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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28838/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riguardo alla mancata individuazione specifica del fine di profitto perseguito, è manifestamente infondato e non consentito in questa sede; che, invero, la violazione di legge denunciata è palesemente smentita dalla corretta interpretazione ed applicazione della norma penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riguardo alla mancata individuazione specifica del fine di profitto perseguito, è manifestamente infondato e non consentito in questa sede; che, invero, la violazione di legge denunciata è palesemente smentita dalla corretta interpretazione ed applicazione della norma penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4
Sentenza Cassazione n. 28838/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris