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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22935/2023

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22894/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 54 , presso lo studio legale tributario “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli avvocatiGiampiero Tasco e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 261/2020, depositata il 16 gennaio 2020, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che:

1. –con sentenza n. 261/2020, depositata il 16 gennaio 2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accoltol’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’anno 2011 , ed al possesso di terreni edificabili; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l’Ente impositore aveva posto a fondamento della rettifica di valore gli elementi di fattispecie delineati dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, e correttamente, pertanto, era stato determinato il valore venale delle aree edificabili sulla base del metodo della trasformazione; - il procedimento di stima, pertanto, era condivisibile né poteva ritenersi utilmente contrastato dalla perizia giurata prodotta in giudizio dalla contribuente; -ai fini della legittima motivazione dell’avviso di accertamento non rilevava l’omessa allegazione di atti che, richiamati per relationem , dovevano ritenersi noti alla contribuente, così come per la delibera comunale recante i «criteri di stima dei terreni edificabili», soggetta a pubblicità legale, e per i valori del mercato immobiliare (cd.

OMI).

2. – [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art.7, ald.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 , c om ma 2 - bis, alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, ed all’art. 2697 cod. civ., e deduce che erroneamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento; - si assume , in sintesi, che l’at to impositivo - fondato sulla determinazione della incidenzadi valore delle aree sul cd. valore del costruito - non recava l’esplicitazione dei criteri di calcolo di detto valore né le modalità della relativa rilevazione e richiamava atti esterni (quali ivalori OMI ed una delibera del Consiglio Comunale) che all’atto stesso non erano stati allegati; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di statuire («sul merito della controversia» e, nello specifico) sulle contestazioni svolte da essa esponente in ordine alla operata rettifica di valore delle aree, essendo state tenute in non cale le contestazioni che erano state articolate (dietro produzione di una perizia di stima) con riferimento alla inedificabilità conseguente alla sospensione della conferenza di servizio, al calo del mercato immobiliare, ed alla crisi di settore, ai tempi previsti per l’effettiva edificazione delle aree, ed alla loro articolazione urbanistica (per destinazione residenziale o meno), al valore desumibile da vendite disposte in pubblici incanti ed allo stesso accertamento per adesione concluso con riferimento a terreni ricadenti nel medesimo comprensorio;

2. - in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge - nel disciplinare la definizione agevolata dell e controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, comma 186) -per quel che qui rileva ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, comma 197); -« Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15- quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore esono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.» (art. 1, comma 205);

3. – come deduce parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il Regolamento per la definizione agevolata dellecontroversie tributarie pendenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia.

P.Q.M.

La Corte dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica della eventuale definizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22894/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 54 , presso lo studio legale tributario “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli avvocatiGiampiero Tasco e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 261/2020, depositata il 16 gennaio 2020, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 261/2020, depositata il 16 gennaio 2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accoltol’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’anno 2011 , ed al possesso di terreni edificabili; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l’Ente impositore aveva posto a fondamento della rettifica di valore gli elementi di fattispecie delineati dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, e correttamente, pertanto, era stato determinato il valore venale delle aree edificabili sulla base del metodo della trasformazione; - il procedimento di stima, pertanto, era condivisibile né poteva ritenersi utilmente contrastato dalla perizia giurata prodotta in giudizio dalla contribuente; -ai fini della legittima motivazione dell’avviso di accertamento non rilevava l’omessa allegazione di atti che, richiamati per relationem , dovevano ritenersi noti alla contribuente, così come per la delibera comunale recante i «criteri di stima dei terreni edificabili», soggetta a pubblicità legale, e per i valori del mercato immobiliare (cd. OMI). 2. – [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art.7, ald.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 , c om ma 2 - bis, alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, ed all’art. 2697 cod. civ., e deduce che erroneamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento; - si assume , in sintesi, che l’at to impositivo - fondato sulla determinazione della incidenzadi valore delle aree sul cd. valore del costruito - non recava l’esplicitazione dei criteri di calcolo di detto valore né le modalità della relativa rilevazione e richiamava atti esterni (quali ivalori OMI ed una delibera del Consiglio Comunale) che all’atto stesso non erano stati allegati; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di statuire («sul merito della controversia» e, nello specifico) sulle contestazioni svolte da essa esponente in ordine alla operata rettifica di valore delle aree, essendo state tenute in non cale le contestazioni che erano state articolate (dietro produzione di una perizia di stima) con riferimento alla inedificabilità conseguente alla sospensione della conferenza di servizio, al calo del mercato immobiliare, ed alla crisi di settore, ai tempi previsti per l’effettiva edificazione delle aree, ed alla loro articolazione urbanistica (per destinazione residenziale o meno), al valore desumibile da vendite disposte in pubblici incanti ed allo stesso accertamento per adesione concluso con riferimento a terreni ricadenti nel medesimo comprensorio; 2. - in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge - nel disciplinare la definizione agevolata dell e controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, comma 186) -per quel che qui rileva ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, comma 197); -« Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15- quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore esono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.» (art. 1, comma 205); 3. – come deduce parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il Regolamento per la definizione agevolata dellecontroversie tributarie pendenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia. P.Q.M. La Corte dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica della eventuale definizi
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