorso è inammissibile innanzitutto in quanto nonrispettoso dei confini del giudizio di legittimità in materia di prevenzione.

E’ iusreceptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione,secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cheripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede dilegittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, lamotivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazionedell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decretomotivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, dicompletezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quellacaratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultareoscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez.

U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016,Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263).A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questaCorte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione nonpossono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese adottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.2.2.

Dopodiché, anche a voler analizzare quei contenuti del ricorso nonrelegabili all’ambito delle mere censure in fatto o relative al piano motivazionale,il Collegio rileva che la Corte di appello di Bologna si è attenuta agli insegnamentidi questa Corte quanto alle implicazioni dei rapporti del proposto con leassociazioni criminali rispetto al vaglio di pericolosità sociale rilevante in tema diprevenzione.

A questo riguardo, sia la Corte territoriale che il ricorrente hannoricordato che Sezioni Unite Gattuso (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Gattuso, Rv. 271512 – 01) avevano ritenuto che il concetto di "appartenenza" adun’associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione,comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", sisostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, conesclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.Sulla base di questa ineludibile premessa teorica, il decreto impugnato si è a lungosoffermato sulla pluriennale collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con le cosche calabresi inparte delocalizzate in Emilia-Romagna, culminata nella vicenda della truffa, in cuivi è stata un’innegabile ed eclatante strumentalizzazione dell’attività societariadelle imprese della famiglia [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla perpetrazione di un ingannomilionario ai danni dello Stato i cui proventi erano in buona parte destinati alla'ndrangheta.

Si tratta, tuttavia, contrariamente a quanto assume il ricorrente esulla base di dati probatori obiettivi quali dichiarazioni di collaboratori di giustiziae intercettazioni, di un episodio non già isolato, ma di un momento della protrattavicinanza e della continua collaborazione tra il ricorrente e le cosche cutresi neiloro mutevoli assetti − quindi in una prospettiva diacronica – nel cui ambito èemersa la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di adattarsi anche a rinnovati rapporti interni nellacosca e la sua capacità “contrattuale” rispetto al sodalizio, quest'ultima degna diesponenti di primo piano dell’associazione.D’altra parte il ricorso, concentrando l’attenzione sulla cosiddetta truffaOppido, omette di considerare che la Corte distrettuale ha fondato la propriaconferma su una nutrita serie di altri elementi, che denotano la notevole vicinanzadi [OSCURATO:PERSONA] ad esponenti ‘ndranghetisti di primissimo piano: si pensi – soloper citarne uno − all’intercettazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA],arrabbiato per gli ostacoli che il ricorrente frapponeva al passaggio alla compaginedel denaro provento della maxitruffa, rivendicava l’appoggio legale ed economicoche gli aveva garantito negli anni, appoggio che ha un preciso significato in ambitomafioso, trattandosi di sostegno che viene garantito a chi appartenga al sodalizio.2.3.

Circa la pretesa inversione del rapporto logico giuridico tra scrutiniocirca la pericolosità sociale e vaglio della sproporzione ai fini della confisca, ilricorrente non coglie nel segno: se è vero, infatti, che uno degli elementi valorizzatidalla Corte di appello nel senso della pericolosità è stato quello della sproporzione,si è trattato di un argomento che ha avuto un suo peso dimostrativo nei limiti incui il quadro della pericolosità sociale era già supportato da altri elementi e lasproporzione tra entrate e uscite ha costituito, appunto, il suggello di un giudizioaliunde formulato e sostenibile; detto altrimenti, l’esistenza di massicci esborsi pura fronte di una parziale o totale impossidenza del proposto ha avuto un rilievodimostrativo siccome riguardante un soggetto in rapporti intensi con la cosca comedelineati nel provvedimento impugnato, il che ha contribuito alla ragionevoleconvinzione dei Giudici della prevenzione circa l’esistenza di cointeressenze con la'ndrangheta quali cause efficienti della inspiegabile capacità patrimoniale delsoggetto.3.

Il secondo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di attualità dellapericolosità sociale e, in via assolutamente larvata, la perimetrazione temporaledi quest'ultima − è infondato giacché non vi è alcun error iuris nel ragionamentodella Corte distrettuale, né si è in presenza di una motivazione apparente.3.1.

Dato l’obiettivo avuto di mira dal ricorso, il Collegio ricorda che il vagliodel Giudice della prevenzione rispetto all’attualità della pericolosità sociale può faretesoro dell’ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato iltema.Una posizione di primo piano riveste, ancora una volta, la sentenza Gattusodelle Sezioni Unite di questa Corte, che ha validato l’esegesi secondo cui, ai finidell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di apparteneread associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità"della pericolosità del proposto, con la precisazione ⎯ espressa dall’autorevoleprecedente in motivazione ⎯ che solo nel caso in cui sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibileapplicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo,purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fattodesumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamentodell'accertamento di attualità della pericolosità.

Conforto a tale interpretazionediscende ⎯ si legge nella sentenza Gattuso ⎯ dalla decisione della Corte cost. n.291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di talepresunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs.6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cuil'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dellostato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta,l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anched'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momentodell'esecuzione della misura.

Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine dellavalutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile,anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppoassociativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dallamedesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale onel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con lapersistenza del vincolo.[OSCURATO:PERSONA] attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n.30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018,Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi:a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività delgruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da unsoggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di meroausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la suacapacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate adazioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesipuò ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuitorelazionale illecito;c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, daparte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminaliin precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv.278526).3.2.

Ebbene, la Corte della prevenzione ha costruito una valutazione circal’attualità della pericolosità sociale basata su tutti i passaggi predetti, valorizzandoil grado di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine, la perdurante vitalità diquest'ultima e la mancanza di segnali di una presa di distanza dal contestocriminale.

Non solo: la Corte territoriale ha altresì valutato negativamente lacompiacenza delle dichiarazioni rese in tempi recenti da [OSCURATO:PERSONA] eda [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vicenda della maxitrufffa quale segnale di unapacificazione e, quindi, della perduranza di rapporti di condivisione di [OSCURATO:PERSONA] conla cosca, anche tenendo conto della manovre societarie opache poste in essereall’indomani del fatto di reato e fino a tempi recenti, tese a rendere difficoltosa laricostruzione della provenienza delle risorse su cui l’attività imprenditoriale fonda.Dal canto loro, le osservazioni critiche che il ricorrente ha dedicato a questoaspetto sono in parte generiche e aspecifiche perché ignorano l’esistenza di unamotivazione effettiva e, più in generale, non evidenziano specifici errori in dirittoalla base del provvedimento impugnato.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il decreto impugnato è stato emesso il 27 novembre 2025 e depositatoil 25 febbraio 2026 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato il decretoemesso dal Tribunale di Bologna il 24 marzo 2025, con il quale era stata applicataa [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligodi soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni ed era stata disposta laconfisca di una serie di beni immobili a lui riconducibili. Il proposto è stato ritenutocaratterizzato da pericolosità sociale qualificata per l’appartenenza ad un sistemamafioso-imprenditoriale, nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] utilizzava e metteva a disposizionele proprie imprese per l’ottenimento di vantaggi economici per le cosche di'ndrangheta di volta di volta egemoni e per la “pulizia” di capitali illeciti riferibili alsodalizio.2. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] amezzo dei propri difensori di fiducia, che hanno sviluppato due motivi, di seguitosintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 4, comma 1,lett. a), d.lgs. 159 del 2011 e contesta il giudizio della Corte territoriale circa laritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta. Secondo il ricorrente – che nonmanca di accennare agli insegnamenti di Sezioni Unite Gattuso – la Cortedistrettuale avrebbe enfatizzato la sua ascesa imprenditoriale in paralleloall’ascesa della 'ndrangheta in Emilia-Romagna, senza tuttavia che vi fosseropalpabili elementi di collegamento. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe invertitol’ordine logico – giuridico secondo cui va prima dimostrata la pericolosità sociale epoi valutata la sperequazione patrimoniale in rapporto agli acquisti avvenuti nelperiodo in cui la pericolosità si è manifestata, ricavando quest'ultima dalla prima.Le rivelazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ─ prosegue il ricorso ─enucleerebbero alcuna specifica condotta a lui riferibile. Il ricorrente aggiunge che,prima del 2001, erano state valorizzate condotte non eloquenti di appartenenza,come il porto d’armi e la simulazione di furto a beneficio del figlio; nel 2001 vi erastato un controllo con uno ‘ndranghetista al quale nel 2022 [OSCURATO:PERSONA] aveva prestatoun’autovettura della società, eventi che il ricorso definisce “fattoidi”. Allo stessomodo – assume la parte – i pretesi rapporti paritetici con la 'ndrangheta sisarebbero sostanziati nel tentativo del ricorrente di ritardare il più possibilel’adempimento di prestazioni pecuniarie, mentre la richiesta di intermediazionerivolta a soggetti intranei sarebbe stata mossa da interessi personalistici di Oppidoe non da un intento comune al sodalizio. Sarebbe del pari irrilevante il fatto cheun malavitoso avesse fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] come ad un padre, sia perché ciònon evidenzia un’azione del ricorrente, sia perché questa frase era statapronunziata nell’ambito di trattative per ottenere comunque la restituzione disomme dovute dal ricorrente. In conclusione, l’intero provvedimento impugnatonon evidenzierebbe alcuna azione compiuta da [OSCURATO:PERSONA] a favore della cosca.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 4, comma 1,lett. b) d.lgs 159 del 2011 quanto al giudizio di attualità della pericolosità socialee alla perimetrazione della pericolosità.I fatti selezionati sono un singolo controllo, le trattative per il pagamentodel debito e le tensioni per il tentativo del ricorrente di negare la spartizione dellasomma provento della maxitruffa. L’unica manifestazione di pericolosità sociale sifermerebbe al 2010, anno della truffa, o al più al 2011, il che avrebbe implicazioni,appunto, sia sull’attualità della pericolosità sociale che sulla perimetrazione dellacondotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.2. Il primo motivo di ricorso ─ che critica il giudizio di pericolosità socialedel proposto ─ è inammissibile.2.1. Il ricorso, infatti, è costituito da mere affermazioni sparse tese adepotenziare questo o quell’aspetto in fatto valorizzato dai Giudici dellaprevenzione quale sintomo di appartenenza associativa, trascurando tuttavia lacomposizione unitaria di tutti gli accadimenti accertati attuata dalla Corte diappello e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con la posizione di [OSCURATO:PERSONA] neirapporti con la cosca e con la strumentalizzazione delle sue attività imprenditorialiper soddisfare gli interessi economici della 'ndrangheta che il decreto impugnatoillustra ampiamente.Così strutturato, il ricorso è inammissibile innanzitutto in quanto nonrispettoso dei confini del giudizio di legittimità in materia di prevenzione. E’ iusreceptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione,secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cheripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede dilegittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, lamotivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazionedell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decretomotivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, dicompletezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quellacaratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultareoscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016,Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263).A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questaCorte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione nonpossono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese adottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.2.2. Dopodiché, anche a voler analizzare quei contenuti del ricorso nonrelegabili all’ambito delle mere censure in fatto o relative al piano motivazionale,il Collegio rileva che la Corte di appello di Bologna si è attenuta agli insegnamentidi questa Corte quanto alle implicazioni dei rapporti del proposto con leassociazioni criminali rispetto al vaglio di pericolosità sociale rilevante in tema diprevenzione. A questo riguardo, sia la Corte territoriale che il ricorrente hannoricordato che Sezioni Unite Gattuso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Gattuso, Rv. 271512 – 01) avevano ritenuto che il concetto di "appartenenza" adun’associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione,comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", sisostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, conesclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.Sulla base di questa ineludibile premessa teorica, il decreto impugnato si è a lungosoffermato sulla pluriennale collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con le cosche calabresi inparte delocalizzate in Emilia-Romagna, culminata nella vicenda della truffa, in cuivi è stata un’innegabile ed eclatante strumentalizzazione dell’attività societariadelle imprese della famiglia [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla perpetrazione di un ingannomilionario ai danni dello Stato i cui proventi erano in buona parte destinati alla'ndrangheta. Si tratta, tuttavia, contrariamente a quanto assume il ricorrente esulla base di dati probatori obiettivi quali dichiarazioni di collaboratori di giustiziae intercettazioni, di un episodio non già isolato, ma di un momento della protrattavicinanza e della continua collaborazione tra il ricorrente e le cosche cutresi neiloro mutevoli assetti − quindi in una prospettiva diacronica – nel cui ambito èemersa la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di adattarsi anche a rinnovati rapporti interni nellacosca e la sua capacità “contrattuale” rispetto al sodalizio, quest'ultima degna diesponenti di primo piano dell’associazione.D’altra parte il ricorso, concentrando l’attenzione sulla cosiddetta truffaOppido, omette di considerare che la Corte distrettuale ha fondato la propriaconferma su una nutrita serie di altri elementi, che denotano la notevole vicinanzadi [OSCURATO:PERSONA] ad esponenti ‘ndranghetisti di primissimo piano: si pensi – soloper citarne uno − all’intercettazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA],arrabbiato per gli ostacoli che il ricorrente frapponeva al passaggio alla compaginedel denaro provento della maxitruffa, rivendicava l’appoggio legale ed economicoche gli aveva garantito negli anni, appoggio che ha un preciso significato in ambitomafioso, trattandosi di sostegno che viene garantito a chi appartenga al sodalizio.2.3. Circa la pretesa inversione del rapporto logico giuridico tra scrutiniocirca la pericolosità sociale e vaglio della sproporzione ai fini della confisca, ilricorrente non coglie nel segno: se è vero, infatti, che uno degli elementi valorizzatidalla Corte di appello nel senso della pericolosità è stato quello della sproporzione,si è trattato di un argomento che ha avuto un suo peso dimostrativo nei limiti incui il quadro della pericolosità sociale era già supportato da altri elementi e lasproporzione tra entrate e uscite ha costituito, appunto, il suggello di un giudizioaliunde formulato e sostenibile; detto altrimenti, l’esistenza di massicci esborsi pura fronte di una parziale o totale impossidenza del proposto ha avuto un rilievodimostrativo siccome riguardante un soggetto in rapporti intensi con la cosca comedelineati nel provvedimento impugnato, il che ha contribuito alla ragionevoleconvinzione dei Giudici della prevenzione circa l’esistenza di cointeressenze con la'ndrangheta quali cause efficienti della inspiegabile capacità patrimoniale delsoggetto.3. Il secondo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di attualità dellapericolosità sociale e, in via assolutamente larvata, la perimetrazione temporaledi quest'ultima − è infondato giacché non vi è alcun error iuris nel ragionamentodella Corte distrettuale, né si è in presenza di una motivazione apparente.3.1. Dato l’obiettivo avuto di mira dal ricorso, il Collegio ricorda che il vagliodel Giudice della prevenzione rispetto all’attualità della pericolosità sociale può faretesoro dell’ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato iltema.Una posizione di primo piano riveste, ancora una volta, la sentenza Gattusodelle Sezioni Unite di questa Corte, che ha validato l’esegesi secondo cui, ai finidell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di apparteneread associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità"della pericolosità del proposto, con la precisazione ⎯ espressa dall’autorevoleprecedente in motivazione ⎯ che solo nel caso in cui sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibileapplicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo,purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fattodesumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamentodell'accertamento di attualità della pericolosità. Conforto a tale interpretazionediscende ⎯ si legge nella sentenza Gattuso ⎯ dalla decisione della Corte cost. n.291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di talepresunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs.6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cuil'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dellostato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta,l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anched'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momentodell'esecuzione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine dellavalutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile,anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppoassociativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dallamedesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale onel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con lapersistenza del vincolo.[OSCURATO:PERSONA] attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n.30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018,Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi:a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività delgruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da unsoggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di meroausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la suacapacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate adazioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesipuò ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuitorelazionale illecito;c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, daparte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminaliin precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv.278526).3.2. Ebbene, la Corte della prevenzione ha costruito una valutazione circal’attualità della pericolosità sociale basata su tutti i passaggi predetti, valorizzandoil grado di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine, la perdurante vitalità diquest'ultima e la mancanza di segnali di una presa di distanza dal contestocriminale. Non solo: la Corte territoriale ha altresì valutato negativamente lacompiacenza delle dichiarazioni rese in tempi recenti da [OSCURATO:PERSONA] eda [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vicenda della maxitrufffa quale segnale di unapacificazione e, quindi, della perduranza di rapporti di condivisione di [OSCURATO:PERSONA] conla cosca, anche tenendo conto della manovre societarie opache poste in essereall’indomani del fatto di reato e fino a tempi recenti, tese a rendere difficoltosa laricostruzione della provenienza delle risorse su cui l’attività imprenditoriale fonda.Dal canto loro, le osservazioni critiche che il ricorrente ha dedicato a questoaspetto sono in parte generiche e aspecifiche perché ignorano l’esistenza di unamotivazione effettiva e, più in generale, non evidenziano specifici errori in dirittoalla base del provvedimento impugnato.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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