CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 22020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestoannullarsi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in gradodi appello;letta la mamoria nell’interesse dell’imputataRicorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 ottobre 2025, la Corte d’appello di Trento ha confermato ladecisione di primo grado, appellata dalla parte civile, che assolveva, ex art. 530, comma 2,cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui all’art. 646 cod. pen.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, GiovanniSavio, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con unico motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 573, comma 1bis, cod. proc. pen. Premette la difesa d’aver dedotto, con atto d’appello depositato il 29maggio 2024, il travisamento di prova e l’erronea valutazione del compendio probatorio,chiedendo la condanna dell’imputata al risarcimento del danno. La costituzione di parte civileinterveniva all'udienza di primo grado del 12 ottobre 2023, e, dunque, successivamente al 30dicembre 2022, data d’entrata in vigore dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. Lasentenza di primo grado non veniva appellata dalla pubblica accusa.Anziché limitarsi al vaglio di ammissibilità dell’atto di appello, la Corte distrettuale, dopoaver ritenuto ammissibile l’impugnazione, l’ha analizzata nel merito, per poi rigettarel’appello, con ciò violando la norma processuale indicata, nonché il principio posto da Sez.U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01. 3. Sono pervenute: 1) la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],con cui si è chiesto annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competenteper valore in grado di appello; 2) memoria nell’interesse dell’imputata, con cui la difesafacendo proprie le questioni di costituzionalità analizzate da Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n.04944 del 5 marzo 2026, con cui si è dichiarata «rilevante e non manifestamente infondata,in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. con riferimento al comma1 bis dell’art. 573 cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33 comma 1 lett. d. lgs. del 10ottobre 2022, n. 150» ritiene che il comma 1 bis dell’art. 573 cod. proc. pen. sottraggairragionevolmente alla cognizione del giudice penale, per attribuirla a quella del civile, «larisoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato,tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioniconcettuali di natura processual-penalistica, normalmente estranee all'orizzonte conoscitivodel giudice civile». Pertanto, la difesa dell’imputato chiede, in via principale, sospendersi ilpresente procedimento e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale;in via subordinata,ritenere inammissibile il ricorso per violazione del principio di tassatività enunciato dalcomma 3 dell’articolo 606 c.p.p.; in via ulteriormente subordinata, ritenere nulla la procuraspeciale conferita dal signor [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’impugnazione della sentenza n.82/2024 del Tribunale di Rovereto, e conseguentemente dichiarare inammissibile il ricorso inmancanza di appello validamente proposto, ovvero per mancanza di identità soggettiva trasoggetto conferente la procura ad impugnare allegata all’atto di appello ed il soggettocostituito parte civile ed appellante; in ogni caso, rigettare il ricorso perché manifestamenteinfondato e per la conseguenza condannare la parte civile al pagamento degli onorari e dellespese per l’assistenza nel grado come quantificate in memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte; ne consegue l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice civilecompetente, affinché provveda alla prosecuzione del giudizio in grado di appello ai sensidell’art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen.2. Il motivo unico di ricorso è fondato. Coglie nel segno, il ricorrente, a lamentare laviolazione dell’art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen., secondo cui, allorché la sentenza siaimpugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello o la Corte di cassazione, sel'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudiceo alla Sezione civile competente, che decide sulle questioni civili, utilizzando le proveacquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.La citata disposizione di legge prevede, dunque, un passaggio della competenza algiudice civile, che tuttavia (come specificato da Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv.285036-01, in motivazione, par 2.3 e ss.) non comporta la nascita di un nuovo processo,costituendo bensì una prosecuzione, senza soluzione di continuità, del giudizio giàincardinato in sede penale. L’uso del termine “rinvio”, presente nella disposizione citata, vainteso, pertanto, in senso funzionale e non tecnico: non si apre un nuovo giudizio, ma siprosegue il medesimo, con continuità procedurale e probatoria (così Sez. 2, n. 29552 del09/07/2025, Autostrade, Rv. 288451 – 01, che ha ripreso le considerazioni delle citate Sez.U, D., Rv. 285036-01). In questo nuovo assetto ha precisato questa Corte «assume rilievocentrale la modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che ora richiede che l’attodi costituzione di parte civile contenga una specifica esposizione delle ragioni “agli effetticivili”. Non è più sufficiente, quindi, il mero riferimento al capo di imputazione o al fatto-reato:la parte civile deve, fin dall’origine, strutturare la domanda secondo gli stilemi propri delprocesso civile, esponendo in modo chiaro il fatto costitutivo del danno; il nesso causalesecondo il criterio civilistico del “più probabile che non”; la qualificazione giuridica dellaresponsabilità; la quantificazione del danno risarcibile. Tale impostazione consente, nelmomento in cui venga disposto il rinvio, l’immediata e automatica traslazione del fascicolo insede civile, senza necessità di alcuna iniziativa o attività delle parti, né della parte civile, nédell’imputato o del suo difensore. In particolare, a differenza della disciplina dell’art. 622 cod.proc. pen. (che impone la riassunzione del giudizio a seguito di annullamento dellasentenza), il nuovo art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non prevede alcuna forma diriassunzione, in quanto la prosecuzione del giudizio in sede civile avviene d’ufficio, a curadel giudice penale, e non impone alla parte civile né la riformulazione della domanda, néulteriori adempimenti. Proprio per tale ragione l’atto di costituzione deve avere sindall’origine un contenuto idoneo anche alla sede civile, secondo il modello dell’art. 163 cod.proc. civ.»Nel caso in esame, come già ricordato, la costituzione di parte civile intervenivaall'udienza di primo grado del 12 ottobre 2023, e, dunque, successivamente al 30 dicembre2022, data d’entrata in vigore della citata disposizione di legge processuale (sul punto, v.Sez. U., D., Rv. 285036-01, cit.; in precedenza, Sez. 2, n. 11279 del 03/02/2023, Guccio, Rv.284396 – 01, in relazione ai giudizi di impugnazione introdotti prima, o relativi a sentenzeprecedenti all’entrata in vigore della riforma cd. Cartabia).Inoltre, la sentenza di primo grado non veniva appellata dalla pubblica accusa. Sicché,l’impugnazione, proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di assoluzionedell'imputato, doveva considerarsi proposta ai soli effetti della responsabilità civile, secondoquanto previsto dagli artt. 573, comma 1, e 576 cod. proc. pen.Come chiarito dalla citata pronuncia della Sezioni Unite (D., Rv. 285036-01, cit., par. 2,in motivazione), a fronte di un'impugnazione proposta solo per gli interessi civili, restadell'impugnazione stessa, sicché, una volta esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione(eventualità che, per ragioni di economica processuale, determinerebbe la definitivaconclusione del giudizio), il medesimo giudizio deve essere rinviato innanzi al giudice civileper la prosecuzione dello stesso e la decisione, nel merito, dell'impugnazione.Sulla falsariga di tale giurisprudenza, la Corte di cassazione ha di recente illustratoquali siano le conseguenze derivanti, in termini sistematici, dal disposto dell’art. comma 1bis, cod. proc. pen., puntualizzando che 1) «il giudice penale dell’impugnazione è privo dipotere decisorio sul merito delle domande risarcitorie; 2) il rinvio al giudice civile integra uncivile si realizza in continuità funzionale con la fase penale, mediante utilizzazione delcompendio probatorio già acquisito» (Sez. 5, n. 17971 del 22 aprile 2026, Formicola e a.,non mass., in motivazione). Disattendendo i summenzionati principi, oltre che il disposto e la ratio stessadell’art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen., la Corte di appello, con l’avversata sentenza, hadeciso sul merito dell'appello proposto dalla parte civile, anziché rinviare, a frontedell'ammissibilità dell'impugnazione, per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o allaSezione civile competente.2.2 Alla luce delle superiori argomentazioni, il Collegio ritiene non condivisibili leosservazioni, sviluppate nella memoria nell’interesse dell’imputata, in margine alla questionedi legittimità costituzionale sollevata da Cass. civ., Sez. 3, con l’ordinanza già citata (v. retro,sub 3 del “ritenuto in fatto”), né ravvisa la non manifesta infondatezza della questionesollevata con riguardo all’art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. Quanto ai rilievi in tema dinullità della procura speciale conferita dal signor [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’impugnazionedella sentenza del Tribunale di Rovereto, essi sono stati adeguatamente disattesi nellasentenza impugnata.3. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnatae dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trento, sezione civile, per l’ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Trento, sezione civile, per l'ulteriore corso.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]