Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 00704/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19708/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25377/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che il suo primo motivo appare manifestamente infondato, essendo il bis in idem processuale stato correttamente escluso dalla Corte di appello; che tale giudizio è ineccepibile, quanto alle plurime violazioni oggetto del procedimento penale odierno, in conseguenza del carattere meramente assertivo della deduzione di ininterrotta permanenza dell’imputato nel luogo dal quale si sarebbe dovuto allontanare, nonché, quanto al giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Milano 21 novembre 2022, altresì per il fatto che in quel procedimento si faceva questione dell’inottemperanza ad un distinto provvedimento questorile di allontanamento; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 704/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, dato che il foglio di via trasgredito individuava compiutamente il luogo di residenza ove l’imputato avrebbe dovuto fare ritorno, e nuovamente assertiva e indimostrata risulta l’obiezione circa il carattere ineffettivo di tale residenza; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19708/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25377/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che il suo primo motivo appare manifestamente infondato, essendo il bis in idem processuale stato correttamente escluso dalla Corte di appello; che tale giudizio è ineccepibile, quanto alle plurime violazioni oggetto del procedimento penale odierno, in conseguenza del carattere meramente assertivo della deduzione di ininterrotta permanenza dell’imputato nel luogo dal quale si sarebbe dovuto allontanare, nonché, quanto al giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Milano 21 novembre 2022, altresì per il fatto che in quel procedimento si faceva questione dell’inottemperanza ad un distinto provvedimento questorile di allontanamento; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 704/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, dato che il foglio di via trasgredito individuava compiutamente il luogo di residenza ove l’imputato avrebbe dovuto fare ritorno, e nuovamente assertiva e indimostrata risulta l’obiezione circa il carattere ineffettivo di tale residenza; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00704/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris