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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 22355/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16120/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2118/2016 depositata il16/12/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 2 maggio 2013, respingeva l’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’ex amministratore unico [OSCURATO:PERSONA].

2. A seguito dell’impugnazione della curatela, la Corte d’appello di Firenze, una volta rilevato che le emergenze istruttorie dimostravano l’avvenuta erosione del capitale sociale al termine dell’esercizio 2001, osservava che per apprezzare l’illecita condotta ascritta all’ex amministratore non era necessario enucleare i singoli atti gestionali posti in essere dallo stesso, in quanto, dato che il divieto di nuove operazioni investe l’intera attività sociale, le operazioni compiute dopo la perdita del capitale sociale dovevano considerarsi tutte, indistintamente, illecite.

Precisava che l’amministratore, nel caso in cui l’attività fosse stata proseguita invece di essere doverosamente arrestata, non poteva essere chiamato a rispondere automaticamente dello sbilancio emerso, ma soltanto dell’aggravamento determinato da quella specifica scelta antidoverosa.

Evidenziava che l’attività illecita era proseguita per un quadriennio, con una moltiplicazione esponenziale delle passività, che erano cresciute da un ammontare di € 210.894 al termine dell’esercizio 2001 a € 1.068.321 al momento del decesso dell’amministratore, apparendo così evidente che il peggioramento sequenziale dei dati contabili fosse stato alimentato dai debiti generati con la prosecuzione illecita della gestione.

Riteneva che l’esplicita limitazione della domanda del fallimento al patrimonio relitto dall’ex amministratore (di valore stimato inferiore a € 100.000) rendesse irragionevole e processualmente superflua la dimostrazione di danni superiori alla soglia di € 300.000, somma sicuramente imputabile all’indebita prosecuzione dell’attività commerciale da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonostante si fossero verificati i presupposti per la messa in liquidazione della società, in quanto, da un lato, era impossibile che il valore dei beni relitti oltrepassasse il triplo della stima indicata, dall’altro era inimmaginabile che quanto meno il 30% del macroscopico peggioramento delle passività non dipendesse specificamente dal compimento di nuove operazioni.

Pertanto, accertata la responsabilità ex art 146 l. fall. del defunto amministratore [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di [OSCURATO:SOCIETA]., condannava gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni conseguenti, che liquidava in favore della curatela in complessivi € 300.000 e comunque nei limiti di valore della quota pervenuta a ciascuno degli eredi.

3. Per la cassazione di questa sentenza, depositata in data 16 dicembre 2016, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Non sono condivisibili le eccezioni di inammissibilità sollevate, in via preliminare, dal controricorrente.

Il ricorso, infatti, indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che assume in contrasto con il disposto dell’art.2476cod. civ., laddove (alle pagg. 12 e 14) contesta che il giudice d’appello fiorentino, in spregio all’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U., 9100/2015) secondo cui l’azione di responsabilità promossa dal curatore deve essere accompagnata da una puntuale allegazione degli specifici inadempimenti ascritti all’amministratore (onde consentire la verifica dell’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento), abbia invece ritenuto che si trattasse di valutare le conseguenze della prosecuzione indebita dell’attività più che discernere le singole condotte gestionali in cui la prosecuzione si era articolata.

La puntuale indicazione in ricorso del contenuto dell’atto di citazione (alle pagg. 2,3 e 4 del ricorso) e la specifica segnala zione della sua presenza negli atti del giudizio di merito depositati ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. erano idonee ad assolvere gli oneri conseguenti al requisito di specificità dei motivi di cui a ll'art. 366, comma 1, n. 6), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 (cfr. Cass., Sez.

U., 8950/2022). 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2476 cod. civ., perché la Corte d'appello ha ritenuto di accogliere la domanda di condanna per responsabilità dell'amministratore sulla base di una generica allegazione del fatto che fosse stata compiuta attività gestoria nonostante l’erosione del capitale sociale sotto i limiti di legge, senza però che fossero state indicate precise condotte, con il relativo nesso di causalità rispetto al pregiudizio procurato, fossero stati puntualizzati i danni subiti e fossero stati allegati gli elementi comprovanti la perdita del capitale sociale sotto i limiti di legge. 5.2 Il secondo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento a causa della violazione delle norme del codice di rito concernenti la preclusione dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto oltre l'atto introduttivo, poichéla Corte distrettuale ha dato rilievo ad allegazioni effettuate dalla curatela tardivamente, soltanto all'interno dell'atto di appello.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per il rapporto di connessione che li lega, non sono fondati. 6.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile devono essere operate avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra gli stessie il danno di cui si pretende il risarcimento.

