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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31423/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WOIP8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 648, comma primo, secondo periodo, cod. pen., la pena non era stata ridotta rispetto a quella irrogata dal giudice di prime cure, è manifestamente infondato poiché, alla luce del giudizio di bilanciamento effettuato in primo grado in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante de qua, emerge come quest'ultima, ritenuta subvalente, non abbia certamente avuto alcuna incidenza sulla commisurazione della pena la quale, pertanto, è rimasta correttamente invariata nel giudizio di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno

I. luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WOIP8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 648, comma primo, secondo periodo, cod. pen., la pena non era stata ridotta rispetto a quella irrogata dal giudice di prime cure, è manifestamente infondato poiché, alla luce del giudizio di bilanciamento effettuato in primo grado in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante de qua, emerge come quest'ultima, ritenuta subvalente, non abbia certamente avuto alcuna incidenza sulla commisurazione della pena la quale, pertanto, è rimasta correttamente invariata nel giudizio di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno I. luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 31423/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris