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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35082/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; () [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 20 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato in esame e altri già giudicati, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, valorizzando l'ampio arco temporale tra la truffa in questione e i precedenti episodi criminosi, ha individuato un solido elemento per escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, anche in assenza di indici da cui desumere che la frode fosse stata già deliberata, quantomeno nelle sue linee essenziali, ben tre anni prima (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; () [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 20 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato in esame e altri già giudicati, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, valorizzando l'ampio arco temporale tra la truffa in questione e i precedenti episodi criminosi, ha individuato un solido elemento per escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, anche in assenza di indici da cui desumere che la frode fosse stata già deliberata, quantomeno nelle sue linee essenziali, ben tre anni prima (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35082/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris