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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23763/2026

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ta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARCOBELLANTE, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali èdomiciliata per legge;-ricorrente-controdagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 894/2022depositata il 14/09/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], quali locatori, agivano in viamonitoria ottenendo un decreto ingiuntivo (recante n. 471/2021) dalTribunale di Bergamo per l'importo di € 6.317,74.

La somma era pretesa aNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026titolo di canoni di locazione relativi a un contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. per lo sfruttamento di uno spazio destinato a una stazioneradio base per telecomunicazioni.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. opponendosi al decretoingiuntivo.

La società sosteneva di non dover nulla in quanto il debito eraestinto per compensazione.

In particolare, asseriva che, a seguito dellastipula di un nuovo contratto (2 settembre 2020) che risolvevaespressamente il precedente, essa vantava un controcredito per aver giàpagato l'intera annualità del vecchio contratto (periodo aprile 2020 - aprile2021), rendendo così "indebita" la quota di canone riferita al periodo disovrapposizione tra i due accordi (dicembre 2020 - aprile 2021).Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 217/2022 rigettaval'opposizione confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo che ilcontrocredito non fosse certo né liquido.La Corte di appello di Brescia con sentenza n. 894/2022 confermavala decisione di primo grado, rigettando l'appello di Cellnex.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e AndreaPer l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnatoconclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso, in quanto, unavolta accertata la natura di indebito oggettivo del pagamento, il creditonon era più "litigioso" e, quindi, doveva operare l'effetto estintivo dellacompensazione.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il terminedi giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha confermato ilrigetto dell'eccezione di compensazione, in quanto – dopo aver premessoNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026che, per operare la compensazione (legale o giudiziale), il controcreditodeve essere certo, liquido ed esigibile – ha ritenuto che nel caso di specie,poiché i locatori contestavano l'esistenza stessa del controcredito, dettocontrocredito era "controverso", con conseguente difetto del requisitodella certezza; ha osservato che Cellnex non aveva proposto una specificadomanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, limitandosi asollevare un'eccezione di compensazione, la quale per l’appunto nonpoteva essere accolta in presenza di contestazione sull'esistenza delcredito.

E, pur definendo "indubbio" che la somma versata in eccessocostituisse un indebito oggettivo, ha ritenuto che tale rilievo non bastassea superare il divieto di compensazione di un credito contestato.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola in ricorso quattro motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia: "Violazione degli artt. 1241, 1242 e1243 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c."; in sintesi la societàricorrente lamenta che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto chela mera contestazione del debitore basti a rendere un credito"controverso" e privo di certezza, impedendo così la compensazione;- con il secondo motivo denuncia: "Falsa applicazione degli artt.1241, 1242 e 1243 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c."; in sintesila società ricorrente censura la sentenza per aver escluso lacompensazione nonostante il giudice di merito avesse accertato l'esistenzadel controcredito (definendolo "indubbio"), rendendo quindi irrilevante lacontestazione dei locatori;- con il terzo motivo denuncia: "Nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4,c.p.c. - Contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabiliemergenti dal testo della sentenza"; in sintesi la società ricorrentedenuncia un'insanabile contraddittorietà logica della motivazione, che daNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026un lato riconosce il credito come certo (indebito oggettivo), ma dall'altrone nega l'efficacia compensativa per difetto di certezza;- con il quarto motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c."; in sintesi la società ricorrente contesta il mancato esercizio delpotere del giudice di pronunciare la compensazione giudiziale ex art.1243, comma 2 c.c., dato che il controcredito era di pronta e facileliquidazione, essendo già determinato nel suo ammontare (€ 6.317,74).In estrema sintesi, secondo parte ricorrente: a) il controcredito nonè incerto per il solo fatto di essere contestato; b) l'accertamentodell'indebito accerta anche il credito restitutorio; c) la certezza puòmaturare nel corso del giudizio; d) quindi la compensazione avrebbedovuto essere dichiarata.3.

I motivi primo, secondo e quarto, da esaminarsi congiuntamentein ragione della loro connessione logico-giuridica, sono fondati.La corte territoriale ha escluso l'operatività della compensazione sulduplice rilievo che il controcredito dedotto dagli odierni ricorrenti, purderivando da somme versate in eccedenza, fosse privo del requisito dellacertezza in quanto contestato dalla controparte e che, in ogni caso, larelativa pretesa restitutoria non potesse essere presa in considerazione inassenza di una autonoma domanda riconvenzionale di ripetizione.Tale impostazione non può essere condivisa.La stessa sentenza impugnata ha infatti accertato che le sommecorrisposte dagli odierni ricorrenti per il periodo successivo al 1° dicembre2020 erano state versate in difetto di causa debendi e costituivano,pertanto, indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.Né la sentenza impugnata ha subordinato tale qualificazione adulteriori accertamenti istruttori o ad autonome verifiche sul quantum,avendo ritenuto definitivamente individuata la posta restitutoria derivantedall'indebito.Numero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026Orbene, una volta compiuto tale accertamento, non era logicamentee giuridicamente sostenibile affermare, al contempo, che il creditorestitutorio derivante dall'indebito continuasse ad essere privo delrequisito della certezza per il solo fatto di essere stato originariamentecontestato dalla controparte.La certezza richiesta dall'art. 1243 c.c., infatti, non può essereapprezzata in termini meramente soggettivi, avuto riguardo allapersistente esistenza di contestazioni difensive, ma deve essere valutataalla luce dell'accertamento giudiziale concretamente compiuto.La contestazione del controcredito costituisce, infatti, un datoprocessuale destinato ad essere superato proprio attraverso l'attività diaccertamento demandata al giudice; sicché, una volta che quest'ultimoabbia accertato la natura indebita del pagamento e individuato il relativocredito restitutorio, la precedente contestazione non può continuare adoperare quale ostacolo all'applicazione della compensazione.Diversamente opinando, si perverrebbe all'irragionevole risultato diescludere l'operatività dell'istituto proprio nei casi in cui il controcredito,inizialmente controverso, sia stato positivamente verificato nel corso delgiudizio.Il principio trova conferma nell'insegnamento delle Sezioni Unite(cfr.

SU n. 23225/2016), secondo cui la verifica della sussistenza deirequisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. può essere compiuta anche nel corsodel processo e gli effetti estintivi della compensazione conseguonoall'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti.Parimenti erronea risulta l'ulteriore affermazione della sentenzaimpugnata secondo cui la compensazione non avrebbe potuto esseredichiarata in mancanza di una autonoma domanda riconvenzionale diripetizione.Nel caso in esame, infatti, il controcredito restitutorio non era statodedotto al fine di conseguire una pronuncia di condanna eccedenteNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026l'importo domandato dalla controparte, ma esclusivamente quale fattoestintivo idoneo a paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa azionata ingiudizio.Diversamente è a dirsi soltanto quando il convenuto persegua unapronuncia di condanna eccedente il credito azionato dall'attore, situazioneche nella specie non ricorre.Una volta accertata dalla stessa corte territoriale la natura indebitadel pagamento ed individuato il relativo importo, il giudice del merito eratenuto a verificare l'esistenza dei presupposti della compensazione e adapplicarne, ricorrendone le condizioni, gli effetti estintivi, senza chel'assenza di una distinta domanda riconvenzionale potesse assumerevalore ostativo.La sentenza impugnata è pertanto incorsa in violazione degli artt.1243 e 2033 c.c., avendo negato rilevanza compensativa ad uncontrocredito che essa stessa aveva accertato nei suoi elementi costitutiviessenziali e nel suo ammontare.In definitiva i motivi, qui in esame, vengono accolti sulla base delseguente principio di diritto: In materia di compensazione, la certezza del controcreditorichiesta dall'art. 1243 c.c. deve essere valutata con riferimento all'esitodell'accertamento giudiziale e non alla mera esistenza di contestazionidifensive; ove il giudice accerti nel medesimo processo l'esistenza el'ammontare del controcredito, la contestazione originaria perde efficaciaostativa e non impedisce la produzione degli effetti estintivi dellacompensazione .4.

L'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivoassorbe l'esame del terzo motivo.5.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa Sezione e comunque inNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dell’appello allaluce del principio sopra indicato.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte:- accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso; dichiaraassorbito il terzo motivo;- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, l’8 luglio 2026, nella camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARCOBELLANTE, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali èdomiciliata per legge;-ricorrente-controdagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 894/2022depositata il 14/09/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], quali locatori, agivano in viamonitoria ottenendo un decreto ingiuntivo (recante n. 471/2021) dalTribunale di Bergamo per l'importo di € 6.317,74. La somma era pretesa aNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026titolo di canoni di locazione relativi a un contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. per lo sfruttamento di uno spazio destinato a una stazioneradio base per telecomunicazioni.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. opponendosi al decretoingiuntivo. La società sosteneva di non dover nulla in quanto il debito eraestinto per compensazione. In particolare, asseriva che, a seguito dellastipula di un nuovo contratto (2 settembre 2020) che risolvevaespressamente il precedente, essa vantava un controcredito per aver giàpagato l'intera annualità del vecchio contratto (periodo aprile 2020 - aprile2021), rendendo così "indebita" la quota di canone riferita al periodo disovrapposizione tra i due accordi (dicembre 2020 - aprile 2021).Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 217/2022 rigettaval'opposizione confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo che ilcontrocredito non fosse certo né liquido.La Corte di appello di Brescia con sentenza n. 894/2022 confermavala decisione di primo grado, rigettando l'appello di Cellnex.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e AndreaPer l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnatoconclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso, in quanto, unavolta accertata la natura di indebito oggettivo del pagamento, il creditonon era più "litigioso" e, quindi, doveva operare l'effetto estintivo dellacompensazione.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il terminedi giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha confermato ilrigetto dell'eccezione di compensazione, in quanto – dopo aver premessoNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026che, per operare la compensazione (legale o giudiziale), il controcreditodeve essere certo, liquido ed esigibile – ha ritenuto che nel caso di specie,poiché i locatori contestavano l'esistenza stessa del controcredito, dettocontrocredito era "controverso", con conseguente difetto del requisitodella certezza; ha osservato che Cellnex non aveva proposto una specificadomanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, limitandosi asollevare un'eccezione di compensazione, la quale per l’appunto nonpoteva essere accolta in presenza di contestazione sull'esistenza delcredito. E, pur definendo "indubbio" che la somma versata in eccessocostituisse un indebito oggettivo, ha ritenuto che tale rilievo non bastassea superare il divieto di compensazione di un credito contestato.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola in ricorso quattro motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia: "Violazione degli artt. 1241, 1242 e1243 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c."; in sintesi la societàricorrente lamenta che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto chela mera contestazione del debitore basti a rendere un credito"controverso" e privo di certezza, impedendo così la compensazione;- con il secondo motivo denuncia: "Falsa applicazione degli artt.1241, 1242 e 1243 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c."; in sintesila società ricorrente censura la sentenza per aver escluso lacompensazione nonostante il giudice di merito avesse accertato l'esistenzadel controcredito (definendolo "indubbio"), rendendo quindi irrilevante lacontestazione dei locatori;- con il terzo motivo denuncia: "Nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4,c.p.c. - Contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabiliemergenti dal testo della sentenza"; in sintesi la società ricorrentedenuncia un'insanabile contraddittorietà logica della motivazione, che daNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026un lato riconosce il credito come certo (indebito oggettivo), ma dall'altrone nega l'efficacia compensativa per difetto di certezza;- con il quarto motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c."; in sintesi la società ricorrente contesta il mancato esercizio delpotere del giudice di pronunciare la compensazione giudiziale ex art.1243, comma 2 c.c., dato che il controcredito era di pronta e facileliquidazione, essendo già determinato nel suo ammontare (€ 6.317,74).In estrema sintesi, secondo parte ricorrente: a) il controcredito nonè incerto per il solo fatto di essere contestato; b) l'accertamentodell'indebito accerta anche il credito restitutorio; c) la certezza puòmaturare nel corso del giudizio; d) quindi la compensazione avrebbedovuto essere dichiarata.3. I motivi primo, secondo e quarto, da esaminarsi congiuntamentein ragione della loro connessione logico-giuridica, sono fondati.La corte territoriale ha escluso l'operatività della compensazione sulduplice rilievo che il controcredito dedotto dagli odierni ricorrenti, purderivando da somme versate in eccedenza, fosse privo del requisito dellacertezza in quanto contestato dalla controparte e che, in ogni caso, larelativa pretesa restitutoria non potesse essere presa in considerazione inassenza di una autonoma domanda riconvenzionale di ripetizione.Tale impostazione non può essere condivisa.La stessa sentenza impugnata ha infatti accertato che le sommecorrisposte dagli odierni ricorrenti per il periodo successivo al 1° dicembre2020 erano state versate in difetto di causa debendi e costituivano,pertanto, indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.Né la sentenza impugnata ha subordinato tale qualificazione adulteriori accertamenti istruttori o ad autonome verifiche sul quantum,avendo ritenuto definitivamente individuata la posta restitutoria derivantedall'indebito.Numero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026Orbene, una volta compiuto tale accertamento, non era logicamentee giuridicamente sostenibile affermare, al contempo, che il creditorestitutorio derivante dall'indebito continuasse ad essere privo delrequisito della certezza per il solo fatto di essere stato originariamentecontestato dalla controparte.La certezza richiesta dall'art. 1243 c.c., infatti, non può essereapprezzata in termini meramente soggettivi, avuto riguardo allapersistente esistenza di contestazioni difensive, ma deve essere valutataalla luce dell'accertamento giudiziale concretamente compiuto.La contestazione del controcredito costituisce, infatti, un datoprocessuale destinato ad essere superato proprio attraverso l'attività diaccertamento demandata al giudice; sicché, una volta che quest'ultimoabbia accertato la natura indebita del pagamento e individuato il relativocredito restitutorio, la precedente contestazione non può continuare adoperare quale ostacolo all'applicazione della compensazione.Diversamente opinando, si perverrebbe all'irragionevole risultato diescludere l'operatività dell'istituto proprio nei casi in cui il controcredito,inizialmente controverso, sia stato positivamente verificato nel corso delgiudizio.Il principio trova conferma nell'insegnamento delle Sezioni Unite(cfr. SU n. 23225/2016), secondo cui la verifica della sussistenza deirequisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. può essere compiuta anche nel corsodel processo e gli effetti estintivi della compensazione conseguonoall'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti.Parimenti erronea risulta l'ulteriore affermazione della sentenzaimpugnata secondo cui la compensazione non avrebbe potuto esseredichiarata in mancanza di una autonoma domanda riconvenzionale diripetizione.Nel caso in esame, infatti, il controcredito restitutorio non era statodedotto al fine di conseguire una pronuncia di condanna eccedenteNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026l'importo domandato dalla controparte, ma esclusivamente quale fattoestintivo idoneo a paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa azionata ingiudizio.Diversamente è a dirsi soltanto quando il convenuto persegua unapronuncia di condanna eccedente il credito azionato dall'attore, situazioneche nella specie non ricorre.Una volta accertata dalla stessa corte territoriale la natura indebitadel pagamento ed individuato il relativo importo, il giudice del merito eratenuto a verificare l'esistenza dei presupposti della compensazione e adapplicarne, ricorrendone le condizioni, gli effetti estintivi, senza chel'assenza di una distinta domanda riconvenzionale potesse assumerevalore ostativo.La sentenza impugnata è pertanto incorsa in violazione degli artt.1243 e 2033 c.c., avendo negato rilevanza compensativa ad uncontrocredito che essa stessa aveva accertato nei suoi elementi costitutiviessenziali e nel suo ammontare.In definitiva i motivi, qui in esame, vengono accolti sulla base delseguente principio di diritto: In materia di compensazione, la certezza del controcreditorichiesta dall'art. 1243 c.c. deve essere valutata con riferimento all'esitodell'accertamento giudiziale e non alla mera esistenza di contestazionidifensive; ove il giudice accerti nel medesimo processo l'esistenza el'ammontare del controcredito, la contestazione originaria perde efficaciaostativa e non impedisce la produzione degli effetti estintivi dellacompensazione .4. L'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivoassorbe l'esame del terzo motivo.5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa Sezione e comunque inNumero registro generale 5519/2023Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 23763/2026Data pubblicazione 22/07/2026diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dell’appello allaluce del principio sopra indicato.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte:- accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso; dichiaraassorbito il terzo motivo;- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, l’8 luglio 2026, nella camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteEmilio Iannello
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