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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29626/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull'impugnazione dell'imputato, avverso la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis co. 1 cod. pen., perché, nel corso di un controllo di p.g., veniva trovato in possesso di un passaporto italiano, scaduto, rilasciato dalla Questura di Milano, valido per l'espatrio, riportante l'effige dell'imputato ma i dati anagrafici di un'altra persona -ha rideterminato in meljus il trattamento sanzionatorio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia inosservanza degli artt. 2 e 497 bis cod. pen. dolendosi della qualificazione giuridica del fatto.

In particolare, si duole la Difesa ricorrente che, in violazione del principio regolatore della successione delle leggi penali nel tempo di cui all'art.2 cod. pen., la Corte di appello abbia fatto riferimento, ai fini del trattamento sanzionatorio, alla cornice edittale introdotta dalla legge n. 43 del 2015, laddove la condotta de qua si è perfezionata in data 09 luglio 2007, anno di rilascio del documento, a nulla rilevando che l'imputato ne abbia conservato la disponibilità fino all'accertamento, avvenuto a distanza di oltre 10 anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il documento in questione, sequestrato all'imputato nel corso di una perquisizione domiciliare, è risultato ideologicamente falso, in quanto, genuino h la sua formazione materiale, poiché effettivamente proveniente dalla Questura di Roma,;#~ le generalità ivi riportate appartenevano a soggetto diverso, sicché, sebbene autentico, il passaporto riproduceva dati non veritieri.

La Corte di appello, in assenza di dati contrastanti, ha ritenuto che l'imputato "abbia detenuto il documento in questione fin dal rilascio nel 2007, e che pertanto la situazione di antigiuridicità sia cessata unicamente con il sequestro del passaporto, o, quantomeno, con la sua scadenza di validità nel 2017" ( pg. 5)

2. Fatta tale premessa in fatto, si osserva che l'infondatezza della deduzione difensiva deriva dalla considerazione che l'art. 497-bis co. 1 cod. pen. integra una ipotesi di reato di pericolo astratto o presunto, per il quale è sufficiente il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, a prescindere da un suo utilizzo.

La punibilità del falso prescinde, infatti, da un danno o da un pericolo di danno ulteriore oltre quello per l'interesse alla attendibilità delle comunicazioni informative tutelate. (Sez. 5, n. 39408 del 18/07/2012, Rv. 253579; Sez. 5 n. 17792 del 21/02/2019, Rv. 276345 ).

Il delitto si perfeziona, dunque, con il mero possesso, e trattandosi di un reato istantaneo, esso si consuma tutte le volte che l'agente viene trovato nel possesso del documento.

2.1. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha osservato come la condotta si sia protratta fino al 2018, o quantomeno fino alla scadenza di validità del passaporto ( 2017), e quindi essa si sia manifestata, attraverso il prolungato possesso del passaporto, anche nel periodo in cui era subentrata la modifica in pejus del trattamento sanzionatorio.3.Giova, aggiungere che, in ogni caso, la Corte di appello ha giustificato le ragioni di un trattamento sanzionatorio distante dal minimo edittale comminato, ratione temporis, dalla disposizione di legge vigente al momento del rilascio del documento ( pg. 5 par. 4.4.), che, nel 2007, prevedeva la detenzione da uno a quattro anni.

Come è noto, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), motivazione che, nel caso di specie, come si è osservato, risulta correttamente svolta dalla sentenza impugnata.

Anche sotto tale profilo il ricorso risulta, quindi, inammissibile. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull'impugnazione dell'imputato, avverso la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis co. 1 cod. pen., perché, nel corso di un controllo di p.g., veniva trovato in possesso di un passaporto italiano, scaduto, rilasciato dalla Questura di Milano, valido per l'espatrio, riportante l'effige dell'imputato ma i dati anagrafici di un'altra persona -ha rideterminato in meljus il trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia inosservanza degli artt. 2 e 497 bis cod. pen. dolendosi della qualificazione giuridica del fatto. In particolare, si duole la Difesa ricorrente che, in violazione del principio regolatore della successione delle leggi penali nel tempo di cui all'art.2 cod. pen., la Corte di appello abbia fatto riferimento, ai fini del trattamento sanzionatorio, alla cornice edittale introdotta dalla legge n. 43 del 2015, laddove la condotta de qua si è perfezionata in data 09 luglio 2007, anno di rilascio del documento, a nulla rilevando che l'imputato ne abbia conservato la disponibilità fino all'accertamento, avvenuto a distanza di oltre 10 anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il documento in questione, sequestrato all'imputato nel corso di una perquisizione domiciliare, è risultato ideologicamente falso, in quanto, genuino h la sua formazione materiale, poiché effettivamente proveniente dalla Questura di Roma,;#~ le generalità ivi riportate appartenevano a soggetto diverso, sicché, sebbene autentico, il passaporto riproduceva dati non veritieri. La Corte di appello, in assenza di dati contrastanti, ha ritenuto che l'imputato "abbia detenuto il documento in questione fin dal rilascio nel 2007, e che pertanto la situazione di antigiuridicità sia cessata unicamente con il sequestro del passaporto, o, quantomeno, con la sua scadenza di validità nel 2017" ( pg. 5) 2. Fatta tale premessa in fatto, si osserva che l'infondatezza della deduzione difensiva deriva dalla considerazione che l'art. 497-bis co. 1 cod. pen. integra una ipotesi di reato di pericolo astratto o presunto, per il quale è sufficiente il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, a prescindere da un suo utilizzo. La punibilità del falso prescinde, infatti, da un danno o da un pericolo di danno ulteriore oltre quello per l'interesse alla attendibilità delle comunicazioni informative tutelate. (Sez. 5, n. 39408 del 18/07/2012, Rv. 253579; Sez. 5 n. 17792 del 21/02/2019, Rv. 276345 ). Il delitto si perfeziona, dunque, con il mero possesso, e trattandosi di un reato istantaneo, esso si consuma tutte le volte che l'agente viene trovato nel possesso del documento. 2.1. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha osservato come la condotta si sia protratta fino al 2018, o quantomeno fino alla scadenza di validità del passaporto ( 2017), e quindi essa si sia manifestata, attraverso il prolungato possesso del passaporto, anche nel periodo in cui era subentrata la modifica in pejus del trattamento sanzionatorio.3.Giova, aggiungere che, in ogni caso, la Corte di appello ha giustificato le ragioni di un trattamento sanzionatorio distante dal minimo edittale comminato, ratione temporis, dalla disposizione di legge vigente al momento del rilascio del documento ( pg. 5 par. 4.4.), che, nel 2007, prevedeva la detenzione da uno a quattro anni. Come è noto, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), motivazione che, nel caso di specie, come si è osservato, risulta correttamente svolta dalla sentenza impugnata. Anche sotto tale profilo il ricorso risulta, quindi, inammissibile. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
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