In questa prospettiva le Sezioni Unite di questa Corte hanno spiegato che“in tanto, allora, ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato” (così, verbatim, Cass., Sez.

U., 9100/2015, § 3.3).

Pertanto, "l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", sicché "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass., Sez.

U., 577/2008). 6.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione gli amministratori, a mente dell’art. 2486, comma 1, cod. civ., conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili, nel senso stabilito dal successivo capoverso, dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per atti o d omission i compiuti in violazione di tale obbligo.

Dunque, le condizioni dell’azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all’attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono costituite dal compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), dal verificarsi di un danno e dall’ esistenza di un nesso di causalità tra condotta e danno.

La parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l’onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè il ricorrere delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, invece, all’amministratore convenuto l’onere di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non abbiano comportato un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano stati giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari(cfr. Cass.2156/2015; nello stesso senso Cass. 198/2022).

Il compimento da parte dell’amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dà poi luogo a quell’inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, inadempimento che costituisce la prima condizione richiesta per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore (Cass., Sez.

U., 9100/2015). 6.3 Nel caso di specie la Corte d’appello ha acclarato in fatto, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, l’avvenuta erosione del capitale al termine dell’esercizio 2001 e ne ha tratto la conclusione, sotto il profilo dell’individuazione delle condotte, che ciò bastasse per ravvisare la responsabilità dell’amministratore (“giacché le operazioni compiute dopo la perdita del capitale sociale sono tutte indistintamente illecite”), residuando il problema, sotto il profilo di un’esatta quantificazione del danno, di “soppesarne il riflesso aggregato,purché riferibile con certezza alle nuove operazioni”.

Una simile valutazione non si presta a censure in questa sede di legittimità, poiché alla curatela spettava l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda (cioè la sussistenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori) e null’altro, non dovendosi essa in particolare impegnare, come sostengono gli odierni ricorrenti, nell’individuazione di atti e condotte integranti mala gestio dell’amministratore ai fini del riconoscimento di una sua responsabilità. 6.4 Va escluso, infine, che la curatela non avesse tempestivamente allegato e dimostrato, come era suo onere fare, il danno lamentato ed il nesso di causalità tra condotta e danno.

In vero, la memoria depositata dalla curatela attrice in data 10 ottobre 2008 ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. lgs. 5/2003 - a cui questa Corte può avere diretto accesso, quale giudice del fatto processuale, a seguitodella violazione procedurale denunciata con il secondo motivo di ricorso - dimostra come la curatela avesse puntualmente allegato fin dal giudizio di primo grado la dinamica cronologica dello sviluppo dell’indebitamento sociale per I.V.A., I.R.P.E.G. e I.R.A.P. nonché verso l’I.N.P.S. (oltre che gli artifici adottati dall’amministratore per occultare la situazione, rimasti incontestati).

Questa attività processuale è avvenuta in epoca in cui era consentita alla procedura attrice la precisazione delle domande proposte, posto che nel rito societario disciplinato dal d.lgs. 5/2003 la modificazione della domanda, ivi consentita tramite la memoria ex art. 6, può riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi – petitum e causa petendi- sempre che la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta lite o sia ad essa collegata (v.

Cass. 816/2016).

7. Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata a causa di un difetto assoluto di motivazione, in quanto dall’insieme delle considerazioni in fatto compiute dalla Corte di merito, di contenuto – in tesi – apodittico e privo d i ragionevolezza e razionalità, non è ricavabile la ratio decidendiche ha giustificato la quantificazione del danno ritenuto in sentenza.

Il tenore della decisione assunta ingenererebbe la sensazione che i giudici di appello, attraverso il criterio equitativo, abbiano inteso condurre una sorte di negoziazione transattiva della soluzione finale, fissando la misura della condanna nei limiti della richiesta della curatela a fronte di un’apodittica affermazione di un danno maggiore procurato dall’amministratore.

8. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 8.1 La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione.

La motivazione, perciò, assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 22232/2016).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, laddove ha affermato che era “oltremodo evidente .. che il peggioramento sequenziale dei dati contabili si alimenta[sse] dei debiti generati con la prosecuzione illecita della gestione” e che la spontanea riduzione della domanda operata dalla curatela suggeriva “di contenere in via equitativa l'accertamento della responsabilità l'importo di € 300.000”, importo “che, da un lato, soddisfa[ceva] ampiamente l'interesse risarcitorio manifestato in concreto dalla curatela e, dall'altro, si [manteneva] con assoluta certezza nei limiti del danno cagionato dalla condotta illecita tenuta dall'amministratore” (pag. 11).

A “definitiva riprova” di ciò la Corte di merito ha sottolineato che la dinamica dello sviluppo dell’indebitamento tributario e previdenziale per gli esercizi dal 2001 al 2004 dimostrava “un aggravamento di € 354.000 di puri debiti generati in tre soli anni dalla prosecuzione dell'attività che sarebbero stati evitati dalla doverosa cessazione tempestiva” (pag. 12).

Il ricorrente, nell’assumere il carattere apodittico delle espressioni utilizzate, finisce per contestare la completezza della motivazione piuttosto che la perscrutabilità delle ragioni offerte dal giudice, prescinde dal reale contenuto della sentenza impugnata e dalle ragioni chiaramente illustrate al suo interno e, laddove ne contesta la razionalità, presuppone una diversa valutazione della congerie istruttoria che, invece, sfugge al sindacato di questa Corte. 8.2 La critica in esame, inoltre, non coglie appieno la ratio decidendi della decisione impugnata laddove si duole dell’adozione da parte della Corte territoriale di un criterio equitativo con l’intento di “condurre una sorta di negoziazione transattiva della soluzione finale” (pag. 17 del ricorso).

In realtà la sentenza gravata ritiene che la condotta dell’amministratore avesse determinato un danno rientrante “con assoluta certezza” nei limiti dell’importo attribuito, che era stato contenuto in via equitativa nei limiti di € 300.000 in ragione della limitazione della domanda compiuta da parte della procedura appellante.

Si tratta, quindi, non di una valutazione equitativa del danno ex art.1226 cod. civ., perché il preciso ammontare del pregiudizio era risultato provato in termini assolutamente certi, ma di un contenimento in via equitativa della sua consistenza, nei limiti necessari a soddisfare l’interesse risarcitorio manifestato dalla curatela (con una riduzione non certo criticabile dagli odierni ricorrenti, posto che il danno reclamato dal curatore ai sensi dell'art.146, comma 2, l. fall. può essere quantificato avendo riguardo al colpevole protrarsi di un'attività implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto a una minor somma, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere; cfr. Cass.21730/2020).

Ne discende l’inammissibilità di questo profilo di critica, che adduce l’adozione di un criterio di liquidazione del danno privo di alcuna riferibilità al contenuto della decisione impugnata.

9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguonola soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16120/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2118/2016 depositata il16/12/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 2 maggio 2013, respingeva l’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’ex amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]. 2. A seguito dell’impugnazione della curatela, la Corte d’appello di Firenze, una volta rilevato che le emergenze istruttorie dimostravano l’avvenuta erosione del capitale sociale al termine dell’esercizio 2001, osservava che per apprezzare l’illecita condotta ascritta all’ex amministratore non era necessario enucleare i singoli atti gestionali posti in essere dallo stesso, in quanto, dato che il divieto di nuove operazioni investe l’intera attività sociale, le operazioni compiute dopo la perdita del capitale sociale dovevano considerarsi tutte, indistintamente, illecite. Precisava che l’amministratore, nel caso in cui l’attività fosse stata proseguita invece di essere doverosamente arrestata, non poteva essere chiamato a rispondere automaticamente dello sbilancio emerso, ma soltanto dell’aggravamento determinato da quella specifica scelta antidoverosa. Evidenziava che l’attività illecita era proseguita per un quadriennio, con una moltiplicazione esponenziale delle passività, che erano cresciute da un ammontare di € 210.894 al termine dell’esercizio 2001 a € 1.068.321 al momento del decesso dell’amministratore, apparendo così evidente che il peggioramento sequenziale dei dati contabili fosse stato alimentato dai debiti generati con la prosecuzione illecita della gestione. Riteneva che l’esplicita limitazione della domanda del fallimento al patrimonio relitto dall’ex amministratore (di valore stimato inferiore a € 100.000) rendesse irragionevole e processualmente superflua la dimostrazione di danni superiori alla soglia di € 300.000, somma sicuramente imputabile all’indebita prosecuzione dell’attività commerciale da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonostante si fossero verificati i presupposti per la messa in liquidazione della società, in quanto, da un lato, era impossibile che il valore dei beni relitti oltrepassasse il triplo della stima indicata, dall’altro era inimmaginabile che quanto meno il 30% del macroscopico peggioramento delle passività non dipendesse specificamente dal compimento di nuove operazioni. Pertanto, accertata la responsabilità ex art 146 l. fall. del defunto amministratore [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di [OSCURATO:SOCIETA]., condannava gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni conseguenti, che liquidava in favore della curatela in complessivi € 300.000 e comunque nei limiti di valore della quota pervenuta a ciascuno degli eredi. 3. Per la cassazione di questa sentenza, depositata in data 16 dicembre 2016, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Non sono condivisibili le eccezioni di inammissibilità sollevate, in via preliminare, dal controricorrente. Il ricorso, infatti, indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che assume in contrasto con il disposto dell’art.2476cod. civ., laddove (alle pagg. 12 e 14) contesta che il giudice d’appello fiorentino, in spregio all’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., 9100/2015) secondo cui l’azione di responsabilità promossa dal curatore deve essere accompagnata da una puntuale allegazione degli specifici inadempimenti ascritti all’amministratore (onde consentire la verifica dell’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento), abbia invece ritenuto che si trattasse di valutare le conseguenze della prosecuzione indebita dell’attività più che discernere le singole condotte gestionali in cui la prosecuzione si era articolata. La puntuale indicazione in ricorso del contenuto dell’atto di citazione (alle pagg. 2,3 e 4 del ricorso) e la specifica segnala zione della sua presenza negli atti del giudizio di merito depositati ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. erano idonee ad assolvere gli oneri conseguenti al requisito di specificità dei motivi di cui a ll'art. 366, comma 1, n. 6), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 (cfr. Cass., Sez. U., 8950/2022). 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2476 cod. civ., perché la Corte d'appello ha ritenuto di accogliere la domanda di condanna per responsabilità dell'amministratore sulla base di una generica allegazione del fatto che fosse stata compiuta attività gestoria nonostante l’erosione del capitale sociale sotto i limiti di legge, senza però che fossero state indicate precise condotte, con il relativo nesso di causalità rispetto al pregiudizio procurato, fossero stati puntualizzati i danni subiti e fossero stati allegati gli elementi comprovanti la perdita del capitale sociale sotto i limiti di legge. 5.2 Il secondo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento a causa della violazione delle norme del codice di rito concernenti la preclusione dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto oltre l'atto introduttivo, poichéla Corte distrettuale ha dato rilievo ad allegazioni effettuate dalla curatela tardivamente, soltanto all'interno dell'atto di appello. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per il rapporto di connessione che li lega, non sono fondati. 6.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile devono essere operate avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra gli stessie il danno di cui si pretende il risarcimento. In questa prospettiva le Sezioni Unite di questa Corte hanno spiegato che“in tanto, allora, ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato” (così, verbatim, Cass., Sez. U., 9100/2015, § 3.3). Pertanto, "l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", sicché "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass., Sez. U., 577/2008). 6.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione gli amministratori, a mente dell’art. 2486, comma 1, cod. civ., conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili, nel senso stabilito dal successivo capoverso, dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per atti o d omission i compiuti in violazione di tale obbligo. Dunque, le condizioni dell’azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all’attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono costituite dal compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), dal verificarsi di un danno e dall’ esistenza di un nesso di causalità tra condotta e danno. La parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l’onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè il ricorrere delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, invece, all’amministratore convenuto l’onere di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non abbiano comportato un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano stati giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari(cfr. Cass.2156/2015; nello stesso senso Cass. 198/2022). Il compimento da parte dell’amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dà poi luogo a quell’inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, inadempimento che costituisce la prima condizione richiesta per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore (Cass., Sez. U., 9100/2015). 6.3 Nel caso di specie la Corte d’appello ha acclarato in fatto, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, l’avvenuta erosione del capitale al termine dell’esercizio 2001 e ne ha tratto la conclusione, sotto il profilo dell’individuazione delle condotte, che ciò bastasse per ravvisare la responsabilità dell’amministratore (“giacché le operazioni compiute dopo la perdita del capitale sociale sono tutte indistintamente illecite”), residuando il problema, sotto il profilo di un’esatta quantificazione del danno, di “soppesarne il riflesso aggregato,purché riferibile con certezza alle nuove operazioni”. Una simile valutazione non si presta a censure in questa sede di legittimità, poiché alla curatela spettava l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda (cioè la sussistenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori) e null’altro, non dovendosi essa in particolare impegnare, come sostengono gli odierni ricorrenti, nell’individuazione di atti e condotte integranti mala gestio dell’amministratore ai fini del riconoscimento di una sua responsabilità. 6.4 Va escluso, infine, che la curatela non avesse tempestivamente allegato e dimostrato, come era suo onere fare, il danno lamentato ed il nesso di causalità tra condotta e danno. In vero, la memoria depositata dalla curatela attrice in data 10 ottobre 2008 ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. lgs. 5/2003 - a cui questa Corte può avere diretto accesso, quale giudice del fatto processuale, a seguitodella violazione procedurale denunciata con il secondo motivo di ricorso - dimostra come la curatela avesse puntualmente allegato fin dal giudizio di primo grado la dinamica cronologica dello sviluppo dell’indebitamento sociale per I.V.A., I.R.P.E.G. e I.R.A.P. nonché verso l’I.N.P.S. (oltre che gli artifici adottati dall’amministratore per occultare la situazione, rimasti incontestati). Questa attività processuale è avvenuta in epoca in cui era consentita alla procedura attrice la precisazione delle domande proposte, posto che nel rito societario disciplinato dal d.lgs. 5/2003 la modificazione della domanda, ivi consentita tramite la memoria ex art. 6, può riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi – petitum e causa petendi- sempre che la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta lite o sia ad essa collegata (v. Cass. 816/2016). 7. Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata a causa di un difetto assoluto di motivazione, in quanto dall’insieme delle considerazioni in fatto compiute dalla Corte di merito, di contenuto – in tesi – apodittico e privo d i ragionevolezza e razionalità, non è ricavabile la ratio decidendiche ha giustificato la quantificazione del danno ritenuto in sentenza. Il tenore della decisione assunta ingenererebbe la sensazione che i giudici di appello, attraverso il criterio equitativo, abbiano inteso condurre una sorte di negoziazione transattiva della soluzione finale, fissando la misura della condanna nei limiti della richiesta della curatela a fronte di un’apodittica affermazione di un danno maggiore procurato dall’amministratore. 8. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 8.1 La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione. La motivazione, perciò, assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, laddove ha affermato che era “oltremodo evidente .. che il peggioramento sequenziale dei dati contabili si alimenta[sse] dei debiti generati con la prosecuzione illecita della gestione” e che la spontanea riduzione della domanda operata dalla curatela suggeriva “di contenere in via equitativa l'accertamento della responsabilità l'importo di € 300.000”, importo “che, da un lato, soddisfa[ceva] ampiamente l'interesse risarcitorio manifestato in concreto dalla curatela e, dall'altro, si [manteneva] con assoluta certezza nei limiti del danno cagionato dalla condotta illecita tenuta dall'amministratore” (pag. 11). A “definitiva riprova” di ciò la Corte di merito ha sottolineato che la dinamica dello sviluppo dell’indebitamento tributario e previdenziale per gli esercizi dal 2001 al 2004 dimostrava “un aggravamento di € 354.000 di puri debiti generati in tre soli anni dalla prosecuzione dell'attività che sarebbero stati evitati dalla doverosa cessazione tempestiva” (pag. 12). Il ricorrente, nell’assumere il carattere apodittico delle espressioni utilizzate, finisce per contestare la completezza della motivazione piuttosto che la perscrutabilità delle ragioni offerte dal giudice, prescinde dal reale contenuto della sentenza impugnata e dalle ragioni chiaramente illustrate al suo interno e, laddove ne contesta la razionalità, presuppone una diversa valutazione della congerie istruttoria che, invece, sfugge al sindacato di questa Corte. 8.2 La critica in esame, inoltre, non coglie appieno la ratio decidendi della decisione impugnata laddove si duole dell’adozione da parte della Corte territoriale di un criterio equitativo con l’intento di “condurre una sorta di negoziazione transattiva della soluzione finale” (pag. 17 del ricorso). In realtà la sentenza gravata ritiene che la condotta dell’amministratore avesse determinato un danno rientrante “con assoluta certezza” nei limiti dell’importo attribuito, che era stato contenuto in via equitativa nei limiti di € 300.000 in ragione della limitazione della domanda compiuta da parte della procedura appellante. Si tratta, quindi, non di una valutazione equitativa del danno ex art.1226 cod. civ., perché il preciso ammontare del pregiudizio era risultato provato in termini assolutamente certi, ma di un contenimento in via equitativa della sua consistenza, nei limiti necessari a soddisfare l’interesse risarcitorio manifestato dalla curatela (con una riduzione non certo criticabile dagli odierni ricorrenti, posto che il danno reclamato dal curatore ai sensi dell'art.146, comma 2, l. fall. può essere quantificato avendo riguardo al colpevole protrarsi di un'attività implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto a una minor somma, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere; cfr. Cass.21730/2020). Ne discende l’inammissibilità di questo profilo di critica, che adduce l’adozione di un criterio di liquidazione del danno privo di alcuna riferibilità al contenuto della decisione impugnata. 9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguonola soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dal
Sentenza Cassazione n. 22355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris