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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28059/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile -per quanto qui d'interesse- del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, giacché il beneficio della sospensione condizionale della pena non risulta essere stato richiesto, per cui va ribadito il principio secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 giLigno 2022 Il consigl stensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile -per quanto qui d'interesse- del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, giacché il beneficio della sospensione condizionale della pena non risulta essere stato richiesto, per cui va ribadito il principio secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 giLigno 2022 Il consigl stensore Il P
Sentenza Cassazione n. 28059/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris