CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 49718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2020 per il reato dell'articolo 624-bis cod. pen, commesso il 28 agosto 2019 a Lusciano; 2. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 novembre 2020 per due reati dell'articolo 624- bis cod. pen. commessi a Succivo il 30 settembre 2019 ed il 23 ottobre 2019), ed ha rideterminato la pena complessiva in 5 anni ed 8 mesi di reclusione e 1.220 euro di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla parte di provvedimento che ha disposto la quantità di aumento di pena inflitta per la continuazione con il reato giudicato con la sentenza sub 1. Nel motivo di ricorso si evidenzia anche che l'aumento di pena per la continuazione c.d. esterna con tale reato è sensibilmente superiore all'aumento di pena per continuazione c.d. interna con il reato della sentenza 2., pur trattandosi in entrambi i casi di furto con strappo. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Nel provvedimento impugnato la motivazione dell'aumento di pena per la continuazione con il reato oggetto della sentenza sub 1. è esplicitato soltanto con l'utilizzo dell'espressione "si stima equo". Una motivazione di questo tipo non è rispettosa di quanto indicato da Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui, "ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite". E' vero che l'obbligo motivazionale richiede, infatti, modalità di adempimento diverse a seconda dei casi (cfr. sempre Sez. U, Sentenza n. 47127 del 2021 citata), ma nel caso in esame, caratterizzato da un reato, che, per effetto del provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., si trasforma in reato satellite, e la cui pena, però, ciò nonostante, resta quasi inalterata, esisteva un onere di motivazione più approfondito - determinato dalla modifica della cornice edittale di riferimento che, da quella propria della norma incriminatrice speciale, diventa quella dell'aumento fino al triplo di cui all'art. 81, co. 1 e 2, cod. pen. - che non si può ritenere esaurito dalla sintetica espressione usata dal giudice dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma