CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 39320/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, grammi 52,50 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione di legge ed erronea motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. A dire del ricorrente, infatti, la fattispecie imputatagli andrebbe qualificata ai sensi della meno gravosa ipotesi di reato (autonoma) di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto dei più recenti pronunciamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità e delle modifiche normative succedutesi in materia di sostanze stupefacenti. 3. La decisione del Tribunale di Bergamo è stata, altresì, impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha lamentato vizio di inosservanza della legge penale per omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990, nonché omessa valutazione dei presupposti per tale applicazione. Per il ricorrente, infatti, la circostanza che l'Idrissi fosse stato trovato in possesso di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente - di cui alla tabella 1 allegata al D.P.R. n. 309 del 1990 - all'evidenza finalizzata allo spaccio, e che quindi, assai verosimilmente, costui stava traendo la gran parte dei propri mezzi di sostentamento dallo svolgimento di tale illecita attività, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad esprimere una valutazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, con conseguente presumibile applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, da eseguirsi a pena espiata, ai sensi dall'art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Brescia è fondato, inducendo all'annullamento con rinvio della sentenza gravata ai fini dello svolgimento di un nuovo giudizio in ordine alla sola valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, mentre il ricorso proposto dall'imputato deve considerarsi manifestamente infondato.2. Con riferimento alla doglianza dedotta dall'Idrissi - che, in ordine logico, deve essere considerata preventivamente - questo Collegio rileva, infatti, come la stessa risulti palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103 a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, I. n. 103 del 2017), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Questa Corte ha più volte chiarito in che termini debba essere interpretato il riferimento effettuato nell'indicata norma «all'erronea qualificazione giuridica del fatto». E' stato affermato, infatti, che, in tema di patteggiannento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (così, espressamente, Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026-01; ma cfr. anche, in termini del tutto conformi, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. in proc. Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in proc. Cari, Rv. 279842-01), dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252-01). E' stato, inoltre, ritenuto, in maniera significativa, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573.-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv 272619). E' agevole rilevare, allora, come, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto debba essere ritenuta del tutto inconsistente e si risolva in una mera formula vuota di contenuti laddove con essa non vengano in alcun modo evidenziati elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico di esso, sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto in sentenza. Tale non può essere considerata, pertanto, la mera denuncia di errori valutativi solo in diritto, a meno che essi non risultino evidenti dalla lettura della pronuncia gravata.Tale esegesi si conforma, del resto, alla ratio con cui è stata disposta l'indicata modifica normativa, che, all'evidenza, ha inteso circoscrivere ai casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, al fine di contenere e limitare i ricorsi, spesso strumentali, proposti avverso detto tipo di sentenza, che origina dall'accordo tra le parti e presuppone l'implicita rinuncia dell'imputato a questioni sulla colpevolezza, ovvero di tutte le parti che hanno partecipato all'accordo alla diversa qualificazione dei fatti reato e su profili fattuali, non apprezzabili in sede di legittimità, nonché la carenza di interesse a contestare l'applicazione della pena nella misura proposta, purché legale, e ad esigere una articolata motivazione su detti punti, quando la sentenza corrisponda alla volontà pattizia del giudicabile. Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono appieno alla fattispecie contestata, su cui le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. Rispetto a ciò il ricorrente ha proposto solo una diversa lettura interpretativa dello stesso fatto, invocandone la configurazione sotto una diversa qualificazione giuridica (la meno gravosa ipotesi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990), che, per le motivazioni espresse, non può ritenersi consentita in questa sede, determinandone la conseguente declaratoria di inammissibilità. 3. Alla strega di quanto in precedenza anticipato, è, invece, fondato il ricorso con cui la competente Procura generale ha eccepito l'omessa valutazione da parte del giudice di merito della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990. Tale ultima norma dispone, ai primi due commi, che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dai precedenti artt. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che identico provvedimento espulsivo può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, con sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, l'ordine di espulsione contestualmente alla condanna per uno dei reati indicati. Questa Corte ha, quindi, reiteratamente precisato come, non sussistendo più una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato debba essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. ed essere assistita da un'adeguata motivazione (così, tra le altre, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743-01; Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng e altri, Rv. 255815-01; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961-01). Ciò, invero, non è accaduto nel caso di specie, considerato che il decidente, pur avendo applicato all'Idrissi una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990 - e cioè per una delle fattispecie indicate dal primo comma dell'art. 86 - per detenzione a fine di spaccio di un significativo quantitativo di stupefacente, non ha svolto argomentazione alcuna in ordine alla valutazione dell'eventuale sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, quale presupposto per la conseguente applicazione della prevista misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Ne consegue, pertanto, il necessario annullamento della sentenza gravata, con rinvio al giudice di primo grado per lo svolgimento della valutazione inerente all'indicato aspetto, del tutto omessa nel provvedimento impugnato. 4. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia e, per l'effetto, essere annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo (in persona di un diverso giudice monocratico) per nuovo giudizio limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Al contempo deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia sul punto al Tribunale di Bergamo. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il