CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 maggio 2003 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania dell'8 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania, quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale è stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto applicata al predetto, indagato per l'ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.Impugna la difesa del Torrisi e adduce violazione di legge riferita agli artt. 272, 274, 275 comma 2-bis cod. proc. pen. Si rimarca nel ricorso che il Torrisi, in origine ristretto in carcere e ora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 10 ottobre 2021, ha fatto richiesta di patteggiamento, concordando con il Pubblico ministero una futura pena sospesa. Ciò malgrado il Giudice della misura, prima, e il Tribunale, poi, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. hanno ritenuto di voler mantenere ferma la misura in ragione di una apodittica valutazione del rischio di reiterazione di condotte analoghe, aspetto peraltro apertamente smentito dalla incensuratezza del Torrisi e dalla occasionalità della relativa iniziativa illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per diverse e concorrenti ragioni. 2. In primo luogo non può che condividersi la valutazione svolta dal Tribunale nel rimarcare che la mera proposta di pena concordata e sospesa, pur validata dal Pubblico ministero competente, lascia immutati gli aspetti fondanti l'applicazione della misura, tra questi compreso anche quello inerente il futuro giudizio sulla sospensione condizionale della pena che il giudice della cautela deve rendere in tutta autonomia sulla base degli elementi a sua disposizione. 3. Non va poi trascurato che avverso la misura genetica era stato proposto riesame, definitosi con la sola sostituzione della misura. A maggior ragione, dunque, la circostanza addotta dalla difesa a sostegno della revoca non valeva ad introdurre elementi nuovi di giudizio utili a superare il giudicato cautelare correlato alle originarie valutazioni rese a sostegno della misura adottata, per forza di cose comprensive anche del tema di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Infine, resta da sottolineare che il Tribunale ha comunque ribadito e rinnovato la valutazione di segno negativo quanto al giudizio prognostico inerente la futura concessione della sospensione condizionale, provvedendo a rimarcare, con argomentare logico e immune a censure (dall'ultimo capoverso di pagina 1 della motivazione), l'estrema gravità delle condotta a giudizio, coerentemente e puntualmente ritenuta sintomatica anche di un rischio di recidiva prevalente sulla mera emergenza offerta dalla incensuratezza dell'indagato. Aspetti che il ricorso manca di contrastare con la dovuta specificità.4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa