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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00311/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Alfredo e COSSU Miranda - condannati anche in appello in relazione al concorso nei reati di importazione e detenzione di cocaina anche con GOMEZ [OSCURATO:PERSONA] (capo A), nonché, il solo ABELAIRAS, in relazione ad analoga imputazione in concorso con FODDAI Aldo (capo B, dal quale la COSSU è stata assolta in primo grado) - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 01/03/2023 dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sez. dist.

Sassari, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il capo A); ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando qualsiasi effettivo confronto con il percorso argomentativo - particolarmente accurato ed analitico - tracciato dalla Corte territoriale sia con riferimento alla COSSU (v. in particolare i plurimi convergenti elementi richiamati a pag. 15 seg. della sentenza, pienamente idonei ad escludere una posizione di mera convivenza della ricorrente), sia con riferimento all'ABELAIRAS (cfr. le risultanze richiamate e valorizzate a pag. 13 seg. della sentenza); ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ekmmende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Alfredo e COSSU Miranda - condannati anche in appello in relazione al concorso nei reati di importazione e detenzione di cocaina anche con GOMEZ [OSCURATO:PERSONA] (capo A), nonché, il solo ABELAIRAS, in relazione ad analoga imputazione in concorso con FODDAI Aldo (capo B, dal quale la COSSU è stata assolta in primo grado) - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 01/03/2023 dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sez. dist. Sassari, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il capo A); ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando qualsiasi effettivo confronto con il percorso argomentativo - particolarmente accurato ed analitico - tracciato dalla Corte territoriale sia con riferimento alla COSSU (v. in particolare i plurimi convergenti elementi richiamati a pag. 15 seg. della sentenza, pienamente idonei ad escludere una posizione di mera convivenza della ricorrente), sia con riferimento all'ABELAIRAS (cfr. le risultanze richiamate e valorizzate a pag. 13 seg. della sentenza); ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ekmmende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 00311/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris