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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03512/2024

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Gaviniana 1 -ricorrente – UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 240/2016 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 23.8.2016, N.R.G. 540/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.11.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Brescia ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta, nei confronti dell’Università degli Studi di Brescia, da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ex carriera direttiva con la qualifica di consigliere/collaboratore amministrativo, finalizzata ad ottenere l’inquadramento nella posizione economica EP4 con decorrenza dal 1.1.2008 ed in posizione EP5 dal 1.1.2010, con tutti i relativi effetti economici; la Corte d’Appello, premesso che l’art. 56 di comparto prevedeva l’attivazione con cadenza biennale delle progressioni economiche, precisava tuttavia che esse erano condizionate dall’esistenza delle risorse economiche a tal fine necessarie e riteneva che, sia da un’attestazione sindacale del 2009, sia dall’esame dei documenti in atti, emergesse l’assenza dei fondi necessari alla progressione rivendicata per l’anno 2007, cui aveva fatto riferimento la domanda della ricorrente, in quanto le risorse erano risultate esistenti solo con decorrenza 1.1.2009, data dalla quale la Sortino aveva avuto il riconoscimento della progressione a EP4; sotto diverso profilo, aggiungeva la Corte territoriale, l’acquisizione della posizione avrebbe potuto avvenire solo in esito a procedura selettiva ed al superamento della stessa, sicché, il ritardo nell’adozione di tali procedure, se ingiustificato e illegittimo, avrebbe potuto originare solo un diritto del dipendente al risarcimento del danno, ma difficilmente avrebbe potuto portare ad una retrodatazione economica;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui l’Università, in esito a rinnovazione della notifica perché invalidamente eseguita presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, ha opposto difese con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 56 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed illogicità della pronuncia; esso è sviluppato sostenendo che, a parte l’inconferenza dell’attestazione del 2009, per stabilire se le risorse esistevano precedentemente, la Corte territoriale aveva basato la propria decisione su un errore di percezione nella disamina dei documenti, considerando solo i dati riferiti al 2007, mentre si sarebbero dovuti valutare i fondi derivati dagli accordi integrativi a decorrere dall’anno 2004;

2. il ricorso è inammissibile, come eccepito anche dall’Università; esso infatti si incentra su un unico aspetto, ovverosia sull’esistenza o meno dei fondi necessari alla progressione; la Corte di merito ha, tuttavia , sviluppato anche un diverso ragionamento, secondo cui il diritto retributivo avrebbe potuto essere riconosciuto solo “all’esito del superamento dell’apposita selezione”; a tale precisazione, la Corte territoriale ha quindi fatto seguire la conclusione per cui, se il ritardo nello svolgimento delle selezioni fosse stato da ritenere ingiustificato e illegittimo, si sarebbe originato “unicamente” un diritto al risarcimento del danno, ma non (“difficilmente”) - proprio per la mancanza illo tempore di quella selezione da cui muove il ragionamento - il diritto all’attribuzione della posizione retributiva retrodatata, per la quale aveva agito la ricorrente; si tratta di ratio decidendi che, al di là della fondatezza o meno di essa, muovendosi su un piano logico del tutto autonomo, è da intendere, nella logica della sentenza impugnata, come ulteriore fondamento del rigetto della domanda di adempimento a titolo retributivo e dunque vale il consolidato principio per cui, a fronte di sentenza basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé posta a sostegno della decisione, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. 14 agosto 2020, n. 7182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490); l’impugnazione ha riguardato solo la prima ratio decidendi e dunque si determina la menzionata inammissibilità;

3. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Gaviniana 1 -ricorrente – UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 240/2016 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 23.8.2016, N.R.G. 540/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.11.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Brescia ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta, nei confronti dell’Università degli Studi di Brescia, da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ex carriera direttiva con la qualifica di consigliere/collaboratore amministrativo, finalizzata ad ottenere l’inquadramento nella posizione economica EP4 con decorrenza dal 1.1.2008 ed in posizione EP5 dal 1.1.2010, con tutti i relativi effetti economici; la Corte d’Appello, premesso che l’art. 56 di comparto prevedeva l’attivazione con cadenza biennale delle progressioni economiche, precisava tuttavia che esse erano condizionate dall’esistenza delle risorse economiche a tal fine necessarie e riteneva che, sia da un’attestazione sindacale del 2009, sia dall’esame dei documenti in atti, emergesse l’assenza dei fondi necessari alla progressione rivendicata per l’anno 2007, cui aveva fatto riferimento la domanda della ricorrente, in quanto le risorse erano risultate esistenti solo con decorrenza 1.1.2009, data dalla quale la Sortino aveva avuto il riconoscimento della progressione a EP4; sotto diverso profilo, aggiungeva la Corte territoriale, l’acquisizione della posizione avrebbe potuto avvenire solo in esito a procedura selettiva ed al superamento della stessa, sicché, il ritardo nell’adozione di tali procedure, se ingiustificato e illegittimo, avrebbe potuto originare solo un diritto del dipendente al risarcimento del danno, ma difficilmente avrebbe potuto portare ad una retrodatazione economica; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui l’Università, in esito a rinnovazione della notifica perché invalidamente eseguita presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, ha opposto difese con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 56 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed illogicità della pronuncia; esso è sviluppato sostenendo che, a parte l’inconferenza dell’attestazione del 2009, per stabilire se le risorse esistevano precedentemente, la Corte territoriale aveva basato la propria decisione su un errore di percezione nella disamina dei documenti, considerando solo i dati riferiti al 2007, mentre si sarebbero dovuti valutare i fondi derivati dagli accordi integrativi a decorrere dall’anno 2004; 2. il ricorso è inammissibile, come eccepito anche dall’Università; esso infatti si incentra su un unico aspetto, ovverosia sull’esistenza o meno dei fondi necessari alla progressione; la Corte di merito ha, tuttavia , sviluppato anche un diverso ragionamento, secondo cui il diritto retributivo avrebbe potuto essere riconosciuto solo “all’esito del superamento dell’apposita selezione”; a tale precisazione, la Corte territoriale ha quindi fatto seguire la conclusione per cui, se il ritardo nello svolgimento delle selezioni fosse stato da ritenere ingiustificato e illegittimo, si sarebbe originato “unicamente” un diritto al risarcimento del danno, ma non (“difficilmente”) - proprio per la mancanza illo tempore di quella selezione da cui muove il ragionamento - il diritto all’attribuzione della posizione retributiva retrodatata, per la quale aveva agito la ricorrente; si tratta di ratio decidendi che, al di là della fondatezza o meno di essa, muovendosi su un piano logico del tutto autonomo, è da intendere, nella logica della sentenza impugnata, come ulteriore fondamento del rigetto della domanda di adempimento a titolo retributivo e dunque vale il consolidato principio per cui, a fronte di sentenza basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé posta a sostegno della decisione, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. 14 agosto 2020, n. 7182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490); l’impugnazione ha riguardato solo la prima ratio decidendi e dunque si determina la menzionata inammissibilità; 3. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, co
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