CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per ii reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della sua responsabilità; Considerato che il precisato motivo espone censure generiche, siccome prive delle ragioni di diritto e di fatto poste a loro fondamento, e non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che, da un lato, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato siccome perquisito e trovato in possesso di 2,40 gr. di cocaina e di 105,54 grammi di hashish, dai quali, per il principio attivo presente, era possibile ricavare circa 10 dosi medie singole della prima sostanza e ben 778 dosi medie singole della seconda tipologia di narcotico, mentre, sotto altro profilo, l'atto di impugnazione non indica alcun elemento idoneo a contestare le conclusioni della Corte d'appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore fl Presidente