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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 31983/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE552t£Lazuis4a-alle_garti.:._ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con i ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti offese nell'ambito del procedimento n. 11936/2019 r.g.n.r. della Procura di Lecce, impugnano l'ordinanza con cui il G.i.p., all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. 2.

I ricorrenti deducono vizi cumulativi di motivazione.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposti avverso provvedimento non impugnabile in cassazione.

L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33,

I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. si possa proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei commi 3 e 4 di detta norma.

Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento di archiviazione del G.i.p.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE552t£Lazuis4a-alle_garti.:._ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con i ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti offese nell'ambito del procedimento n. 11936/2019 r.g.n.r. della Procura di Lecce, impugnano l'ordinanza con cui il G.i.p., all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. 2. I ricorrenti deducono vizi cumulativi di motivazione. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposti avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. si possa proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei commi 3 e 4 di detta norma. Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento di archiviazione del G.i.p. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così d
Decreto Cassazione n. 31983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris